F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0017/CFA pubblicata il 4 Ottobre 2021 (motivazioni) – A.S.D. Città di Acilia/Procura Federale

Decisione/0017/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0018/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti – Componente

Paola Palmieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0018/CFA/2021-2022 proposto dalla A.S.D. Città di Acilia avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 28 del 02.09.2021; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il 23 settembre 2021, il Pres. Angelo De Zotti e uditi l’Avv. Fabrizio Pomponi, per delega in sostituzione dell'Avv. Giancarlo Pomponi, per la società A.S.D. Città di Acilia e gli Avv.ti Enrico Liberati e Monia Materazzi per la Procura Federale.

RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale, a seguito delle notizie stampa apparse sul sito di informazione "romatoday.it" il 18.02.2021, trasmesse dal Procuratore Generale dello Sport del CONI, ha acquisito gli atti relativi all'arresto del tesserato Massimo Mariani, Presidente della società ASD Città di Acilia.

Alla luce delle risultanze emerse dalle indagini penali, ha ritenuto che il sig. Massimo Mariani avesse svolto attività correlata allo spaccio di sostanze stupefacenti nel complesso sportivo della società dallo stesso presieduta e peraltro, in luogo frequentato quotidianamente da giovani calciatori tesserati.

Per tali motivi, la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Territoriale il sig. Massimo Mariani per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., nonché la società ASD Città di Acilia ai sensi dell'art. 6, comma 1, C.G.S. per responsabilità diretta.

Il Tribunale Federale, all’esito del giudizio, acclarata la condotta tenuta dal presidente Mariani, applicava al medesimo la pena massima prevista dall'ordinamento sportivo.

Veniva sanzionata anche la società ASD Città di Acilia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, C.G.S. per responsabilità diretta con l'esclusione dal campionato di competenza (1° Categoria), con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore, nonché con l'ammenda di euro 3.000,00.

Avverso la suddetta decisione propone appello la ASD Città di Acilia per insussistenza nella fattispecie di ipotesi di responsabilità diretta della società, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S. per difetto, alla data dei fatti, della qualifica di Presidente della società in capo al sig. Massimo Mariani.

Secondo la reclamante la Procura Federale prima, e il Tribunale Federale poi, hanno ipotizzato la prima e ritenuto il secondo che nel caso di specie fosse configurabile un’ipotesi di responsabilità diretta della società reclamante sul presupposto erroneo che il sig. Massimo Mariani, già Presidente della società, ricoprisse ancora la carica al momento dei fatti per cui è giudizio. Ciò in quanto tali fatti sono avvenuti in data 18.02.2021 laddove, come da verbale dell’assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 01.02.2021, a seguito delle dimissioni presentate dal sig. Massimo Mariani, alla carica di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Città di Acilia era stato nominato il sig. Andrea Mariani. Tale variazione nella carica di vertice della società reclamante è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate in data 26.02.2021, come da ricevuta depositata in copia.

Ne consegue – sempre secondo la reclamante - che le condotte addebitate all’ex Presidente Massimo Mariani non possono configurare responsabilità diretta in capo alla società, posto che il suddetto non aveva più alcun incarico nell’ambito della stessa. Né la circostanza che il predetto fosse, al momento dei fatti, all’interno dei locali della società, in via L. Buglio 2, può, di per sé sola, ritenersi idonea a configurare la ipotizzata responsabilità diretta, essendo, comunque, logico che il Mariani, seppur già dimessosi, potesse avere libero accesso alle strutture sociali.

All'udienza del 23 settembre 2021, le parti hanno brevemente discusso la causa e questa è stata introitata per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo e unico motivo la reclamante ASD Città di Acilia chiede la riforma della decisione con la quale è stata sanzionata, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta con l'esclusione dal campionato di competenza (1° Categoria), con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore, nonché con l'ammenda di euro 3.000,00 per le gravi condotte addebitate all’ex Presidente Massimo Mariani.

Sostiene in sintesi la reclamante che le condotte addebitate all’ex Presidente non possono configurare responsabilità diretta in capo alla società, posto che il suddetto, alla data dei fatti a lui contestati (18 febbraio 2021), non aveva più alcun incarico nell’ambito della A.S.D. Città di Acilia, per essersi dimesso sin dal il 1° febbraio 2021, come da verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci recante quella stessa data.

