C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 12/04/2018 – Delibera – 14 / P – Deferimento della Procura Federale a carico di:

14 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di: - Lulea Florin, Calciatore; - Borracelli Andrea, Presidente dell’A.S.D. Atletico Grosseto 2015, - della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, già A.S.D. Nuovo Casotto 2015; La comunicazione effettuata dal Presidente del C.R. Toscana, che ha rilevato la partecipazione irregolare del Calciatore Lulea Florin alla gara disputata in data 26.3.2017 nelle fila dell‟allora A.S.D. Nuovo Casotto 2015, valida per il campionato di III categoria della Delegazione Provinciale di Grosseto, ha determinato la Procura Federale, previa formale istruttoria, a disporre il deferimento qui in esame. Ha rilevato l‟Ufficio requirente che il Calciatore sopra indicato, al momento della disputa della gara, non era tesserato per la Società A.S.D. Nuovo Casotto 2015 (oggi A.S.D. Atletico Grosseto 2015, per effetto del cambio di denominazione effettuato in data 13.7.2017) e pertanto in posizione irregolare, violando con ciò il disposto dell‟art. 10/2 del C.G.S. in riferimento agli artt. l‟art. 39, c. 2 e 43, c.1, delle N.O.I.F.. In conseguenza di tale accertamento la Procura ha altresì deferito il Signor Borracelli Andrea che, Presidente della Società, rivestiva in occasione della gara citata anche la veste di Dirigente accompagnatore. A detto Tesserato viene contestata, quindi, oltreché la violazione degli artt. 10/2 del C.G.S., 39/2, e 43, c.1, delle N.O.I.F. anche quella dell‟art. 61, c. 1 e 5. Ai deferimenti così operati, consegue quello relativo alla Società in applicazione del disposto dell‟art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S.. Ricevuta la comunicazione della conclusione delle indagini il Presidente Borracelli ha richiesto alla Procura Federale la prevista audizione nel corso della quale ha giustificato il comportamento della Società con argomentazioni non sono state ritenute valide, dall‟Organo requirente, ad esimere la Società da responsabilità, per cui è stato disposto il deferimento. Disposta la discussione per la data odierna e notificate le convocazioni il Collegio rileva che nessuno dei soggetti deferiti è presente. Per la Procura Federale è presente l‟Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, il quale rileva che risultano documentalmente provate le violazioni contestate ai Tesserati deferiti, ovvero: - al Calciatore Lulea Florin l‟irregolare partecipazione alla gara A.S.D. Nuovo Casotto 2105/ Polisportiva D Suvereto, disputata in data 26.3.2017, perché privo a quel momento di: tesseramento; di certificato di idoneità fisica, nonché di regolare copertura assicurativa; - al Signor Andrea Borracelli, per avere: a) violato le disposizioni federali, nella sua qualità di Dirigente accompagnatore per aver attestato, tramite la sottoscrizione delle liste di gara, la regolarità della partecipazione del Calciatore Lulea, non tesserato, alla gara sopra indicata; b) di non aver tesserato, quale Presidente detto Calciatore né di averlo sottoposto ai dovuti accertamenti di idoneità fisica, non provvedendo peraltro alla necessaria copertura assicurativa;

- la Società A.S.D. Nuovo Casotto 2015, oggi denominata A.S.D. Atletico Grosseto 2015, per la responsabilità diretta ed oggettiva prevista dall‟art. 4, c. 1 e 2, derivante dal comportamento dei tesserati come sopra deferiti. Chiede pertanto che, in accoglimento dell‟atto di deferimento, vengano applicate le seguenti sanzioni: - al Calciatore Lulea Florin la squalifica per 2 (due) giornate di gara; - al Signor Andrea Borracelli nella sua duplice qualifica di Dirigente Accompagnatore e di Presidente della Società A.S.D. Atletico Grosseto, l‟inibizione per mesi 4 (quattro); - alla Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015 (già A.S.D. Nuovo Casotto 2015) l‟ammenda di € 300,00 (trecento) nonché 1 (un) punto di penalizzazione da scontarsi nell‟ambito del Campionato di competenza. Il Collegio, riunito in Camera di consiglio così decide. Le N.O.I.F., ovvero il complesso di norme che regolano l‟attività federale dispongono, con gli articoli da 39 a 40 quinquies, il tesseramento dei calciatori suddividendoli per età e cittadinanza e, con riferimento a quest‟ultima tipologia, a seconda che si tratti di cittadini intra o extracomunitari. Per quanto riguarda il Calciatore Lulea Florin, nato in Romania e quindi cittadino intracomunitario, la Società avrebbe dovuto produrre – oltre al modulo di richiesta di tesseramento ed alla dichiarazione del Calciatore circa la inesistenza di tesseramento presso altra federazione – anche l‟attestazione anagrafica di residenza. Peraltro un rapido controllo effettuato presso l‟Ufficio Tesseramento del C.R.T., ha evidenziato che il Lulea non è mai stato tesserato per cui nella specie si applica la procedura F.I.F.A. prevista per i minori di età con il deposito di una diversa, più ampia, documentazione come stabilito dall‟art. 40 quinquies. La procedura seguita dalla Società A.S.D. Nuovo Casotto, quale risulta dalla documentazione depositata con la memoria dal Presidente Borracelli presso la Procura Federale, è assolutamente incompleta e quindi il tesseramento non poteva essere concesso, così come non lo è stato, per cui il Calciatore ha partecipato alla gara in maniera irregolare. Il deferimento è quindi fondato e da accogliere. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - a Lulea Florin la squalifica per 2 (due) giornate di gara; - a Borracelli Andrea, che nella specie ha rivestito anche la qualifica di Dirigente Accompagnatore, l‟inibizione per mesi 4 (quattro); - alla Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, l‟ammenda di € 300,00 (trecento) e la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza.

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