C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 19/04/2018 – Delibera – Reclamo della U.S. Settignanese avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Florindi Gabriele con una squalifica fino all‟8/11/2018. C.U. n.46 dell‟8/3/2018.

Reclamo della U.S. Settignanese avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Florindi Gabriele con una squalifica fino all‟8/11/2018. C.U. n.46 dell‟8/3/2018.

Sul finire della gara “S.C. Atletico Cenaia – Settignanese “ valevole per il campionato Juniores Regionale, il calciatore Gabriele Florindi veniva espulso per aver colpito con del fango l‟arbitro. Nel contempo gli rivolgeva frasi offensive. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di otto mesi. Avverso il provvedimento del G.S.T. propone reclamo la società Settignanese, lamentandosi dell‟errata interpretazione della condotta del giocatore da parte del D.G. Secondo la reclamante infatti, il tesserato in questione, dopo essere caduto in terra in seguito ad un contrasto con un avversario, nel rialzarsi si scrollava di dosso il fango che lo ricopriva, finendo per colpire incidentalmente anche l‟arbitro che gli passava vicino.La società non nega invece le offese pronunciate all‟indirizzo dell‟arbitro, reo di non aver fischiato il fallo in proprio favore. Per tale motivo chiede una sensibile riduzione della sanzione. L‟arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già dichiarato in sede di referto, specificando che il giocatore in questione non si “ scrollava “ il fango di dosso ma lo raccoglieva da terra e lo lanciava con violenza nella sua direzione, colpendolo al viso e sulla divisa senza provocargli alcuna conseguenza.

Questa Corte Federale Territoriale esaminati gli atti del procedimento, ritiene provata la condotta ascritta al calciatore in questione. Le dichiarazioni del D.G. risultano molto precise e non lasciano adito ad alcun dubbio circa la volontarietà del gesto. Inoltre appare alquanto improbabile quanto descritto dalla reclamante. Rimane difficile credere, infatti, che con il semplice scrollarsi il fango di dosso si possa colpire con violenza una persona distante circa 2 metri. Per quanto concerne la sanzione la stessa appare adeguata alla condotta posta in essere. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l‟incameramento della relativa tassa.

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