C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 29/06/2018 – Delibera Reclamo Del Signor Cavicchi Gabriele In Proprio Avverso Squalifica Fino Al 1\1\2019 (C.U. N° 67 Del 6\6\2018)

Reclamo Del Signor Cavicchi Gabriele In Proprio Avverso Squalifica Fino Al 1\1\2019 (C.U. N° 67 Del 6\6\2018)

 Propone rituale reclamo in proprio il signor Cavicchi Gabriele calciatore dell’Atletico Piombino avverso la squalifica in oggetto comminata dal GST di Livorno con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione alla notifica offendeva il DG. Al termine della gara rientrava sul t.d.g. e spingendo con il petto il DG lo offendeva insieme alla terna arbitrale; di poi mentre il DG rientrava negli spogliatoi si avvicinava a quest’ultimo reiterando le offese. La sanzione è stata determinata in considerazione del periodo di inattività ufficiale.”. Assume il reclamante in punto di fatto di aver avuto un diverbio con il DG ma senza contatto fisico solo dopo che lo stesso arbitro aveva attinto il calciatore all’uscita dal campo con un colpo alla spalla e solo a quel punto il Cavicchi avrebbe chiesto spiegazioni insultando l’arbitro senza mai toccarlo. Sul punto chiede di essere chiamato a confermare con l’audizione diretta e\o con la testimonianza dei propri genitori. In punto di pena e di diritto ritiene la sanzione sproporzionata richiamando il disposto dell’art. 19 4° comma sostenendo non essere applicabile una sanzione “a tempo” per carenza della condotta violenta. Richiama infine la mancanza di precedenti specifici e, quindi, l’assenza di recidiva, concludendo in tesi per la revoca ed in ipotesi per la riduzione nei minimi della sanzione irrogata. Le difese venivano reiterate dal difensore Avv. Tagliaferri all’udienza di comparizione del 22 giugno 2018 alla quale partecipavano il signor Cavicchi Gabriele assistito anche da entrambi i genitori essendo minore di età. La Corte esaminato il reclamo acquisito il supplemento, sentita la parte tramite il proprio difensore di rapporto decide di accogliere il reclamo medesimo. L’arbitro nel supplemento conferma quanto già riferito nel rapporto e pertanto in punto di fatto non vi sono margini di accoglimento costituendo il rapporto ed il supplemento prova privilegiata nell’ambito del procedimento sportivo ordinario, né le istanze istruttorie posso trovare ingresso stante l’espresso divieto di prove orali nel CGS. Quanto all’applicazione del 4° comma dell’art. 19, l’attingere il DG in modo più o meno violento, configura sempre atto di violenza che determina una squalifica a tempo di durata variabile a seconda dell’entità del contatto e delle conseguenza per il DG. Tuttavia nel caso in esame i fatti addebitati al calciatore Cavicchi, considerata proprio l’entità lieve del contatto e l’assenza di conseguenze dannose per il DG potrebbero portare ad una squalifica inferiore a quella inflitta e che, anche con l’aumento per il periodo di inattività, per le considerazioni che seguiranno di ritiene equo commisurare fino al 30 novembre 2018. A proposito dell’aumento per il periodo estivo la Corte ha deciso di considerate il periodo conteggiabile in modo diverso dal normale ovvero con un tempo pari alla metà del periodo di inattività. Infatti nel periodo estivo, al termine dei campionati, vi sono i tornei estivi (specie per le categorie giovanili, come del resto quella in esame) amichevoli precampionato, coppe etc. che inducono a ritenere eccessivo aggravare la sanzione base per tutto il periodo di teorica inattività dai campionati. Quanto alla mancanza di precedenti specifici e di recidiva, la circostanza, nell’ordinamento sportivo, non costituisce attenuante, e quindi non rileva, mentre avrebbe costituito un’aggravante specifica la recidiva, se contestata. P.Q.M. La C.A.S.T accoglie i reclamo e ridetermina la sanzione squalificando il signor Gabriele Cavicchi fino al 30 novembre 2018 ed ordina restituirsi la relativa tassa

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