F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 023/CSA pubblicata il 05 Ottobre 2021- A.S. Giana Erminio S.r.l.
Decisione n. 023/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 020/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino - Presidente (relatore)
Carlo Buonauro - Componente
Mauro Sferrazza – Componente
Franco Di Mario - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 020/CSA/2021-2022, proposto dalla Società GIANA ERMINIO S.R.L. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 36/DIV del 21.09.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 01.10.2021, il Not. Marino e udito l'arbitro della gara;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società GIANA ERMINIO S.R.L., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. PALAZZOLO NICOLO', dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, (cfr. Com. Uff. n. 36/DIV del 21.09.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, A.C. TRENTO 1921 - A.S. GIANA ERMINIO del 19.09.2021.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per quattro giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 37° del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro a seguito di una sua decisione, correndo verso di lui, protestando nei suoi riguardi, tagliandogli la strada con atteggiamento minaccioso e con l'intento di arrestare la sua corsa, urtandolo e facendolo cadere, senza arrecare alcun danno fisico”.
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l'annullamento della sanzione ed in subordine la riduzione della sanzione inflitta.
La società Giana Erminio S.R.L. ritiene la sanzione ingiustificata in relazione alla dinamica dei fatti ed in ogni caso eccessivamente gravosa in quanto "sproporzionata al caso di specie". Infatti secondo la tesi della società reclamante, il calciatore Palazzolo Nicolò effettivamente correva verso l'arbitro, ma solo per procurarsi una posizione in campo più favorevole rispetto al gioco in svolgimento; pertanto l'incrocio ed il successivo contatto con l'arbitro, con conseguente caduta dello stesso, andrebbe considerato del tutto fortuito (addirittura causato da "un concorso di colpa" del medesimo arbitro evidentemente anche lui disattento negli spostamenti in campo) e privo di qualsiasi intento minaccioso nei confronti del direttore di gara.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 1 ottobre 2021, non è comparsa la parte reclamante.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Preliminarmente, si rileva l'inutilità e l'irrilevanza del richiamo della ricorrente all'uso della prova televisiva (evidentemente non applicabile alla fattispecie) e la richiesta di applicazione della norma contenuta nel primo comma, lett. a) art. 13, C.G.S. (!) riferibile a ben altre situazioni.
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.
Il Sig. Andrea Ancora, arbitro della gara in oggetto, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che il calciatore si è intenzionalmente diretto verso di lui protestando per una sua decisione non condivisa, assumendo un atteggiamento nei suoi confronti che il medesimo ha valutato "minaccioso" per la foga del movimento di avvicinamento. Il direttore di gara ha però escluso che l'urto che ha determinato la sua caduta a terra fosse volontario, ritenendolo invece conseguenza inevitabile dell'impetuoso appropinquarsi del calciatore.
Le ulteriori precisazioni fornite dall'arbitro escludono qualsiasi valenza dei motivi addotti dalla reclamante, rendendo pienamente plausibile l'interpretazione fattuale operata dal Giudice Sportivo e la conseguente quantificazione della sanzione inflitta, che appare del tutto ragionevole e proporzionata alla gravità del fatto.
Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società GIANA ERMINIO S.R.L. deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce