C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 12/04/2018 – Delibera – 15 / P – Deferimento della Procura Federale a carico di:

15 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di: - Rodriguez Bonifaci Delvis Luis, Calciatore, per la violazione di cui all’art. 1 bis, c.1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, c. 2, del medesimo Codice, nonché dell’art. 39 delle N.O.I.F.; - U.S.D. Paganico per la responsabilità prevista dall’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S.. La Procura Federale, ricevuta la segnalazione da parte del presidente del C.R.T. della irregolare partecipazione nelle fila dell‟U.S.D. Paganico del Calciatore Rodriguez, in quanto non tesserato, alla gara U.S.D. Paganico / G.S.D. Castiglionese disputata in data 22.10.2016 nell‟ambito del Campionato Juniores Provinciale di Grosseto, ha disposto i necessari accertamenti nei confronti del Calciatore e dei Dirigenti responsabili della Società di appartenenza. Confermata l‟esistenza delle violazioni alle norme federali sopra riportate, l‟Ufficio ha notificato l‟avviso di conclusione delle indagini al Calciatore Rodriguez Bonifaci Delvis Luis ed al Presidente della Società U.S.D. Paganico, Signor Fabio Rossi, contestando loro l‟assenza di tesseramento, unitamente alla mancanza della certificazione dell‟idoneità fisica e della prevista copertura assicurativa. Il Presidente Rossi, che nell‟occasione rivestiva anche la qualifica di Dirigente Accompagnatore, ha definito la propria posizione personale in applicazione di quanto disposto dall‟art. 32 sexies, ragion per cui il deferimento opera nei confronti del Calciatore per la violazione contestata, sia nei confronti della Società a titolo di responsabilità oggettiva, come previsto dall‟art. 4, c. 2, del C.G.S.. Disposto che la relativa discussione avvenisse per la data odierna, questo Tribunale ha ritualmente convocato le parti interessate per cui dà atto della presenza della Società U.S.D. Paganico, in persona del legale rappresentante protempore, assistito dal Legale di fiducia: E‟ assente, pur in presenza di rituale e tempestiva convocazione, il Calciatore. Per la Procura Federale è presente l„Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, il quale in avvio di dibattimento e unitamente al Difensore della Società, deposita verbale di definizione redatto ex art, 23 del C.G.S.. Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, rilevata la corretta esposizione dei fatti e ritenuta congrua la proposta ne dispone l‟applicazione. Per quanto riguarda il Calciatore Rodriguez l‟assenza di qualsiasi azione a difesa consente al Collegio di passare senza indugio a decidere. Le violazioni contestate trovano fondamento sia nella prova documentale agli atti che dalla dichiarazione resa dall‟allora Presidente della Società, Fabio Rossi, il quale, in sede di definizione della propria personale posizione. ha riconosciuto di avere omesso la produzione della documentazione prevista per il tesseramento dei calciatori stranieri. Siffatta dichiarazione non può costituire per il Calciatore né attenuante, né esimente imponendogli la normativa vigente di dover conoscere ed osservare la normativa istituzionale allorché egli decida di inserirsi per qualsiasi titolo nell‟attività federale Il deferimento, per quanto lo riguarda, deve quindi essere accolto e, P.Q.M. questo Tribunale nell‟applicare – per effetto di quanto disposto dall‟art, 23 del C.G.S. – alla Società l‟ammenda di € 140,00 (centoquaranta) nonché la penalizzazione di 1 (un) punto nella classifica del campionato di competenza, infligge al Calciatore Rodriguez Bonifaci Delvis Luis, la squalifica per una giornata di gara:

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