CORTE DI GIUSTIZIA – ORDINANZA DEL 22/11/2018 – causa C‑334/18 P(R) – Hércules Club de Fútbol SAD / Commissione europea / Regno di Spagna

ECLI:EU:C:2018:952

 

ORDINANZA DEL GIUDICE DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

22 novembre 2018 (*)

«Impugnazione – Ordinanza emessa in esito a procedimento sommario – Aiuti di Stato – Aiuti erogati dalle autorità spagnole a favore di talune società di calcio – Garanzia accordata da un ente pubblico nell’ambito di prestiti a favore di tre società di calcio della Comunità autonoma di Valencia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Ordine di recupero – Sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Motivazione – Diritti della difesa»

Nella causa C‑334/18 P(R),

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 22 maggio 2018,

Hércules Club de Fútbol SAD, con sede in Alicante (Spagna), rappresentata da Y. Martínez Mata e S. Rating, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky, G. Luengo e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Regno di Spagna,

interveniente in primo grado,

IL GIUDICE DEI PROCEDIMENTI SOMMARI,

sentito l’avvocato generale G. Hogan,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, l’Hércules Club de Fútbol SAD (in prosieguo: l’«Hércules CF» o la «ricorrente») chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 22 marzo 2018, Hércules Club de Fútbol/Commissione (T‑766/16 R, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2018:170), con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol [SAD], dell’Hércules Club de Fútbol [SAD] e dell’Elche Club de Fútbol [SAD] (GU 2017, L 55, pag. 12; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti

2        L’Hércules CF, ricorrente, è una società di calcio professionistica fondata nel 1922, che gioca nella serie B spagnola.

3        Nel 2012 e nel 2013, la Commissione europea è stata informata dell’esistenza di presunti aiuti di Stato, erogati dalla Generalitat Valenciana (governo regionale di Valencia, Spagna) sotto forma di garanzie di prestiti bancari a favore di tre società calcistiche della Comunità autonoma di Valencia, fra cui l’Hércules CF.

4        Il 4 luglio 2016, la Commissione ha adottato la decisione controversa. In tale decisione essa ha constatato, in sostanza, all’articolo 1, che il Regno di Spagna aveva erogato aiuti di Stato illegali, incompatibili con il mercato interno, segnatamente alla Fundación Hércules Club de Fútbol (in prosieguo: la «Fundación Hércules»), per un importo pari a EUR 6 143 000, sotto forma di garanzia di Stato accordata dall’Instituto Valenciano de Finanzas – l’istituto finanziario della Generalitat Valenciana – per un prestito bancario concesso alla Fundación Hércules ai fini della sottoscrizione di azioni dell’Hércules CF, nel contesto dell’aumento di capitale di quest’ultimo. Agli articoli da 2 a 4 della decisione controversa, la Commissione ha ordinato al Regno di Spagna di procedere al recupero immediato ed effettivo dell’aiuto di Stato in questione presso l’Hércules CF, inclusi gli interessi decorrenti dalla data in cui l’aiuto era stato messo a disposizione di quest’ultimo, e di informarla riguardo all’attuazione di tale decisione.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

5        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2016, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione controversa.

6        Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori chiedendo la sospensione dell’esecuzione dell’articolo 2 della decisione controversa nella parte in cui la Commissione vi ordina il recupero dell’aiuto di Stato in questione nei suoi confronti.

7        Il 9 novembre 2016, il presidente del Tribunale ha invitato la ricorrente a rispondere per iscritto a taluni quesiti, richiesta cui essa ha ottemperato lo stesso giorno.

8        Con ordinanza dell’11 novembre 2016, il presidente del Tribunale, in conformità all’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, ha provvisoriamente accordato la sospensione dell’esecuzione fino all’adozione dell’ordinanza conclusiva del procedimento sommario.

