C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 66 del 24/05/2018 – Delibera – Reclamo proposto dalla società C.S. Livorno 9 avverso decisione G.S.Livorno per esito gara Vada-Livorno 9 DEL 8\4\2018 di cui al C.U. n. 60 del 26/4/2018.

Reclamo proposto dalla società C.S. Livorno 9 avverso decisione G.S.Livorno per esito gara Vada-Livorno 9 DEL 8\4\2018 di cui al C.U. n. 60 del 26/4/2018.

Propone rituale reclamo il C.S. Livorno 9 avverso la decisione del GST di Livorno con il quale veniva respinto il reclamo della medesima società, volto alla ripetizione della gara, confermando il risultato acquisito sul campo con la vittoria del Vada. La motivazione del primo giudice rilevava come il D.G. avesse correttamente applicato il disposto dell’art. 3 punto 9 del Regolamento del Gioco del Calcio non convalidando una rete su calcio di rigore del C.S. Livorno, adducendo l’entrata in campo di un dirigente notato appena dopo la segnatura. Eccepisce la reclamante in primo luogo la inesattezza di quanto riportato, in quanto il dirigente in questione non sarebbe entrato in campo, ma si sarebbe limitato a dare da bere a due calciatori nei pressi della panchina mentre il gioco era fermo in attesa del calcio di rigore, in secondo luogo ritiene che la decisione del GS di Livorno contrasti col disposto della regola 14 del Regolamento del Gioco del Calcio, norma che disciplina, appunto le regole in caso di esecuzione di calcio di rigore e non la regola 3 punto 9 richiamata dal GS. La C.A.S.T. della Toscana esaminato il reclamo ed esaminata la normativa di riferimento decide di accogliere il reclamo. Osserva la Corte come il primo giudice abbia erroneamente richiamato il disposto della regola 3 punto 9. Infatti detta regola è applicabile laddove l’azione di gioco sia viziata dalla presenza di persone estranee (giocatori di riserva, dirigenti) che abbiano “interferito con il gioco”. Nel caso di specie, la regola è inapplicabile perché il gioco era fermo per l’esecuzione del calcio di rigore e, in ogni caso, le persone estranee (il dirigente) si trovavano nella zona di centrocampo in prossimità della panchina e ben lontano dall’area di rigore dove si stava calciando la massima punizione, impossibilitati quindi ad interferire. Nel caso di specie è invece applicabile la regola 14 del Regolamento che disciplina appunto il calcio di rigore. Nel caso in cui all’atto di calciare il pallone un compagno di colui che tira infrange una regola, se il pallone entra in porta il calcio di rigore andrà ripetuto, se viceversa il pallone non entra in porta il gioco andrà ripreso con una punizione a favore della squadra difendente. Nel caso in esame, il calcio di rigore era stato segnato e, solo dopo, il DG si è accorto che, all’altezza delle panchine vi era un dirigente della squadra che batteva il rigore entrato per un paio di metri sul terreno di gioco che dava da bere ai giocatori. Ai sensi della norma sopracitata, allorché l’arbitro abbia accertato una simile infrazione (parificabile al calciatore compagno di colui che calcia che entra in area di rigore prima del tiro) in caso di segnatura deve far ripetere il rigore. Può invece disporre la punizione a favore della squadra difendente solo in caso di errore dal dischetto. Nella gara in esame il DG ha mal applicato la normativa incorrendo in un evidente errore tecnico avrebbe infatti dovuto far ripetere il rigore ed invece ha annullato la rete assegnando un calcio di punizione alla squadra difendente. L’evidenza dell’errore tecnico e l’influenza del medesimo sul risultato della gara induce la Corte a disporre la ripetizione della partita. P.Q.M. La C.A.S.T. in accoglimento del reclamo dispone la ripetizione della gara in epigrafe ed ordina la restituzione delle tasse di reclamo relative ad entrambi i giudizi.

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