C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 26/04/2018 – Delibera – Gara Ponte Buggianese – Fucecchio (1-2) del 18/03/2018. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.50 del 22.03.2018 C.R.T.

Gara Ponte Buggianese – Fucecchio (1-2) del 18/03/2018. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.50 del 22.03.2018 C.R.T.

Con rituale e tempestivo reclamo la società Ponte Buggianese contesta la decisione del G.S. con la quale viene inflitta al calciatore Pagni Filippo la squalifica fino al 22.11.2018 in quanto “Al termine della gara tentava di colpire un A.A. calciando con veemenza il pallone verso di lui, non riuscendovi. Tentava quindi di sottrarsi all‟identificazione. La sanzione è stata determinata prendendo anche in considerazione il periodo di inattività ufficiale.” La società sostiene l‟involontarietà del gesto giustificandolo come una reazione nervosa ad un risultato negativo per la propria squadra. Il calciatore ha colpito il pallone senza pensare alle conseguenze che tale gesto avrebbe potuto provocare. In relazione alla sottrazione al riconoscimento nega vi sia stata volontarietà ma soltanto la voglia di uscire rapidamente dal campo per fare rientro negli spogliatoi, tanto è vero che, successivamente, lo stesso atleta non ha poso alcun mezzo per evitare tale incombente arbitrale. La reclamante chiede di essere presente in sede di decisione del gravame. Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione che stima equa in 5 mesi di squalifica compreso il periodo estivo. All‟udienza del 20.04.2018 la società , rappresentata dal proprio legale, preso atto del supplemento di rapporto, ha ribadito sostanzialmente, argomentando molto correttamente e nello specifico, le proprie tesi difensive. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, preso atto delle tesi difensive sia nella forma del reclamo che in udienza, respinge il gravame. Il gesto posto in essere dal calciatore appare assolutamente grave e censurabile, tanto è vero che la stessa difesa del tesserato non chiede una assoluzione, bensì una riduzione della sanzione quantificandola in maniera comunque importante. Il gesto di scalciare il pallone deve essere considerato potenzialmente molto pericoloso per l‟incolumità di chiunque e, nel caso specifico verso un A.A. il quale, insieme all‟altro collega e all‟arbitro rappresentano l‟Autorità in campo e questo aggrava ancora di più la situazione. In termini giuridici si può a giusto titolo parlare di dolo eventuale in quanto l‟agente nel porre in essere il proprio gesto è sicuramente cosciente delle possibili conseguenze assumendosi tuttavia il rischio dell‟evento. Per quanto concerne invece la seconda imputazione, anche in questo caso, non può essere accolta la tesi difensiva della società, in quanto semmai costituisce un‟aggravante al gesto dello scalciare il pallone, in altri termini una sorta di fuga, e la successiva identificazione non è altro se non un atto impossibile da eludere in quanto si è verificato negli spogliatoi a seguito dell‟iniziativa dell‟A.A. In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare ben graduata e sicuramente afflittiva così come richiesta dalla norma giuridica di riferimento. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l‟addebito della relativa tassa.

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