C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 10/05/2018 – Delibera – Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tau Calcio Altopascio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Tartarini Diego fino al 22/01/2019 (C.U. n. 50 del 22/03/2018).

Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tau Calcio Altopascio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Tartarini Diego fino al 22/01/2019 (C.U. n. 50 del 22/03/2018).

Il G.S.T. applicava a Tartarini Diego la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga disputata in data 18 marzo 2018 tra la reclamante e la società Aquila 1902 Montevarchi, con la seguente motivazione: “Correva verso il D.G. tentando di colpirlo con un pugno. Condotta (non) posta in essere grazie alla pronta reazione dell'arbitro che si spostava. Uscendo dal t.d.g. prendeva a calci porte e sedie degli spogliatoi provocando danni”. Ricorrono la Società ed i genitori del giocatore minorenne smentendo le affermazioni arbitrali in ordine alla presunta condotta violenta dell'atleta riportata in motivazione da parte del G.S.T. Magnificando il comportamento irreprensibile dell'atleta che, prima di allora, non era mai stato sanzionato con il cartellino rosso, la difesa attesta che il medesimo, stante la fulgida condotta assunta sia in campo che a scuola, ha assunto il ruolo di “esempio per gli altri coetanei”. Pur ammettendo che il giovane atleta abbia effettivamente reagito ad una decisione tecnica (un fuorigioco) in modo scomposto ed abbia protestato animatamente mentre si dirigeva verso l'arbitro, il medesimo sarebbe però sempre restato “a tre metri” per il deciso intervento del Capitano della squadra e non sarebbe mai entrato in contatto con il D.G.. Anche in punto di quantificazione, la squalifica sarebbe del tutto sproporzionata con riferimento ai reali fatti cristallizzati in una ripresa video che non viene allegata - in ordine alla impossibilità di utilizzo nel presente procedimento – ma il cui utilizzo le parti riservano ad altre sedi per la tutela dell'immagine del ragazzo di 14 anni. La reazione del Tartarini sarebbe stata certamente inappropriata nel contestare il fuorigioco ma, una volta notificata l'espulsione, il medesimo si sarebbe immediatamente allontanato; la frustrazione del ragazzo si sarebbe successivamente sfogata con un unico calcio sferrato ad una sedia. L'intemperanza del giocatore non avrebbe dunque mai assunto contenuti aggressivi, ma si sarebbe limitata ad un'azione, certamente illecita, ma non violenta. Ad avviso della difesa la forbice sanzionatoria nella quale il G.S.T. avrebbe dovuto circoscrivere la squalifica sarebbe dettata dall'art 19 comma 4 C.G.S. lett. a - che punisce con due giornate la condotta ingiuriosa o irriguardosa - anziché dall'art. 19 comma 4 C.G.S. lett. D - che punisce la condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara con la sanzione base di otto giornate – e conclude pertanto auspicando una diminuzione della squalifica irrogata. All’udienza del 20 aprile 2018 partecipavano sia il Presidente della società Tau Calcio Altopascio che i genitori del minore, tutti rappresentati dal legale di fiducia il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento redatto dal D.G, insisteva nelle conclusioni rassegnate nell'atto di impugnazione. Venivano evidenziate alcune incongruenze nel supplemento che sembrava ipotizzare non una ma tre diverse aggressioni al D.G. da parte del giovane di cui viene comunque attestato il commendevole comportamento scolastico anche attraverso documentazione prodotta. La determinazione del narrato dei reclamanti, oltre alle variazioni introdotte nel supplemento, inducevano il collegio ad un approfondimento istruttorio e pertanto veniva convocato personalmente il D.G. All'udienza del 4 maggio, in seconda convocazione, il D.G. giustificava la precedente assenza non avendo la sezione provveduto a comunicare la preesistente fissazione del primo incontro. Il ricorso merita parziale accoglimento. Pur rilevando che il supplemento sembrava contenere la descrizione non di tre (come sostenuto dalla difesa) ma di due distinte aggressioni, occorre ribadire che il devoluto alla competenza dell'organo di giustizia è semplicemente quanto contenuto nel rapporto di gara. Il supplemento ha esclusivamente il compito di chiarire i contorni dei fatti già dedotti e non può assolutamente contenere fatti nuovi che potrebbero essere malevolmente interpretati come una sorta di rivalsa sulla legittima impugnazione del provvedimento del G.S.T. da parte dei reclamanti. Nel Supplemento il D.G. conferma i fatti dettagliando ed ampliando quanto precedentemente trascritto nel rapporto di gara. L'arbitro è assolutamente preciso nel descrivere le intemperanze del ragazzo che aveva già, nel corso del primo tempo, manifestato un notevole nervosismo palesato sia nei confronti degli avversari che dello stesso D.G. tanto che, nel corso dell'intervallo, il medesimo lo aveva già verbalmente richiamato.