9        L’11 dicembre 2017, il presidente del Tribunale ha invitato la ricorrente «a fornire informazioni attuali sulla sua situazione finanziaria, supportate da elementi documentali adeguati, incluso l’ultimo bilancio sottoposto ad audit, nonché qualsiasi altro tipo di informazione rilevante concernente i cambiamenti incorsi dal deposito della domanda di provvedimenti provvisori». La ricorrente ha ottemperato a tale richiesta il 21 dicembre 2017. Il 18 gennaio 2018, la Commissione ha preso posizione sulle risposte fornite dalla ricorrente.

10      Il 22 marzo 2018, il presidente del Tribunale ha adottato l’ordinanza impugnata, con la quale esso ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori.

11      Per giungere a tale conclusione, il presidente del Tribunale ha verificato anzitutto se la condizione relativa all’urgenza fosse soddisfatta. Al riguardo esso ha ricordato, al punto 33 dell’ordinanza impugnata, che, secondo una giurisprudenza costante, in caso di domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto si giustifica soltanto se l’atto in questione costituisce la causa determinante del danno grave e irreparabile dedotto. Ha indi aggiunto, al punto 35 della medesima ordinanza, che, quando il danno allegato è di tipo pecuniario, i provvedimenti provvisori richiesti si giustificano se risulta che, senza tali provvedimenti, la parte richiedente si troverebbe in una situazione di pericolo per la sua solidità economica prima che intervenga la decisione conclusiva del procedimento nel merito, oppure le sue quote di mercato subirebbero variazioni importanti tenuto conto, in particolare, delle dimensioni e del fatturato della sua impresa, nonché, se del caso, delle caratteristiche del gruppo cui essa appartiene.

12      Risulta dal punto 41 dell’ordinanza impugnata che, al fine di dimostrare l’urgenza della sospensione dell’esecuzione richiesta, la ricorrente ha affermato, da un lato, che il recupero dell’importo in questione avrebbe messo in pericolo la sua solidità economica comportando la sua liquidazione e, dall’altro, che tale liquidazione avrebbe avuto conseguenze di natura non pecuniaria, poiché essa non avrebbe potuto più partecipare a competizioni sportive, con grave danno sia per gli organizzatori delle gare sia per le società partecipanti, e che la sua scomparsa avrebbe generato conflitti sociali e perdite economiche nella regione.

13      Orbene, il presidente del Tribunale ha rilevato, al punto 42 dell’ordinanza impugnata, che il danno dedotto dalla ricorrente aveva natura pecuniaria.

14      Al termine di un’analisi degli elementi prodotti dalla ricorrente, il presidente del Tribunale ha ritenuto, in sostanza, ai punti da 48 a 53 dell’ordinanza impugnata, di non essere in grado di valutare, a causa dell’insufficienza delle informazioni fornite dalla ricorrente, se, ai fini dell’esame dell’urgenza, esso potesse limitarsi ad esaminare la situazione della ricorrente singolarmente presa o se dovesse, invece, tenere conto di eventuali conferimenti dei suoi azionisti o di terzi. Il presidente del Tribunale è giunto dunque alla conclusione che, siccome la ricorrente non aveva prodotto un’immagine fedele e globale della sua situazione finanziaria, esso non poteva concludere nel senso dell’esistenza di un rischio per la solidità economica di quest’ultima.

15      Il presidente del Tribunale ha pertanto respinto la domanda di provvedimenti provvisori della ricorrente e ha revocato la propria ordinanza dell’11 novembre 2016.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

16      Con la sua impugnazione la ricorrente chiede, in sostanza, che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        ordinare la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa;

–        adottare l’ordinanza di sospensione inaudita altera parte, in conformità all’articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura della Corte, e

–        condannare la Commissione alle spese.

17      Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte il 27 giugno 2018, la ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori.

18      A causa dell’impedimento del vicepresidente e del presidente della Prima Sezione della Corte, la competenza ad esercitare le funzioni di giudice dei procedimenti sommari è stata assegnata, il 4 giugno 2018, al presidente della Seconda Sezione della Corte, in forza dell’articolo 13 del regolamento di procedura della Corte.

