C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 19/04/2018 – Delibera – Gara Atletico Carrara dei Marmi – Viareggio 2014 (1-3) del 18.03.2018. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 37 del 21 marzo 2018 D.P. Massa Carrara. Reclama il Viareggio 2014 S.S.D. a r.l. avverso le seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Massa e Carrara:

Gara Atletico Carrara dei Marmi – Viareggio 2014 (1-3) del 18.03.2018. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 37 del 21 marzo 2018 D.P. Massa Carrara. Reclama il Viareggio 2014 S.S.D. a r.l. avverso le seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Massa e Carrara:

“A Carico Allenatori Squalifica Fino Al 21/5/2018 Gondoli Mauro (Viareggio 2014 A R.L.) Allontanato per proteste e per essere entrato indebitamente nel terreno di gioco assumendo atteggiamento irriguardoso nei confronti del D.G., alla notifica ritardava l‟uscita dal terreno di gioco.” La Società reclamante asserisce che la ricostruzione fornita dall‟Arbitro non corrisponderebbe al reale verificarsi dei fatti, in particolare non risponderebbe al vero la circostanza, riportata dal D.G. nel proprio rapporto, secondo la quale il tesserato si sarebbe allontanato a piccoli passi e con fare ironico. In ragione di ciò, pur riconoscendo che il Gondoli abbia protestato all‟indirizzo dell‟Arbitro e sul punto quindi la condotta posta in essere viene ritenuta pure dalla Reclamante “censurabile”, tuttavia, la sanzione comminata, anche in ragione di quanto sopra evidenziato, sempre a detta del Viareggio 2014, dovrebbe considerarsi sproporzionata e pertanto la medesima Società ne chiede la rideterminazione in ragione dell‟effettiva gravità dei fatti. Richieste osservazioni al D.G. in ordine a quanto esposto nel reclamo, quest‟ultimo descrive analiticamente il comportamento tenuto dall‟Allenatore al momento dell‟allontanamento dal campo, confermando sostanzialmente quanto già riportato in sede di refertazione. In ragione della fede privilegiata che, ai sensi dell‟art. 35 C.G.S., deve essere necessariamente attribuita alle dichiarazioni arbitrali, il reclamo deve essere respinto. Iinfatti, anche nel supplemento fornito alla Corte, il D.G. conferma come il Gondoli sia stato particolarmente lento nell‟allontanarsi dal terreno di gioco, facendo piccoli passi che diventavano ancora più brevi proprio quando l‟Arbitro lo sollecitava ad abbandonare il campo. Tra l‟altro, sia per quanto riguarda l‟ingresso sul terreno di gioco che la frase irriguardosa rivolta al D.G., ancorché contestati nella motivazione di primo grado, la Società omette di argomentare difese specifiche ed anzi indirettamente conferma tali circostanze ammettendo come il proprio tesserato abbia comunque tenuto una condotta “censurabile”. Ciò premesso, considerati gli addebiti in esame e ritenuto che per quanto sopra esposto gli stessi debbano considerarsi confermati anche in questa sede, la sanzione comminata appare congrua e conforme a gli orientamenti di questa Corte con riferimento a casi simili. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo. Dispone addebitarsi la relativa tassa di reclamo.

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