C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 29/06/2018 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Firenze Sud Sporting Club in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. presso la D.P. di Firenze ha sanzionato il Calciatore Alinari Daniel con la squalifica fino al 23.11.2018. (C.U. n. 53 del 29.5.2018).

 

Reclamo proposto dalla Società Firenze Sud Sporting Club in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. presso la D.P. di Firenze ha sanzionato il Calciatore Alinari Daniel con la squalifica fino al 23.11.2018. (C.U. n. 53 del 29.5.2018).

Il legale rappresentante della Società Firenze Sud Sporting Club contesta la decisione del G.S. competente, che, sopra indicata, è così motivata: “Alla notifica del provvedimento di seconda ammonizione che ne determinava l’espulsione prendeva il pallone e lo scagliava con forza in direzione dell’arbitro il quale non veniva colpito perchè prontamente si scansava: Sanzione determinata in considerazione del periodo di inattività estivo.”

Il reclamante sostenendo che dallo stesso rapporto di gara si evince l’assenza di intenzionalità nel gesto compiuto dal calciatore di colpire l’Arbitro, giustifica il comportamento del calciatore con la stanchezza ed il nervosismo che colpiscono di norma gli atleti sul finire della competizione. Rilevato che, in ogni caso, il D.G. non è stato raggiunto dal pallone, il reclamante richiede un’ampia riduzione della sanzione chiedendo altresì di essere ascoltato. Nel corso della personale audizione – avuta cognizione del supplemento al rapporto di gara acquisito dalla Corte – conferma integralmente le tesi difensive esposte con il reclamo ed insiste nella riduzione della sanzione comminata. In sede di decisione la Corte non può non rilevare come la decisione del G.S.T. sia stata assunta in linea con quanto indicato sul rapporto di gara con il quale il D.G. afferma con decisione:”......prendeva il pallone e lo scagliava con forza di fronte a lui e per non essere preso dalla pallonata mi sono dovuto scansare”. Da siffatta descrizione appare che il pallone è stato preso con le mani e scagliato ( non viene indicato come) “di fronte a lui”, con ciò evidentemente intendendo essersi i due trovati l’uno di fronte all’altro. Tale descrizione muta con il supplemento con il quale il gesto diventa :”...la pallonata calciata in modo violento non so se era rivolta a me ma fatto sta che è passata ad un metro e mezzo di distanza da me.....” Tale macroscopica contraddizione nella descrizione del fatto, emergente dalla comparazione dei due documenti, ha indotto il Collegio a richiedere al D.G. ulteriori chiarimenti sull’episodio. In quest’ultima occasione il D.G. ha precisato che l’Alinari ha raccolto il pallone con le mani e lo ha calciato – da una distanza di tre metri – verso di lui passando alla distanza di un metro e mezzo soggiungendo di aver avuto "la sensazione” che la pallonata fosse diretta a lui pur dichiarando di non averne “certezza assoluta”. Questa ulteriore precisazione conduce la Corte a rilevare preliminarmente ed in via generale che gli arbitri nel descrivere fatti generatori di provvedimenti disciplinari, non debbono manifestare semplici sensazioni ma hanno il dovere specifico di descrivere con assoluta precisione i fatti realmente accaduti. Nel caso di specie non è credibile che un pallone che venga calciato volontariamente, all’evidente scopo di recare nocumento, verso una persona da una distanza di appena tre metri non raggiunga il bersaglio passando, peraltro, a circa un metro e mezzo da questo. Peraltro in sede di precisazione non viene ribadito che la traiettoria del pallone fosse tale da costringere l’Arbitro a scansarsi circostanza confermata dalla distanza di questi dalla traiettoria che è, con lo stesso documento, valutata in un metro e mezzo. In ultimo, ma non per ultimo, il Collegio osserva che il D.G. nel supplemento di rapporto, confermando la circostanza nelle ulteriori precisazioni richieste dal Giudicante, afferma esplicitamente di non avere la certezza che la pallonata fosse stata indirizzata intenzionalmente verso di lui. Tale mancanza di certezza, reiteramente affermata ed assolutamente ignota al G.S.T., non consente di rubricare il gesto come tentata violenza nei confronti del D.G., dovendosi contestare all’Alinari la violazione delle norme di carattere comportamentali richieste dall’Ordinamento sportivo non disgiunta dalla potenzialità lesiva che esso ha rappresentato nei confronti degli altri tesserati presenti. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana, accogliendo il reclamo, infligge al Calciatore Daniel Alinari la squalifica per mesi cinque e così fino al 23.10.2018. Dispone la restituzione della tassa.

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