C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 29/06/2018 – Delibera Gara Ardenza – Atletico Lucca ( 1-7) del 06/05/2018. Torneo II Edizione Primavera Giallorossa – Pisa. In C.U. n.64 della Delegazione Provinciale di Livorno.

Gara Ardenza – Atletico Lucca ( 1-7) del 06/05/2018. Torneo II Edizione Primavera Giallorossa – Pisa. In C.U. n.64 della Delegazione Provinciale di Livorno.

La società Ardenza propone reclamo avverso la squalifica fino al 06/01/2021 inflitta dal G.S. al calciatore Morabito Pasquale il quale “scagliava violentemente il pallone addosso al D.G., alla notifica lo spingeva e ripreso il pallone in mano dopo una finta lo lanciava nuovamente verso il D.G. facendogli cadere il taccuino dalla mani; mentre il D.G. raccoglieva da terra il taccuino lo colpiva con un calcio all’addome senza procurargli dolore poi liberatosi dai compagni che lo trattenevano colpiva nuovamente il D.G. all’addome con i tacchetti della scarpa procurandogli dolore momentaneo. Veniva allontanato grazie all’intervento dei dirigenti della propria squadra”. La reclamante, con un succinto gravame, sostiene che “i fatti non corrispondono all’accaduto”. Ritiene la sanzione eccessiva anche per la giovane età del ragazzo e per il fatto che il proprio tesserato ha dichiarato di non avere colpito l’arbitro con calci. A sostegno di tale tesi cita due testimoni che sono disponibili a partecipare ad un incontro fra le parti interessate. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma integralmente quanto già sostenuto in prime cure. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. In via preliminare respinge la richiesta di prova testimoniale in quanto non prevista normativamente per questo tipo di procedimento.

Nel merito, la Corte rileva come le tesi difensive siano praticamente inesistenti basandosi su dichiarazioni dello stesso calciatore e quindi prive di alcun pregio, così come nessuna rilevanza può avere un eventuale giustificativo dovuto alla giovane età del tesserato che anzi, così come da giurisprudenza consolidata di questo Giudice, rappresenta tutt’altro che un’attenuante visto lo scopo educativo e ricreativo del Settore Giovanile e Scolastico. In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare ben parametrata in relazione ai fatti ascritti al calciatore Morabito Pasquale. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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