C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 56 del 19/04/2018 – Delibera – 17 / P / – Deferimento della Procura Federale a carico di

17 / P / - Deferimento della Procura Federale a carico di - Bigarani Fausto, Presidente dell‟A.S.D. Atletico Carrara al quale viene contestata la violazione dell‟art. 1 bis, c. 1 in relazione all‟art. 10, c.2, del C.G.S., nonché degli artt. 39; 43, c.1 e 6: - Bruschi Nicola, Dirigente, per la violazione dell‟art. 1 bis, c.1, del C.G.S. in relazione agli art. 61, c.1 e 5; 39; 53, c.1 e 6 delle N.O.I.F.; - Manzo Salvatore, Calciatore, per la violazione dell‟art. 1 bis, c. 1 e 5 in relazione agli art. 39 e 43, c. 1 e 6 delle N.O.I.F.; - l‟A.S.D. Atletico Carrara in applicazione del principio di responsabilità diretta ed oggettiva quale prevista dall‟art. 4, c. 1 e 2 del C.G.S.. La partecipazione del Calciatore Manzo Salvatore alle gare del campionato della II Categoria Toscana contro la Torrelaghese 2016, in data 30.10.2016, e avverso la Società Filvilla, in data 20.11.2015 è stata segnalata dal Presidente del C.R.T. alla Procura Federale la quale, acquisita la necessaria documentazione ha disposto – previa notifica dell‟avviso di comunicazione della chiusura delle indagini – il deferimento indicato. Formalmente convocate le parti per la data odierna il Collegio dichiara aperto il dibattimento alla presenza dei seguenti tesserati deferiti: - Bigarani Fausto, in proprio, quale legale rappresentante della Società e per conto del Calciatore Manzo Salvatore, giusta delega che viene contestualmente depositata; - Bruschi Nicola, in proprio. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo il quale, unitamente ai tesserati presenti, informa il Collegio dell‟accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S. e deposita il relativo verbale Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la corretta descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie dichiarando l‟efficacia dell‟accordo e disponendo, per l‟effetto, l‟applicazione delle seguenti sanzioni: - al Signor Bigarani, l‟inibizione per 80 (ottanta) giorni - alla Società, punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza e ammenda di € 240,00 (duecentoquaranta). - a Bruschi, sullapena base di mesi 3 (tre), mesi 2 (du;) di inibizione; - a Manzo Salvatore, la squalifica per (due) giornate di gara. Dichiara la chiusura del dibattimento

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