Nel secondo tempo, contestando un fuorigioco, il giovane sarebbe corso “e si presentava al mio cospetto con un braccio alzato, tirato all'indietro, con il gomito piegato e mano chiusa cercando di colpirmi”. Il D.G., arretrando di un passo, si sarebbe sottratto all'aggressione, anche grazie all'ausilio di altri compagni che bloccavano il ragazzo; nel supplemento si dettaglia poi un altro tentativo, identico al primo, nel quale solo il deciso intervento del Capitano, che avrebbe bloccato il braccio del Tartarini alzato per colpire, impediva ulteriori conseguenze. Una volta immobilizzato l'aggressore a distanza il D.G. avrebbe estratto il rosso causando nuove urla e proteste da parte del ragazzo prima che lo stesso venisse allontanato dal campo. La furia del giovane, all'interno degli spogliatoi, sarebbe proseguita con il lancio di sedie e calci agli arredi. In ogni caso il D.G. appare certo del contenuto aggressivo e violento del comportamento illecito compiuto dal Tartarini. Nel corso dell'audizione del D.G., lo stesso ha confermato sia la corsa del Tartarini (che si trovava in fuorigioco proprio davanti all'arbitro ad una distanza di circa trenta metri), sia il “pugno” che sarebbe stato sferrato nel vuoto “forse perché protetto dagli altri compagni”; in ogni caso il colpo non lo avrebbe attinto per il leggero arretramento del corpo e per la trattenuta operata dagli altri giocatori sul compagno di squadra. Chiarisce l'arbitro che immediatamente dopo il Tartarini, lontano e bloccato dai compagni, avrebbe tentato di divincolarsi “caricando” nuovamente il pugno senza che vi fosse alcuna possibilità di reale contatto. Non rammenta se il giocatore sia stato portato fuori o se si sia determinato autonomamente ad abbandonare il campo. Sulle precisazioni fornite dal D.G., in ausilio al rapporto ed al supplemento, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene oggettivamente corretta la qualificazione operata dal G.S.T. e non condivide l'assunto difensivo che riporterebbe i fatti a quanto disposto dall'art. 19 comma 4 G.S.T. lett. a. L'arbitro ha percepito che la condotta del giocatore – stante la lunga rincorsa, le urla e gli improperi, la mimica del volto e la scomposta aggressività del Tartarini – fosse la rappresentazione di una reale volontà di aggressione e fosse dotata di un “percepito” connotato violento. Il fatto però che il giocatore, che si trovava a meno di un metro dal D.G., non abbia colpito il medesimo non può esclusivamente attribuirsi al gesto istintivo dell'arretramento o alla trattenuta dei compagni poiché, a parere della Corte, egli avrebbe verosimilmente potuto attingere l'arbitro. L'atteggiamento irruente, contenuto all'interno di un mancato contatto con il D.G., appare invece compatibile con una aggressività espressa più a beneficio di una plateale protesta consumata innanzi ai compagni ed al pubblico che dalla granitica volontà di portare la condotta aggressiva ad ulteriori conseguenze. Appare in ogni caso oggettivamente grave che un ragazzo di 14 anni perda completamente i limiti di una civile protesta, che compete eventualmente solo al capitano, per arrivare persino a minacciare l'incolumità fisica del D.G. con una condotta percepita dal medesimo come potenzialmente violenta. Né, a tale riguardo, possono essere posti, a contraltare dell'illegittimo comportamento, gli entusiastici report in ordine alla precedente supposta correttezza del ragazzo in ambito sportivo e scolastico segnalando che l'assenza di censure sportive non scrimina i gravi comportamenti posti in essere nel corso della gara. In ogni caso, da sempre, la Giustizia Sportiva ha irrogato sanzioni anche superiori alle otto giornate o a tempo con riferimento a comportamenti illeciti platealmente oltraggiosi o insolenti che confliggano, in maniera sensibile, con i principi di correttezza prescritti dalle norme federali. Anche perché, oltre alla violenza fisica, esiste anche una violenza morale che viene sanzionata, in alcune condotte particolarmente odiose, con squalifiche talvolta superiori ad un anno (basti pensare allo sputo o all'offesa razziale). In ogni caso, pur nella oggettiva illiceità e platealità della condotta, che ha persino determinato la lettura del gesto violento da parte del D.G., la totale assenza di lesività della condotta, parzialmente arginata anche per volontà dell'atleta, impone una rideterminazione della squalifica e pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore Tartarini Diego può essere limitatamente ridimensionata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo dell'Associazione Dilettantistica Tau Calcio Altopascio e riduce la squalifica inflitta al giocatore Tartarini Diego fino al 22/10/2018 anziché fino al 22/01/2019. Dispone la restituzione della relativa tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it