C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 19/04/2018 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società U.S. Vorno A.S.D. avverso la squalifica inflitta, fino al giorno 8 ottobre 2010, dal G.S.T. all‟Allenatore Alfredo Cordella. (C.U. n. 46 del giorno 8/3/2018).

Reclamo proposto dalla Società U.S. Vorno A.S.D. avverso la squalifica inflitta, fino al giorno 8 ottobre 2010, dal G.S.T. all‟Allenatore Alfredo Cordella. (C.U. n. 46 del giorno 8/3/2018).

Il Legale rappresentante della Società U.S. Vorno propone, tramite il Legale di fiducia, il reclamo sopra indicato per contestare, in punto di fatto e di congruità, la sanzione inflitta all‟Allenatore della Società che il Giudice di prima istanza ha così motivato: “ A fine gara cercava di colpire con uno schiaffo un calciatore avversario con il quale stava discutendo animatamente ed involontariamente raggiungeva al collo il D.G. che si era frapposto, procurandogli lieve e momentaneo dolore”. La reclamante chiede, in tesi, l‟annullamento della sanzione ritenendo non ricorrere gli estremi normativi indicati dalla lettera d) del comma 4 dell‟art. 19 del C.G.S., essendosi trattato di evento del tutto fortuito privo dell‟intenzionalità di recare danno all‟Arbitro. In ipotesi la sua riduzione apparendo, in ogni caso, la sanzione eccessiva. Le medesime argomentazioni venivano svolte dal Difensore della Società nel corso della richiesta audizione, dopo aver preso atto del contenuto del supplemento di rapporto che la Corte ha, come di consueto, richiesto al D.G.. Esaurita la fase dibattimentale il Collegio decide rilevando quanto segue. Il reclamo si fonda essenzialmente sull‟assoluta mancanza – nel comportamento dell‟Allenatore – di qualsiasi deliberata intenzione di colpire il D.G. affemando che questi è stato raggiunto dal colpo unicamente in maniera fortuita. Sul punto non esiste alcun dubbio dato che il D.G., sul rapporto di gara e, ancor più con il supplemento reso in questa sede, afferma che il colpo è stato inferto “involontariamente” e, nel descrivere l‟episodio ancora una volta, precisa di essere stato colpito allorché il Cordella tentava di schiaffeggiare un calciatore della squadra avversario, essendosi frapposto tra i due. L‟assunto arbitrale indica quindi in modo evidente essersi trattato di un evento del tutto fortuito e casuale, privo dell‟intento sia diretto che indiretto (dolo eventuale) di causare un danno, non essendo l‟intervento del D.G. - indubbiamente encomiabile sotto l‟aspetto istituzionale - assolutamente prevedibile da parte del Cordella. L‟azione compiuta dall‟allenatore della Società Vorno è comunque riprovevole, e da sanzionare, in quanto contraria ai principi etici dettati dall‟Ordinamento sportivo ed è assolutamente inaccettabile soprattutto perché posta in essere da un Allenatore, tesserato al quale compete il compito non solo di impartire ai calciatori le nozioni tecniche ma anche quelle comportamentali, per cui deve evitare ogni e qualsiasi conflittualità con gli altri tesserati ed, in particolare, con i calciatori e meno che mai porre in essere nei loro confronti atti di violenza. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana, in accoglimento del reclamo, infligge all‟Allenatore della U.S. Vorno, Signor Cordella Alfredo, la sanzione della squalifica per mesi 3 (tre) e così fino al giorno 8 giugno 2018. La tassa di reclamo va restituita.

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