19      Nel suo controricorso, depositato presso la cancelleria della Corte il 20 giugno 2018, la Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile;

–        respingere l’impugnazione in quanto infondata;

–        respingere la domanda di sospensione dell’esecuzione, in via cautelare, della decisione controversa, inclusa la domanda di sospensione inaudita altera parte, e

–        condannare la ricorrente alle spese.

20      Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 5 luglio 2018, Hércules Club de Fútbol/Commissione [C‑334/18 P(R)–R, non pubblicata, EU:C:2018:548], adottata senza avere sentito le altre parti nel procedimento in conformità all’articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura della Corte, l’esecuzione della decisione controversa è stata sospesa, e ciò fino all’adozione dell’ordinanza che sarebbe stata emanata per prima tra quella che pone termine al procedimento sommario e quella che statuisce sulla presente impugnazione.

 Sulla domanda di sospensione, inaudita altera parte, dell’esecuzione della decisione controversa

21      Nella sua impugnazione, la ricorrente ha chiesto che venga disposta, inaudita altera parte, la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa.

22      Ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, una tale domanda deve essere presentata con separata istanza, quale è stata peraltro depositata presso la cancelleria della Corte, come rilevato al punto 17 della presente ordinanza.

23      Ne consegue che, nella misura in cui è stata formulata nell’impugnazione, detta domanda è irricevibile [v., in tal senso, sentenze del 21 gennaio 1965, Merlini/Alta Autorità, 108/63, EU:C:1965:4, pag. 12, e del 17 giugno 1965, Italia/Commissione, 32/64, EU:C:1965:61, pag. 484, nonché ordinanza del vicepresidente della Corte del 16 giugno 2016, ICA Laboratories e a./Commissione, C‑170/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2016:462, punti da 21 a 24].

 Sull’impugnazione

 Sulla ricevibilità

24      La Commissione contesta la ricevibilità dell’impugnazione, la quale, a suo avviso, mira ad ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dal Tribunale.

25      A tal riguardo occorre rilevare che, con il suo primo motivo, la ricorrente allega, in sostanza, che il presidente del Tribunale ha erroneamente presunto, da un lato, che, al fine di valutare la situazione economica di un’impresa, occorra tenere conto di ipotetici conferimenti gratuiti di terzi o di azionisti di minoranza e, dall’altro, che i conferimenti di tali soggetti avrebbero potuto raggiungere, nella specie, l’importo indicato nell’ordine di recupero.

26      Un motivo siffatto è inteso, in sostanza, a mettere in discussione il carattere sufficiente della motivazione della constatazione effettuata al punto 49 dell’ordinanza impugnata, secondo la quale la ricorrente avrebbe potuto disporre dei conferimenti di terzi per far fronte agli obblighi finanziari che le derivavano dall’ordine di recupero.

27      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la questione se la motivazione di un’ordinanza del presidente del Tribunale sia insufficiente costituisce una questione di diritto che può essere, in quanto tale, dedotta nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punto 67).

28      Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il presidente del Tribunale ha violato i diritti della difesa per aver fondato la constatazione relativa all’omessa produzione di un’immagine fedele e globale della sua situazione finanziaria su un’asserita modifica dell’azionariato della ricorrente che non sarebbe mai stata discussa nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

29      Orbene, un’eventuale violazione dei diritti della difesa dinanzi al Tribunale è una questione di diritto ricevibile nella fase dell’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 38).

30      Ne consegue che l’impugnazione è ricevibile.

 Nel merito

31      A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.

 Sul primo motivo

32      Con il suo primo motivo, diretto avverso il punto 49 dell’ordinanza impugnata, la ricorrente contesta al presidente del Tribunale il fatto di aver concluso sulla base di una duplice presunzione che le informazioni da essa fornite non fossero né complete né affidabili. Questi, infatti, da un lato, avrebbe erroneamente presunto che, al fine di valutare la situazione economica di un’impresa, occorra tenere conto di ipotetici conferimenti gratuiti di terzi o di azionisti di minoranza e, pertanto, considerare che persone disposte ad apportare risorse modeste ad un’impresa la controllino o appartengano allo stesso gruppo. Dall’altro, ammesso pure, secondo la ricorrente, che siffatta presunzione non sia inficiata da un errore di diritto, il presidente del Tribunale si sarebbe a torto limitato a presumere che i conferimenti di tali persone potessero raggiungere l’importo indicato nell’ordine di recupero.

