C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 29/06/2018 – Delibera – Reclamo Ssd Argentario Avverso Squalifica Calciatore Tropi Niccolo’ Fino Al 15\10\2019 (C.U. N° 53 Del 4\6\2018)

Reclamo Ssd Argentario Avverso Squalifica Calciatore Tropi Niccolo’ Fino Al 15\10\2019 (C.U. N° 53 Del 4\6\2018)

Propone rituale reclamo la SSD Argentario, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Grosseto con la seguente motivazione: “ Al termine della gara circondava il DG offendendolo e minacciandolo ripetutamente dando due spinte sul petto del DG stesso facendolo indietreggiare di due passi; arrivato nei pressi dello spogliatoio reiterando le minacce lo spingeva da dietro facendolo quasi cadere dentro lo spogliatoio. La sanzione tiene conto, in base al criterio dell’afflittività, dei due mesi di sospensione per la pausa estiva.”. La reclamante col reclamo, non contesta i fatti ammettendo il comportamento scorretto del calciatore, ma solo perché finalizzato, nella concitazione del momento, alla richiesta di specifiche spiegazioni con un contatto volto a richiamare l’attenzione piuttosto che ad un vero e proprio gesto violento nei confronti dell’arbitro. A tal proposto fa presente il pentimento del calciatore allegando la lettera di scuse in relazione al proprio comportamento. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo. Il DG nel supplemento di rapporto descrive nuovamente l’episodio confermando l’accaduto in particolare soffermandosi sugli episodi peraltro nemmeno contestati dalla reclamante. L’esame della Corte pertanto si sofferma principalmente sull’entità della sanzione inflitta, la quale appare decisamente eccessiva. Infatti gli episodi contestati a seguito del supplemento di rapporto, seppur gravi e reiterati, porterebbero ad una squalifica stimata nell’ordine dei sei mesi che, volendo applicare un aumento per il criterio dell’afflittività in considerazione del periodo di sospensione dei campionati, può essere elevata di ulteriori mesi due fino ad un totale di otto mesi di squalifica. Il Giudice di prime cure afferma che “La sanzione è stata determinata tenendo in considerazione il periodo di inattività ufficiale” con ciò motivando un inasprimento della squalifica, rispetto a fattispecie analoghe sanzionate nel corso dello svolgimento dei campionati, in omaggio ad un doveroso principio di afflittività. Tale impostazione non appare interamente condivisibile. Bisogna evidenziare come un aumento in base al criterio di afflittività, può anche essere opportuno, tuttavia, in considerazione che il periodo di sospensione dei campionati non è periodo di totale inattività per i calciatori (tornei, amichevoli, coppe etc.) soprattutto per le squadre dei campionati giovanili, l’aumento della sanzione deve stimarsi nella metà circa della sospensione dei campionati. Laddove si comminino sanzioni superiori all’anno non vi è ragione di effettuare alcun aumento, posto che una squalifica di un anno e più è ugualmente afflittiva sia che sia data durante i campionati o a fine degli stessi. Nel caso in esame sembra addirittura che il primo giudice abbia calcolato due volte il periodo di sospensione, e ciò appare oltremodo non condivisibile. Infine le scuse del calciatore, pur essendo apprezzate, non possono portare ad alcuna diminuzione e non possono costituire attenuante. P.Q.M. La C.A.S.T. accoglie il reclamo, rideterminando la squalifica fino al 4 febbraio 2019 ordina restituirsi la tassa relativa.

 

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