LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 15 LND del 07.07.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Rivolino GAVOCI/A.S.D.ALFONSINE F.C.1921
RICORSO DEL CALCIATORE Rivolino GAVOCI/A.S.D.ALFONSINE F.C.1921
Con reclamo notificato in data 28/04/2021 il sig. GAVOCI RIVOLINO si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. ALFONSINE FC 1921 un accordo economico perla stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad euro 8.550,00. Il reclamante dà atto di essere stato svincolato dalla società Alfonsine FC 1921 ASD in data 11/12/2019 e di aver percepito dalla medesima la somma di euro 1.900,00.
Per effetto dell’interruzione anticipata il reclamante determina in euro 2.071,60, come da conteggi esposti nel reclamo.
P.Q.M.
dichiara dovuto dalla Società A.S.D.ALFONSINE F.C.1921 al Sig.Rivolino GAVOCI la somma di Euro 2.071,60 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo:lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.