C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 31/05/2018 – Delibera – Reclamo della Polisportiva TRO.CE.DO., avverso l’ammenda di 600,00 Euro. (C.U. n. 63 del 17/05/2018).

 

Reclamo della Polisportiva TRO.CE.DO., avverso l'ammenda di 600,00 Euro. (C.U. n. 63 del 17/05/2018).

La Polisportiva TRO.CE.DO. proponeva formale reclamo contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe e così motivata: “Per accensione di fumogeni parte gara e termine. Il tutto senza conseguenze”; i fatti si riferiscono all'incontro esterno disputato, in data 14 marzo 2018, contro la società San Polo. La società, nelle motivazioni del reclamo, rileva che entrambe le squadre in campo erano dotate dei medesimi colori sociali (rosso e bianco) e contesta la sussistenza della condotta illecita attribuendola alla tifoseria avversaria. Produce 2 fotogrammi che, nelle affermazioni difensive, immortalerebbero proprio i sostenitori del San Polo i quali, nel corso del citato incontro, avrebbero acceso i fumogeni. Conclude pertanto chiedendo l'annullamento della sanzione comminata. Il reclamo deve essere accolto. Sull'inserimento delle immagini allegate al ricorso deve essere rammentato il principio fondamentale del Diritto Sportivo F.I.G.C. contenuto nelle Carte Federali per il quale, ad eccezione di particolari procedimenti, è vietata l‟ammissione di immagini o prove video (ex art. 35 C.G.S.). La C.D.T. riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dalla reclamante nell'atto di impugnazione. Il medesimo nella risposta afferma di essersi consultato con gli assistenti e di aver rilevato un errore nella compilazione del rapporto di gara: “Contrariamente a quanto segnalato la società che ha fatto uso di fumogeni sia durante che al termine della gara era San Polo e non Tro.ce.do.” P .Q .M . la Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana, accoglie il reclamo, trasmette il fascicolo al G.S.T. per le necessarie determinazioni e dispone la restituzione della relativa tassa.

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