33      La Commissione contesta la linea argomentativa della ricorrente. Essa ritiene che il Tribunale ha ragione di tenere conto, al fine di valutare la situazione materiale del richiedente, delle risorse di cui dispone complessivamente il gruppo cui esso appartiene. Tanto più quando si tratta di un club di calcio, perché non solo gli azionisti ma anche i membri e i simpatizzanti hanno interesse a che la società prosegua le sue attività sportive.

34      Nell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha ricordato, in particolare, al punto 28, da un lato, che la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice dei procedimenti sommari se risulta che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, vale a dire che è necessario, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione nel procedimento principale, e, dall’altro lato, che tali condizioni sono cumulative, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora una di dette condizioni non sia soddisfatta. Esso ha parimenti sottolineato, al punto 38 dell’ordinanza impugnata, che il giudice dei procedimenti sommari deve disporre di indicazioni concrete e precise, suffragate da prove documentali dettagliate e certificate, che dimostrino la situazione in cui si trova la parte che richiede i provvedimenti provvisori e consentano di valutare le conseguenze che deriverebbero verosimilmente se i provvedimenti richiesti non venissero concessi, tale che, in linea di principio, detta parte, segnatamente quando allega un danno pecuniario, deve produrre, con documenti giustificativi, un’immagine fedele e complessiva della propria situazione finanziaria.

35      Il presidente del Tribunale ha indi verificato se la condizione relativa all’urgenza fosse soddisfatta.

36      A tal riguardo esso ha ricordato, ai punti da 44 a 47 dell’ordinanza impugnata, che, al fine di valutare la situazione materiale di una società, e segnatamente la sua capacità finanziaria, occorre tenere conto delle caratteristiche del gruppo societario al quale essa è collegata attraverso il suo azionariato, e in particolare delle risorse di cui dispone globalmente tale gruppo, e che ciò può portare il giudice dei procedimenti sommari a ritenere che il requisito dell’urgenza non sia soddisfatto nonostante il prevedibile stato di insolvenza della società ricorrente considerata individualmente. Esso ha altresì sottolineato che la gravità del danno lamentato deve essere valutata a livello del gruppo composto dalle persone fisiche o giuridiche che la controllano o che ne sono membri, poiché la coincidenza degli interessi della società di cui trattasi e di tali persone giustifica che l’interesse della società a proseguire la propria attività non venga valutato indipendentemente dall’interesse di tali persone alla sua continuità, e che tale giurisprudenza si applica non solo alle persone giuridiche, ma anche alle persone fisiche che controllano la società considerata.

37      Per quanto riguarda l’applicazione di tale giurisprudenza alla situazione materiale della ricorrente, il presidente del Tribunale, ai punti 48 e 49 dell’ordinanza impugnata, ha rilevato quanto segue:

«48      Orbene, da un lato, risulta dalla risposta [della ricorrente] del 21 dicembre 2017 che essa ha investito in “giocatori di qualità”, le cui retribuzioni sono superiori alle proprie entrate, e che “il presidente [della ricorrente] si è formalmente impegnato con la Comisión Delegada de la Liga de Fútbol Profesional, il 21 settembre 2017, a coprire il disavanzo registrato attraverso conferimenti di privati”.

49      Se ne deduce che [la ricorrente] dispone di conferimenti di terzi per far fronte ad impegni eccedenti le proprie risorse economiche. Tale circostanza pone inevitabilmente la questione del se, e in quale misura, [la ricorrente] possa avvalersi di tali conferimenti per pagare la somma richiesta dall’[Instituto Valenciano de Finanzas] a titolo dell’esecuzione della decisione [controversa]. Tuttavia, [la ricorrente] omette di fornire informazioni al riguardo».

