C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 12/04/2018 – Delibera – Oggetto: Reclamo della Polisportiva Dilettantistica Porto Ercole avverso la decisione del G.S.T. che disponeva l’inammissibilità del ricorso riferito all’esito della gara disputata in data 7/03/2018 contro la Società Braccagni (C.U. n. 43 del 21/03/2018)

 

Oggetto: Reclamo della Polisportiva Dilettantistica Porto Ercole avverso la decisione del G.S.T. che disponeva l'inammissibilità del ricorso riferito all'esito della gara disputata in data 7/03/2018 contro la Società Braccagni (C.U. n. 43 del 21/03/2018)

 L'impugnazione, proposta dalla società in oggetto - attinente alla regolarità della gara esterna sopra identificata e vinta sul campo dalla società Braccagni per la presunta posizione illegittima del dirigente che faceva le funzioni di assistente di parte (Fabio Raffaelli) - è stata rigettata dal G.S.T. con le seguenti motivazioni: “Sciogliendo la riserva contenuta sul CU n. 42 del 14/03/2018; avverso la regolarità della gara in epigrafe propone reclamo la POL.D. PORTO ERCOLE ma lo stesso, benché proposto nel rispetto dei termini procedimentali non e' ammissibile. Occorre ricordare che l art. 33 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva sancisce che i reclami redatti senza motivazione e comunque informa generica sono inammissibili e che l art. 46 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva stabilisce le norme procedurali da seguire per i ricorsi e recita che Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell‟art. 38, comma 7. L attestazione dell‟invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo. Risulta perciò evidente come il ricorso presentato dalla società Porto Ercole sia mancante di motivazione e sia mancante di attestazione di invio alla controparte della copia del reclamo stesso. Per questi motivi il GST: Dichiara inammissibile il reclamo per mancanza di motivazione e per mancato invio alla controparte della copia del ricorso. Ordina l'acquisizione della tassa. ” La Società Porto Ercole, nel reclamo, insiste nell'affermare l'illegittima presenza in campo del dirigente che risultava squalificato e cita l'art. 17 comma 5 lettera b) C.G.S. che contempla la perdita della gara per la squadra che “utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo”. Per quanto attiene alla presunta inammissibilità afferma di avere adeguatamente motivato il ricorso e di avere correttamente inviato alla controparte copia del ricorso allegando la relativa velina. Prima di poter entrare nel merito della decisione inerente all'esito della gara - con la necessaria valutazione della fondatezza della pretesa azionata nel reclamo - occorre verificare se siano presenti nel primo ricorso i requisiti minimi, stabiliti dalla normativa sportiva, che consentono al Giudice di potersi pronunciare. Il G.S.T., come correttamente evidenziato nel ricorso, ha fondato la sua decisione con riferimento a due elementi: la mancata o generica motivazione da un lato e la mancata allegazione della notifica alla società avversaria. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale provvedeva dunque a richiedere ed ottenere dalla Delegazione Provinciale di Grosseto tutta la documentazione contenuta nel fascicolo del Giudice di prime cure dalla quale emerge l'insussistenza della prima censura. In effetti la Società Porto Ercole aveva tempestivamente preavvisato il reclamo che era stato poi tempestivamente proposto con una corretta motivazione; sebbene il medesimo sia argomentato in modo stringato, è chiaramente desumibile la censura avanzata dalla società che lamenta l'illecita presenza di un dirigente, identificato nominativamente, squalificato all'epoca della disputa della gara. Diversa valutazione deve essere attribuita alla seconda censura. L'art. 46 C.G.S., titolato “Norme procedurali”, al primo comma recita “I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all‟art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell‟art. 38, comma 7. L‟attestazione dell‟invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.” Dunque non è sufficiente il mero adempimento di avere informato la società avversaria a mezzo di una raccomandata - correttamente inviata e documentata dalla velina prodotta nell'odierno reclamo - ma tale prova, per il rispetto formale della norma, avrebbe dovuto essere allegata al ricorso e tempestivamente inviata al Giudice Sportivo. Tale adempimento non emerge dalla documentazione trasmessa e pertanto appare corretto il rilievo evidenziato dal G.S.T. che comporta l'inammissibilità del ricorso proposto. In conseguenza di ciò ed in riferimento alla posizione del Dirigente Accompagnatore, per il quale non risulta assunto alcun provvedimento disciplinare, trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.

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