LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 109 LND del 30.09.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BERTORA/ASD ROCCELLA

RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BERTORA/ASD ROCCELLA

Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici il 1° aprile 2021 e trasmesso a mezzo del servizio postale alla A.S.D. Roccella in data 28/04/2021, il sig. Andrea Bertora, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.S.D. Roccella, un accordo economico. In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 9.600,00 per la Stagione Sportiva 2020/2021, in favore del calciatore Andrea Bertora a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver svolto la propria attività dal 10 settembre 2020 all’8 gennaio 2021 e che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, l’importo di euro 9.600,00 avrebbe dovuto essere corrisposto in otto rate mensili, ciascuna pari ad euro 1.200,00.

Il sig. Bertora afferma di aver maturato un credito pari ad euro 4.800,00 per non aver ricevuto alcuna somma dall’associazione nel periodo sopra indicato e di aver percepito l’importo di euro 1.600,00 dal C.O.N.I. per il tramite della “Sport e Salute”. Il ricorrente chiede che la A.S.D. Roccella sia condannata al versamento dell’importo di euro 3.200,00 a saldo di quanto dovuto tenuto conto delle somme versate dal C.O.N.I.

Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

In data 31 agosto 2021, codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell’udienza del 15 settembre 2021.

L’associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all’udienza del 15 settembre 2021. In occasione dell’udienza il ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata vista la mancata costituzione dell’associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della A.S.D. Roccella;

dichiara accertata l’esistenza del credito del sig. Andrea Bertora essendo stato documento l’accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l’importo di euro 9.600,00, oltre oneri per la regolarità contributiva;  evidenzia che parte ricorrente ha soltanto allegato la ripartizione dell’importo di euro 9.600,00 in otto rate. A ben vedere detta circostanza non è stata provata, poiché risulta per tabulas, in virtù dell’art. 2 dell’accordo, che l’importo di euro 9.600,00 doveva essere corrisposto in “dieci rate di uguale importo” (pari ad euro 960,00 ciascuna). Dunque, fermo l’incontestato inadempimento della società per quattro mensilità – così come descritte nell’atto introduttivo dal 10 settembre 2020 all’8 gennaio 2021 – decurtato l’importo di euro 1.600,00, dichiara accertata l’esistenza di un credito per il minor importo di euro 2.240,00 (così calcolato: euro 960 x 4 - 1600);

visto l’inadempimento incontestato quantificato nella minor somma di euro 2.240,00, così come indicato nella parte motiva;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la A.S.D. Roccella al pagamento in favore del sig. Andrea Bertora della somma  di euro 2.240,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo:lnd.amministrazione@figc.it  

Ordina alla A.S.D. Roccella di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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