F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38/TFN – SD del 04 Ottobre 2021 (motivazioni) – Ricorso del Sig. Salvatore Racano contro Associazione Italiana Arbitri e FIGC – Reg. Prot. 24/TFN-SD

 

Decisione/0038/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0024/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Andrea Fedeli – Componente (Relatore);

Valentino Fedeli – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 23 settembre 2021, sul ricorso del Sig. Salvatore Racano contro l’Associazione Italiana Arbitri, in persona del Presidente e/o legale rappresentante pro tempore, e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente e/o legale rappresentante pro tempore, la seguente

DECISIONE

FATTO

Con ricorso depositato in data 4.9.2021, il sig. Salvatore Racano ha adito il Tribunale Federale Nazionale chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni “ANNULLARE la delibera adottata con il Comunicato Ufficiale n. 35 Stagione Sportiva 2021/2022 di data 06.08.2021, denominato “errata corrige al CU n. 34”, dal Presidente dell’A.I.A. Alfredo Trentalange, nonché ogni eventuale atto successivo inerente e comunque conseguente la stessa, con necessario reintegro dell’A.B. Salvatore Racano della Sezione di Policoro nel ruolo degli Osservatori Arbitrali a disposizione della C.O.N. 5”.

 Il sig. Salvatore Racano, associato dell’AIA, appartenente alla Sezione di Policoro con la qualifica di Arbitro Benemerito e le funzioni tecniche di Osservatore Arbitrale e componente della Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a 5 con l’incarico di Vice Responsabile per sei stagioni sportive, dal 2015 al 2021 deduce che, terminato il detto incarico, in data 13.7.2021 ha presentato la domanda ai sensi dell’art. 39, comma 3, lettera a) delle NFOT dell’AIA per essere inserito quale osservatore arbitrale nella Commissione Osservatori Nazionali per il Calcio a 5. Tale domanda è stata accolta dal Comitato Nazionale dell’AIA con la delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 34 s.s. 2021/22 del 26.7.2021.

Con la delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 35 ss. 2021/22 del 6.8.2021 il Presidente dell’AIA, “preso atto che per mero errore materiale, l’associato Salvatore Racano, Sezione di Policoro, è stato inserito tra gli Osservatori Arbitrali che nella corrente stagione sportiva avrebbero fatto parte della CON 5 e che tale modifica possa essere appianata d’ufficio mediante il presente atto di errata corrige (…) Delibera di annullare ogni delibera riguardante il predetto associato e, pertanto, annullare il suo inserimento nell’organico CON 5”.

Sulla scorta di tale premessa e lamentando l’asserita illegittimità della citata delibera del Presidente dell’AIA, il ricorrente ne chiede l’annullamento evidenziando, in particolare, che la stessa sarebbe illegittima in quanto il Presidente dell’AIA sarebbe carente dei relativi poteri e, altresì, perché non sussisterebbero, nel caso specifico, i comprovati motivi di urgenza di cui all’art. 8, comma 6, lettera s) del Regolamento dell’AIA.

Il ricorrente lamenta, altresì, un difetto di motivazione della delibera nonché, nel merito, l’illegittimità della stessa per violazione dell’art. 39, comma 3 lett. a), delle Norme di funzionamento degli Organi Tecnici.

L’Associazione Italiana Arbitri si è costituita con il patrocinio dell’Avv. Valerio di Stasio che, dopo aver riassunto i fatti di causa, ha dedotto, tra l’altro, che il Comitato Nazionale dell’AIA, nella seduta del 20.8.2021, ha ratificato la citata delibera del Presidente dell’AIA pubblicata nel C.U. n. 35 ss. 2021/22 del 6.8.2021.

In diritto, l’Associazione Italiana Arbitri ha replicato in ordine alla dedotta insussistenza dei poteri in capo al Presidente dell’AIA evidenziando che, nella fattispecie de qua, vertendosi in materia di “inquadramento” e non di “nomina”, la delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 35 ss. 2021/22 del 6.8.2021 sarebbe stata legittimamente adottata dal Presidente che, ai sensi dall’art. 8, comma 6, lettera s) del Regolamento dell’AIA, “assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza e sentito il Vice Presidente nazionale, i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale diversi da quelli relativi a nomine, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nazionale alla prima riunione successiva”.

Il difensore dell’AIA ritiene sussistente anche il presupposto del requisito dell’urgenza deducendo che soltanto con l’adozione della delibera in via d’urgenza da parte del Presidente sarebbe stato possibile porre rimedio all’anomalia creatasi a seguito dell’erroneo inquadramento del sig. Salvatore Racano tra gli osservatori arbitrali a disposizione della CON 5 e a tutte le conseguenze e difficoltà organizzative che detta anomalia comportava (convocazione per il raduno pre-campionato della CON 5, esclusione del ricorrente dal portale Sinfonia4you).

