C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 10/05/2018 – Delibera – Reclamo proposto dalla Pol. A. Bellani A.S.D., in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per 4 (quattro) giornate il Calciatore Conte Ibrahima. (C.U. n.56 del 19.4.2018).

Reclamo proposto dalla Pol. A. Bellani A.S.D., in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per 4 (quattro) giornate il Calciatore Conte Ibrahima. (C.U. n.56 del 19.4.2018).

Il legale rappresentante della Polisportiva A.Bellani ritenendo che il provvedimento a carico del proprio tesserato sia il frutto di un errore di valutazione da parte del G.S.T. nel determinare la sanzione, si oppone alla decisione indicata in epigrafe. A tale fine in riferimento alla motivazione con la quale il G.S.T. ha assunto il provvedimento, ovvero “Inseguiva un calciatore avversario e quindi, raggiuntolo gli sferrava un calcio. Abbandonava il campo mentre si levava la maglia che gettava a terra.”, sostiene che si è trattato di un puro intervento di gioco che era stato ritenuto dal direttore di gara “ …punibile con un’ammonizione e non come un’espulsione diretta rubricandolo già in campo come una condotta si scorretta…..ma non assolutamente >violenta< da determinare un’espulsione diretta.” Ribadisce, quindi, che il gesto del calciatore rientri nella normale dinamica di gioco e dichiara che alla Società non risulta che il calciatore – del quale elogia le qualità tecnico/sportive – si sia tolta la maglia e l’abbia gettata in terra. Acquisito dal D.G. il supplemento di rapporto la Corte è in grado decidere. Le argomentazioni svolte nel reclamo conducono a ricordare alla reclamante che il procedimento disciplinare sportivo è regolato dalle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportivo e che l’art. 35 di tale testo prevede che le decisioni degli Organi della Giustizia sportiva vengono assunte, non già in base a quello che ad un tesserato o ente della F.I.G.C. “risulti” ma sulla base di quanto viene indicato dall’arbitro, unico soggetto legittimato a descrivere i fatti accaduti nel corso della gara, con il rapporto e l’eventuale supplemento ad esso, documenti la cui validità probatoria è – nei casi come quello in esame – assoluta. Fatta questa necessaria premessa, questa Corte, esaminato il supplemento di rapporto appositamente richiesto all’Arbitro, ha rilevato che detto documento non è altro che la conferma – per quanto riguarda il comportamento del Conte – una semplice conferma di quanto ha già fatto oggetto del rapporto di gara, pur avendo il D.G. ricevuto copia del reclamo. Il Giudicante ha quindi ritenuto opportuno e necessario porre, per le vie brevi, all’Ufficiale di gara una domanda precisa alla quale è stato – confermandola anche per iscritto – così risposto: “…..l’ammonizione al giocatore Bellani Ibrahima è avvenuta per fallo in svolgimento di gioco”. Tale precisazione, del tutto ignota al G.S.T. perché non emergente dal rapporto di gara, induce ad una revisione della sanzione in termini di entità, dovendosi considerare il fallo compiuto dal Conte come fatto punibile a norma della lettera a) del comma 4 dell’art. 19 del C.G.S. e non della lettera b) del medesimo articolo. A tale comportamento deve essere aggiunta l’aggravante dell’essersi tolto, dopo il provvedimento di espulsione, la maglia ed averla gettata a terra, come “risulta” dal fidefacente rapporto di gara. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo disponendo l’applicazione nei confronti del Calciatore della sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa ove versta.

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