C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 77 CSAT 02 del 28/09/2021 – Delibera – Procedimento 02/A A.S.D. PRO MENDE CALCIO (ME) Avverso squalifica fino al 20 ottobre 2021 dell’allenatore sig. Michele Cataldi. Campionato Promozione Girone “B” Gara Pro Mende/Messana 1966 del 12.09.2021 – C.U. n. 55 del 15.09.2021.

Procedimento 02/A

 A.S.D. PRO MENDE CALCIO (ME) Avverso squalifica fino al 20 ottobre 2021 dell’allenatore sig. Michele Cataldi. Campionato Promozione Girone “B” Gara Pro Mende/Messana 1966 del 12.09.2021 – C.U. n. 55 del 15.09.2021.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi, nei termini, l’ASD Pro Mende, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in sintesi, che la sanzione, così come inflitta, è sproporzionata a quanto realmente accaduto e ne chiede una rideterminazione in termini più equi. Fissata l’udienza camerale odierna la reclamante ha inviato memoria. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il deposito dei motivi aggiunti. Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell’art.61 comma 1 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, si rileva che al 39’ del 2° t. il DDG, su segnalazione di uno degli assistenti, espelleva il sig. Michele Cataldi perché si rivolgeva al predetto assistente con espressioni offensive ed in particolare minacciose affermando: ”tanto vi conosco e so chi siete e dove trovarvi”. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante non vi è dubbio che la frase come sopra riportata sia minacciosa, ciò non di meno appare equo rideterminare la sanzione in termini meno afflittivi così come da dispositivo essendo il tutto avvenuto in unico ed isolato contesto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina a tutto il 13 ottobre 2021 la squalifica a carico dell’allenatore sig. Michele Cataldi. Per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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