38      Occorre ricordare che risulta da una giurisprudenza costante che le decisioni del Tribunale devono essere sufficientemente motivate affinché la Corte sia posta in condizione di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Al riguardo, è sufficiente che il ragionamento sia chiaro e comprensibile e che sia inoltre idoneo a fondare la conclusione cui è sotteso [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 18 ottobre 2002, Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑232/02 P(R), EU:C:2002:601, punto 56, e del vicepresidente della Corte del 19 dicembre 2013, Commissione/Germania, C‑426/13 P(R), EU:C:2013:848, punto 66].

39      Risulta inoltre da una giurisprudenza parimenti costante della Corte che quest’ultima non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i punti del ragionamento svolto dalle parti della controversia e che la motivazione del Tribunale può quindi ben essere implicita se comunque consente agli interessati di conoscere le ragioni per le quali esso non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo [ordinanza del vicepresidente della Corte del 14 giugno 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2016:442, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata].

40      Nella specie, come fatto valere dalla ricorrente, emerge dal punto 48 dell’ordinanza impugnata che essa, nella memoria del 21 dicembre 2017, ha indicato al presidente del Tribunale, su invito del medesimo di cui al punto 9 della presente ordinanza, che il suo presidente, visto che l’importo delle retribuzioni di taluni giocatori eccedeva le entrate della ricorrente, si era impegnato a coprire il disavanzo registrato al riguardo tramite conferimenti di privati.

41      Se è vero che, come rilevato, in sostanza, dal presidente del Tribunale al punto 49 dell’ordinanza impugnata, tale dichiarazione del presidente della ricorrente prova che quest’ultima è in condizione di disporre, in misura limitata, dell’apporto di privati per far fronte ai disavanzi di cassa di cui fa menzione, nondimeno non è possibile concludere da questa sola dichiarazione e in assenza di altre ragioni in tal senso, ai fini della valutazione della situazione materiale della ricorrente, che tali conferimenti debbano, in conformità alla giurisprudenza menzionata dal presidente del Tribunale ai punti da 44 a 47 dell’ordinanza impugnata e richiamata al punto 36 della presente ordinanza, essere considerati provenienti dal gruppo di società al quale la ricorrente è collegata attraverso il suo azionariato, tanto più che il presidente del Tribunale ha sottolineato espressamente, a tal riguardo, che si tratta di conferimenti di «terzi».

42      Una siffatta dichiarazione non consente neanche, come rilevato giustamente dalla ricorrente, di per sé e in assenza di altre ragioni in tal senso, di fondare la conclusione secondo la quale siffatti conferimenti privati, limitati al disavanzo di cassa causato dal pagamento di retribuzioni al personale sportivo di una società di calcio che milita nella serie B spagnola, potrebbero raggiungere l’importo indicato nell’ordine di recupero controverso.

43      Di conseguenza, occorre ritenere che l’ordinanza impugnata sia viziata sul punto da un’insufficienza di motivazione.

44      Ne consegue che il primo motivo dell’impugnazione è fondato.

 Sul secondo motivo

45      Con il suo secondo motivo, diretto avverso il punto 50 dell’ordinanza impugnata, la ricorrente fa valere che il presidente del Tribunale ha violato i diritti della difesa fondando le sue constatazioni relative ad asserite modifiche dell’azionariato della ricorrente su informazioni non comprese nel fascicolo del Tribunale e sulla rilevanza delle quali le parti non sarebbero state sentite.

46      La Commissione contesta la linea argomentativa della ricorrente. Sarebbe pacifico che la ricorrente non abbia comunicato al presidente del Tribunale il mutamento sopravvenuto nel suo azionariato. La considerazione di tale elemento per l’esame della solidità economica della ricorrente sarebbe a tal riguardo irrilevante.

47      Il principio del contraddittorio fa parte dei diritti della difesa. Esso si applica ad ogni procedura che possa sfociare in una decisione di un’istituzione dell’Unione che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona. Gli organi giurisdizionali dell’Unione vigilano sull’osservanza dinanzi ad essi nonché da parte di loro stessi del principio del contraddittorio (sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punti 50 e 51 e la giurisprudenza ivi citata).