In merito a tale assunto la Procura Federale – nel corso dell’udienza - ha fatto rilevare al Collegio che Massimo Mariani è stato arrestato il 13 febbraio 2021, dopo la perquisizione nella sede sociale avvenuta in quella stessa data, e non il 18 febbraio 2021 come esposto nel reclamo, ma la sua attività illecita, come risulta chiaramente dagli atti dell'indagine penale acquisiti, è iniziata sul finire di dicembre 2020. L'arresto interviene, infatti, all'esito di una lunga indagine e, nel periodo osservato, il Mariani era a tutti gli effetti in carica.

Quanto alle presunte dimissioni del Mariani, mai prodotte in giudizio, la Procura Federale ha fatto presente che l'unico atto avente data certa, che dà atto delle dimissioni del Mariani è datato 26 febbraio 2021, in quanto trasmesso in quella data all’Agenzia delle Entrate, e quindi assai successivo ai fatti contestati al Mariani e avvenuti presso la sede sociale della ASD Città di Acilia.

Il motivo di reclamo è inammissibile.

Si tratta, difatti, di motivo nuovo, dedotto solo in appello, atteso che in prime cure né il Mariani né la società, rimasti contumaci, hanno evidenziato questa rilevante situazione di fatto;  conseguentemente il Tribunale Federale non ha deciso sul punto, anche perché il verbale dell’assemblea straordinaria dell’1 febbraio 2021, che proverebbe l’assunto difensivo, non è presente agli atti del giudizio di prime cure ma è stato depositato solo con il reclamo in appello in data 7 settembre 2021 (prot. 5 in atti).

Al riguardo, occorre ribadire che la disposizione di cui all’art. 101 del Codice di giustizia sportiva, secondo cui “ Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso”, derogando ai principi generali dell’ordinamento, non è suscettibile di applicazione analogica e va intesa in senso restrittivo. Pertanto la stessa deve essere interpretata nel senso che non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza del presupposto per l’irrogazione delle sanzioni (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 62/20192020).

In ogni caso il motivo è infondato.

Le evidenze incontestabili che emergono dagli atti di causa dimostrano che i gravi fatti di rilevanza penale contestati al Mariani sono avvenuti nei locali della società e perquisendo l’ufficio adibito a “presidenza”, secondo gli inquirenti, nella disponibilità esclusiva del Mariani, e dunque che quest’ultimo non si trovava in loco per caso, come sostiene nel reclamo, ma era presente nella sede sociale dove con chiara evidenza continuava a svolgere, a tutti gli effetti, le funzioni di presidente.

Quanto alla documentazione prodotta a sostegno della tesi difensiva, che lo vedrebbe dimissionario sin dal 1° febbraio 2021 con passaggio di consegne al sig. Andrea Mariani, verosimilmente congiunto, il Collegio non può che confermare quanto evidenziato dalla Procura Federale, vale a dire che non è stato mai prodotto l’atto di dimissioni del Presidente Massimo Mariani e che l'unico atto avente data certa, avuto riguardo alla trasmissione all’Agenzia delle entrate che dà atto delle dimissioni del Mariani è datato 26 febbraio 2021 e quindi assai successivo ai fatti contestati al medesimo e avvenuti presso la sede sociale della ASD Città di Acilia.

Ammesso, e non concesso, quindi, che tale documento rilevi, per tutto quanto osservato in merito al tempo, al luogo e alle modalità con cui i gravi fatti di rilevanza penale a carico di Massimo Mariani sono stati accertati all’atto della perquisizione dei locali della società, è evidente che la sua valenza probatoria è sostanzialmente nulla, tenuto anche conto del peso che la famiglia Mariani, presente con ben tre componenti nel Consiglio di Amministrazione, uno dei quali Presidente del club sportivo, riveste in seno alla ASD Città di Acilia.

Per queste ragioni il reclamo della ASD Città di Acilia va respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Per tutto quanto sopra evidenziato sussistono i presupposti per condannare ex art. 55, C.G.S. la società reclamante al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Condanna la società reclamante al pagamento delle spese di giudizio ex art. 55, CGS, nella misura di 500,00 (cinquecento/00).

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

 L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

   Angelo De Zotti                                                   Mario Luigi Torsello

 

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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