C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 29/06/2018 – Delibera – Gara Gracciano – Ambra (1-0) del 13/05/2018. Campionato di I Categoria – Play Off. In C.U. n.63 del 17/05/2018 C.R.T.

Gara Gracciano – Ambra (1-0) del 13/05/2018. Campionato di I Categoria - Play Off. In C.U. n.63 del 17/05/2018 C.R.T.

Reclama in proprio il dirigente della società Ambra sig. Parigi Stefano avverso la squalifica fino al 17/10/2019 inflitta dal G.S. in quanto “ Entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G. Allontanato, mentre usciva rivolgeva all’arbitro frase irriguardosa. A Fine gara, rientrava sul terreno di gioco ed afferrava l’arbitro per il lobo dell’orecchio dx girandoglielo ma senza procurargli dolore”. Il reclamante premette che il gravame è stato introdotto al fine di precisare la sua posizione che è diversa da quanto emerge dalla decisione del G.S. Ammette di essere entrato in campo in quanto tutta la panchina della sua squadra lo ha fatto, nega di avere offeso l’arbitro in quanto le parole pronunciate nei confronti del D.G. non avevano intenti offensivi ma soltanto di protesta per una situazione di gioco. Per quanto riguarda il reingresso in campo sostiene di avere posto in essere tale azione unicamente per evitare situazioni di potenziale pericolo per fra calciatori. Nega qualsiasi intento aggressivo verso l’arbitro e rileva che il tocco nei suoi confronti è derivato dalla concitazione del momento e conclude chiedendo una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto già dedotto in prime cure, evidenziando di non avere accusato dolore dal tocco del dirigente ma soltanto un leggero fastidio. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. La versione dei fatti fornita dall’arbitro non appare passibile di interpretazione diversa da quelle già presa in considerazione dal G.S. Di converso, le tesi difensive appaiono labili e poco credibili anche in virtù del privilegio di cui gode l’assunto dell’arbitro per espressa disposizione normativa.

In particolare non convincono questo Collegio i tre punti sui quali la difesa del reclamante poggia il proprio assunto: 1)Il fatto che i componenti la panchina siano entrati in campo indebitamente non autorizzava il Parigi a comportarsi allo stesso modo; 2)Una volta allontanato dal campo il tesserato deve effettivamente abbandonare il terreno di gioco e la zona spogliatoi senza farvi rientro per alcun motivo; 3)L’avere comunque, dolore o non dolore, messo le mani addosso all’arbitro costituisce comunque un’azione violenta che, potenzialmente avrebbe anche potuto scaturire effetti ben più dannosi di quanto invece accaduto, specialmente se tale azione viene posta in essere in una contesto di eccitazione collettiva foriera di gestualità non controllate. Per quanto attiene la parte sanzionatoria, ovvero la quantificazione della stessa, il Collegio ritiene eccessivo il periodo di squalifica inflitto dal G.S e ciò in quanto, pure censurando il comportamento del tesserato Parigi Stefano, nessuna conseguenza è stata subita dall’arbitro (in particolare deve essere evidenziata l’assenza di dolore) per cui i gesti posti in essere rientrano fra quelli gravemente irriguardosi e inclini alla violenza (escludendo la stessa in senso stretto), oltre che lesivi della dignità del D.G. e di quanto dallo stesso rappresentato in campo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. e squalifica il sig. Parigi Stefano fino al 17/07/2019. Si dispone la restituzione della tassa di reclamo qualora già versata.

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