48      La Corte ha già avuto modo di dichiarare che si violerebbe un principio giuridico fondamentale se si ponessero a base di una decisione giudiziaria circostanze e documenti su cui le parti o una di esse non abbiano potuto esprimersi (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata).

49      Nella specie, per quanto riguarda la considerazione, da parte del presidente del Tribunale, di un’eventuale modifica nella composizione dell’azionariato della ricorrente, i punti da 50 a 52 dell’ordinanza impugnata così recitano:

«50      Dall’altro lato, sembra che prima della risposta [della ricorrente] del 21 dicembre 2017 siano intervenute modifiche nell’azionariato [della ricorrente]. Eppure, nonostante la misura di organizzazione del procedimento, adottata dal presidente del Tribunale l’11 dicembre 2017, secondo la quale [la ricorrente] doveva fornire “qualsiasi altro tipo di informazione rilevante concernente i cambiamenti incorsi dal deposito della domanda di provvedimenti provvisori”, [la ricorrente] non ha fornito alcuna informazione relativa a tale operazione.

51      Informazioni sul punto erano tanto più necessarie in quanto [la ricorrente] era a conoscenza della giurisprudenza richiamata ai punti da 44 a 47 [dell’ordinanza impugnata] e risulta aver affermato, al punto 73 della sua domanda di provvedimenti provvisori, che essa non fosse pertinente nel suo caso: “manc[a] un azionista di maggioranza al quale possa essere applicata la giurisprudenza relativa alle risorse dei terzi idonee a rimettere in discussione l’urgenza”. Al riguardo, [la ricorrente] ha precisato, nella sua domanda di provvedimenti provvisori, che dall’elenco dei suoi azionisti attuali risultava che “l’azionista principale resta[va] la Fundación Hércules, la cui mancanza di risorse [era] stata confermata dalla Commissione”.

52      In tali circostanze, stante l’insufficienza delle informazioni fornite dalla [ricorrente], il presidente del Tribunale non è in grado di valutare se, ai fini dell’esame dell’urgenza, esso possa limitarsi ad esaminare la situazione [della ricorrente considerata] isolatamente o se debba, invece, tenere conto di un eventuale apporto degli azionisti, del quale [la ricorrente] potrebbe avvalersi».

50      Ebbene, risulta dal punto 50 dell’ordinanza impugnata, e in particolare dall’impiego del verbo «sembra», che il presidente del Tribunale ha fondato la sua constatazione relativa ad asseriti cambiamenti nell’azionariato della ricorrente su elementi che non figuravano nel fascicolo del Tribunale, avendo la Commissione indicato a tal riguardo, nel controricorso, che le modifiche nell’azionariato erano state «menzionate nella stampa del momento».

51      È peraltro pacifico che, nonostante la circostanza che siffatti elementi abbiano fondato la conclusione del presidente del Tribunale secondo la quale la ricorrente non ha prodotto un’immagine fedele e globale della sua situazione finanziaria, le parti non sono state messe nelle condizioni di esprimersi sulla realtà e sulla rilevanza di siffatti elementi, in violazione del principio del contraddittorio.

52      Ne consegue che il secondo motivo dell’impugnazione è anch’esso fondato.

53      Alla luce delle suesposte considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata.

 Sulla domanda di sospensione dell’esecuzione

54      Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Tale disposizione si applica parimenti alle impugnazioni proposte in conformità all’articolo 57, secondo comma, di tale Statuto [ordinanze del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 59, e del 18 ottobre 2016, EMA/Pari Pharma, C‑406/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2016:775, punto 49].

55      Poiché lo stato degli atti non consente di statuire definitivamente sulla controversia, essa deve essere rinviata dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, in conformità all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Per questi motivi, il giudice dei procedimenti sommari così provvede:

1)      L’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 22 marzo 2018, Hércules Club de Fútbol/Commissione (T‑766/16 R, non pubblicata, EU:T:2018:170), è annullata.

2)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)      Le spese sono riservate.

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