In ordine alla ratifica del Comitato Nazionale dell’AIA, come detto prevista dal suindicato art. 8, la delibera risulta ratificata all’unanimità dal Comitato Nazionale nella successiva riunione del 20.8.2021.

Quanto alla doglianza relativa all’assenza di motivazione della delibera impugnata, parte resistente evidenzia che tale provvedimento sarebbe congruamente motivato limitandosi, lo stesso, a dare atto di un mero errore materiale, mentre l’atto conclusivo del procedimento, la ratifica del Comitato Nazionale intervenuta nella riunione del 20.8.2021, contiene le ragioni del diniego.

Nel merito, infine, l’AIA rappresenta che il ricorrente, essendo già stato dismesso dall’organico degli osservatori arbitrali della CAN 5 per raggiunti limiti di permanenza nel ruolo, non poteva più far parte della CON 5 in ragione del divieto imposto dall’art.41, comma 5, del Regolamento AIA, eccependo, tra l’altro, che le modifiche apportate dall’art. 41, comma 2, lettera d) delle NFOT, che ha innalzato da otto stagioni sportive a dieci stagioni sportive il limite massimo di permanenza nel ruolo degli O.A. a disposizione della CON 5, entrano in vigore dalla stagione sportiva 2021/22 non potendo trovare applicazione nei confronti del sig. Salvatore Racano che, antecedentemente alla detta stagione sportiva, ha concluso il proprio percorso tecnico con la permanenza per otto stagioni sportive nel ruolo degli O.A. della CAN 5 in virtù dell’art. 36, comma 1, lettera b) delle NFOT all’epoca vigenti. All’udienza del 23 settembre 2021, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive tesi ed hanno argomentato come da verbale d’udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene che, alla luce degli atti versati in giudizio, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.

Infatti, non vi è dubbio che, al momento dell’intervenuta discussione, il provvedimento censurato non esplica più in alcun modo i suoi effetti giuridici nella sfera del ricorrente per diversi ordini di motivi.

Tralasciando il merito delle contestazioni formulate, ciò che allo stato rileva è l’impossibilità del provvedimento censurato di esplicare attualmente effetti potenzialmente pregiudizievoli nella sfera giuridica del ricorrente in ragione dell’intervenuta adozione da parte del Comitato Nazionale dell’AIA, nella seduta del 20.8.2021, della ratifica all’impugnata delibera del Presidente dell’AIA pubblicata nel C.U. n. 35 ss. 2021/22 del 6.8.2021 con cui “a seguito ulteriori approfondimenti effettuati della Segreteria AIA, è stato riscontrato che l’associato, al termine della SS 2014/2015 era stato proposto per l’avvicendamento dal ruolo di OA CAN 5 per limite di permanenza nel ruolo, istanza approvata e ratificata dal Comitato Nazionale con CU n. 1 del 1° luglio 2015. / Per tutto quanto sopra, l’associato Racano, avendo già fatto parte dell’organico CAN 5 in qualità di Osservatore Arbitrale, avrebbe anche dovuto essere consapevole che ai sensi dell’art. 41, comma 5, delle vigenti Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici non può più far parte di tale Organo Tecnico Nazionale”.

Ne deriva che, alla luce dell’adozione dell’atto conclusivo del procedimento, alcun significativo vantaggio utile può derivare al ricorrente dall’annullamento della delibera adottata d’urgenza e pubblicata nel C.U. n. 35 ss. 2021/22 del 6.8.2021 con cui, come detto, il Presidente dell’AIA ha annullato ogni delibera riguardante l’inserimento del sig. Salvatore Racano nell’organico CON 5 specificando chiaramente che “tale delibera è sottoposta a ratifica del Comitato nazionale nella prima riunione utile”.

Al riguardo occorre sottolineare che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che “… la sopravvenuta carenza di interesse si verifica tutte le volte in cui si verifichi una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse alla decisione stessa” (Cons. St., sez. V, 9 settembre 2013, n. 4473; 2 agosto 2013, n. 4054; 13 aprile 2012, n. 2116) ovvero quando sia stato adottato dall’amministrazione un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Cons. St., sez. IV, 9 maggio 2013, n. 2511; 26 febbraio 2013, n. 1184; sez. V, 26 settembre 2013, n. 4784)”.

Nel caso di specie il Tribunale constata che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a far ritenere configurabile, allo stato, un interesse di diversa natura alla definizione del ricorso.

Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                                             Carlo Sica

Depositato in data 4 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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