LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 15 LND del 07.07.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Federico SCAPPI/U.S.D.VIGOR CARPANEDO 1922

RICORSO DEL CALCIATORE Federico SCAPPI/U.S.D.VIGOR CARPANEDO 1922

La Commissione Accordi Economici:              

letto il reclamo del calciatore Federico SCAPPI, regolarmente trasmesso alla U.S.D. VIGOR

CARPANETO 1922 a s.d. in data 31/05/2021 per la stagione sportiva 2019/2020;  ritenuto che la U.S.D. VIGOR CARPENETO 1922 non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.

Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione ed ha riscontrato preliminarmente che nel ricorso è stata allegata copia dell’accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 priva del timbro di attestazione di avvenuto deposito presso la LND, giusto quanto previsto dall’art. 25/bis comma 3 del Regolamento LND.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la LND dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Federico SCAPPI nei confronti della U.S.D. VIGOR CARPANETO 1922 per le causali indicate in narrativa.

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

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