C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 29/06/2018 – Delibera – Oggetto: Reclamo dell’Associazione Calcistica Dilettantistica San Polo, avverso la squalifica fino al 17/01/2019 inflitta dal G.S.T. al giocatore Galardi Mirko (C.U. n. 63 del 17/05/2018).

Oggetto: Reclamo dell’Associazione Calcistica Dilettantistica San Polo, avverso la squalifica fino al 17/01/2019 inflitta dal G.S.T. al giocatore Galardi Mirko (C.U. n. 63 del 17/05/2018).

Con rituale e tempestivo gravame, l’Associazione Calcistica Dilettantistica San Polo adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe e così motivata: “A fine gara offendeva la terna arbitrale e quindi dava una manata ad un A.A. sul braccio senza procurargli alcun dolore. La sanzione è stata determinata tenendo in considerazione il periodo di inattività ufficiale”; i fatti si riferiscono all’incontro casalingo disputatosi in data 13/05/2018 tra la ricorrente e la società Polisportiva TRO.CE.DO. L’impugnante nel reclamo, pur non contestando i fatti, eccepiva che il leggero contatto con l'assistente fosse esclusivamente finalizzato a richiamare l'attenzione del medesimo senza che nel gesto fosse ravvisabile alcuna volontà lesiva. Gli stessi esiti del contatto (“senza procurargli dolore”) attesterebbero l'inconsistenza, anche meramente potenziale, di un ipotetico contenuto aggressivo del gesto. Richiamava le possibili testimonianze degli altri tesserati che avrebbero potuto confermare la dinamica dei fatti così per come narrata nel reclamo e sottolineava la correttezza con cui la società aveva portato avanti, nel campionato 2017/2018, gli ideali di lealtà e correttezza propugnati dalla Federazione Gioco Calcio. Concludeva pertanto, pur rammaricandosi di quanto accaduto, chiedendo una riduzione della squalifica ritenendo la medesima sproporzionata rispetto alla reale gravità dei fatti. Il reclamo merita parziale accoglimento.

Preliminarmente deve essere rammentato un principio fondamentale del Diritto Sportivo F.I.G.C. contenuto nelle Carte Federali - che per questo viene spesso ripetuto nella parte motiva di moltissime decisioni di quest’Organo giudicante - per il quale, ad eccezione di particolari procedimenti, è vietata l’ammissione di prove testimoniali; per tale ragione tutte le istanze dirette in tal senso e contenute nel reclamo non possono trovare accoglimento (ex art. 35 C.G.S.). Nel supplemento, espressamente richiesto dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, l'assistente arbitrale, al quale era stata inoltrata copia del reclamo oggetto del presente giudizio affinché potesse prendere conoscenza delle eccezioni mosse dalla parte reclamante, smentisce in toto tutte le censure avanzate e conferma che il giocatore si sarebbe avvicinato offendendo l'intera terna e lo avrebbe successivamente colpito con una “manata” sul braccio destro. Sul punto, l'originario rapporto di gara fa riferimento, sia per la dinamica del fatto che per l’identificazione della persona responsabile del lancio, alle dichiarazioni dell’assistente arbitrale che, già nell'allegato, aveva descritto, con precisione, gli avvenimenti cui aveva personalmente assistito. Cristallizzata la corretta dinamica degli eventi occorre soffermarsi sulla entità della sanzione comminata per verificarne la congruità. Il Giudice di prime cure afferma che “La sanzione è stata determinata tenendo in considerazione il periodo di inattività ufficiale” con ciò motivando un inasprimento della squalifica, rispetto a fattispecie analoghe sanzionate nel corso dello svolgimento dei campionati, in omaggio ad un doveroso principio di afflittività. Tale impostazione non appare interamente condivisibile. Pur comprendendo la logica della precisazione occorre rilevare che, in realtà, durante il periodo estivo non si fermano tutte le competizioni dell'universo F.I.G.C. bensì solo i campionati. Pur essendo vero che i medesimi rappresentano l'obiettivo principale per le società e gli atleti occorre evidenziare che nel periodo estivo si possono svolgere iniziative di altro genere quali, per mero esempio, amichevoli, provini e tornei. Sebbene tali iniziative, un tempo frequentissime, abbiano avuto un forte calo, nondimeno esse rappresentano un oggettivo valore ed interesse sportivo (anche solo potenziale) che non può essere interamente eliso ma che, al contrario, deve essere, almeno parzialmente computato. In presenza dunque di squalifiche di una certa entità – che non possono dunque essere comminate a giornate (quasi mai irrogate in doppia cifra) – il Giudice Sportivo, nel determinare la sanzione finale, dovrà ponderare un fisiologico aumento che non potrà però essere equivalente all'intero periodo di vacatio dei campionati in quanto ciò determinerebbe una irragionevole sanzione suppletiva a carico del tesserato. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana accoglie parzialmente il reclamo e riduce la squalifica fino al 17/11/2018 anziché fino al 17/01/2019 disponendo la restituzione della relativa tassa.

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