C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 26/04/2018 – Delibera – 20 / P – Deferimento della Procura Federale a carico di:

20 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di: - Rossi Carlo, Presidente, per la violazione degli artt. 1 bis, c.1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione agli artt. 7 dello Statuto federale e 43, c. 1 e 6, delle N.O.I.F; - Rossi Tommaso e Fossi Iacopo, Dirigenti, per la violazione degli artt. 1bis,e 10,c. 2, del C.G.S. in relazione agli artt. 39 e 43, c. 1 e 6, e 61, c. 5, delle N.O.I.F; - Catania Andrea e Stefea Stean Andrei, Calciatori, per la violazione di cui agli artt 1 bis, c. 1, e 10, c. 2, nonché 39 e 43, c. 1 e 6, delle N.O.I.F.; - A.S.D. Futsal Euroflorence in applicazione dell’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S.. La partecipazione da parte dei Calciatori Catania Andrea e Stefea Stean Andrei, ad una gara ciascuno, nel corso del Campionato Giovanissimi Calcio a 5 della Stagione sportiva 2016/2017, in posizione irregolare per mancanza di tesseramento, ha determinato la Procura Federale a disporre – previa notifica dell‟avviso di conclusione delle indagini – il deferimento di Dirigenti, Calciatori e della Società A.S.D. Futsal Euroflorence per le violazioni indicate in epigrafe. Il Collegio, convocate le parti per la data odierna, dà atto della presenza di Rossi Tommaso, nella sua qualità di vicepresidente e delegato alla firma in rappresentanza anche della società Assenti: à Fossi Iacopo à Catania Andrea à Stefler Stern Andrei. Il Signor Rossi Carlo è deceduto in data 11 aprile c.a., come da copia del certificato di morte che viene oggi prodotto. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto, Avvocato Tullio Cristaudo, il quale, in apertura di dibattimento, unitamente al deferito Rossi Tommaso informa il Collegio dell‟accordo intervenuto con il Dirigente Tommaso Rossi e la Società, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l‟efficacia dell‟accordo raggiunto. Il dibattimento prosegue nei confronti degli assenti Il rappresentante della Procura dopo aver rilevato che la violazione contestata trova fondamento nella prova documentale chiede che, confermato il deferimento, vengano inflitte le seguenti sanzioni: - Fossi Iacopo, inibizione per mesi 3 (tre); - Catania Andrea, squalifica per 2 (due) giornate di gara - Stefea Stean Andreyi, la squalifica per 2 (due) giornate di gara. Il Collegio, rilevata la fondatezza del deferimento, basato su prova documentale, lo accoglie. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana dispone l‟applicazione delle seguenti sanzioni: - al Signor Rossi Tommaso, inibizione per mesi 2 (due); - alla Società Futsal Euroflorence, ammenda di € 300,00 (trecento) e la penalizzazione di 1 (un) punto da scontarsi nella classifica della presente stagione sportiva nel campionato di competenza; In accoglimento del proposto deferimento infligge ai deferiti assenti le seguenti squalifiche: - Fossi Iacopo, Dirigente, inibizione per mesi 3 (tre); - Catania Andrea, squalifica per 2 (due) giornate di gara; - Stefea Stean Andrei, squalifica per 2 (due) giornate di gara; Dichiara estinto il procedimento nei confronti di Rossi Carlo perché deceduto in data 11 aprile 2018.

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