C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 10/05/2018 – Delibera – Oggetto: Reclamo del sig. Citi Gabriele, in proprio, avverso la squalifica fino al 26.07.2018 inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale (C.U. n. 54 del 12.04.2016) .

 

Oggetto: Reclamo del sig. Citi Gabriele, in proprio, avverso la squalifica fino al 26.07.2018 inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale (C.U. n. 54 del 12.04.2016) .

 Con reclamo, allegato alla comunicazione email inviata in data 19 aprile 2018, il sig. Citi Gabriele impugna la decisione, pubblicata nel C.U. n. 54 del 12 aprile 2018, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale lo squalificava fino al 26 luglio 2018, per i seguenti motivi: ‘a fine gara nel protestare poggiava la propria mano sulla spalla del D.G.. Di poi impediva all’Arbitro il rientro nello spogliatoio mentre gli rivolgeva frase intimidatoria’. Il sig. Citi nega di aver toccato il direttore di gara sulla spalla, precisando che se ciò è effettivamente avvenuto è stato frutto di un gesto del tutto involontario e comunque indolore. Nega altresì che l’arbitro, in conseguenza del gesto, abbia dovuto indietreggiare, contestando infine gli addebiti indicati nella parte finale della motivazione del provvedimento impugnato. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, acquisita la documentazione probatoria e riunitasi in camera di consiglio per la decisione, delibera come segue. Il reclamo proposto non può essere preso in esame in quanto il ricorso allegato alla comunicazione email del 19 aprile 2018 difetta del requisito essenziale della sottoscrizione; ciò in palese violazione del principio stabilito dall’art. 33, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva (Titolo IV ‘Norme Generali del Procedimento’), il quale prevede che ‘I reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38’. La sottoscrizione del ricorso appare, dunque, a mente dei principi sanciti dalla normativa federale, uno dei requisiti essenziali per poter considerare, sotto l'aspetto formale, validamente proposto l'atto di gravame, la cui assenza non può quindi che determinare una grave forma di irregolarità dell'atto medesimo poiché sprovvisto di un requisito legale. Ciò senza peraltro dimenticare che l'assenza di elementi cui ricondurre in modo certo ed inequivoco la paternità dell'atto rende – di fatto – impossibile all'Organo giudicante, chiamato a pronunciarsi sul ricorso, la verifica della legittimazione ad impugnare dello stesso soggetto ricorrente. L'assenza di sottoscrizione determina, pertanto, l’impossibilità per l’Organo Giudicante di prendere in esame il reclamo medesimo, non potendosi sopperire a tale essenziale mancanza ricorrendo ad elementi esterni - del tutto secondari - che attengono per esempio al nominativo dell’account email con il quale è stato inviato il ricorso, in quanto elemento che - in ogni caso - non garantisce la paternità del gravame. É da notare, infine, a riprova del carattere essenziale della sottoscrizione, che il Codice di Giustizia Sportiva consente (art. 33, comma 9, C.G.S.) al soggetto di poter sanare tale mancanza sino al momento del trattenimento in decisione del reclamo medesimo, determinando in tal modo l'avvio di quella fase di regolarizzazione formale dell'atto introduttivo del procedimento sì da consentire all'atto medesimo, una volta soddisfatti i requisiti legali, di raggiungere il proprio scopo.

Nel caso di specie, il reclamante non ha provveduto a regolarizzare il proprio atto, come detto privo della sottoscrizione, entro il termine previsto dalla normativa federale, per cui il ricorso risulta inidoneo a raggiungere il proprio scopo in quanto carente dei requisiti legali. Dunque, la naturale conseguenza di tale rilievo non può che essere l'impossibilità per la Corte di prendere in esame l'atto di gravame. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Citi Gabriele per difetto di sottoscrizione; - Conferma in ogni sua parte il provvedimento impugnato. - Ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it