Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 91 del 18/10/2021 – Marco Levato/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 91
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Marcello de Luca Tamajo – Relatore
Vito Branca
Guido Cecinelli
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2020, presentato, in data 24 agosto 2020, dal sig. Marco Levato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Rocca e Massimo Valcada,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
e nei confronti
della Procura Federale della FIGC
e
della Procura Generale dello Sport presso il CONI,
avverso
la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 095/CFA 2019/2020 del 24 luglio 2020.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 7 ottobre 2021, i difensori della parte ricorrente - sig. Marco Levato - avv.ti Antonio Rocca e Massimiliano Valcada; l'avv. Noemi Tsuno, giusta delega all'uopo conferita dall'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso presentato il 24 agosto 2020, il sig. Marco Levato ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 095/CFA 2019/2020 del 24 luglio 2020, pubblicata con le motivazioni, in pari data, sul sito della FIGC, limitatamente alla parte in cui ha condannato il ricorrente alla pena di 5 anni di inibizione oltre ad un'ammenda pari ad € 25.000,00, per la violazione dell'art. 24 del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC.
La vicenda per cui è causa origina dal procedimento penale istruito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - Direzione Antimafia - nel 2015 e riguardante un’articolata organizzazione dedita alla raccolta di scommesse al di fuori dal circuito autorizzato dall’A.A.M.S., che “opera[va] con i metodi caratteristici di un’associazione mafiosa di tipo ‘ndraghetistico” prevalentemente in Calabria.
In particolare, dalle attività di indagine svolte (intercettazioni ambientali e telefoniche acquisite agli atti del procedimento sportivo) emergeva l’esistenza di un sodalizio dedito alla raccolta del gioco illegale, nato al di fuori dell’ambito sportivo, al quale, tuttavia, hanno partecipato a diverso titolo alcuni tesserati della FIGC.
Tale partecipazione, ponendosi in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti) e con il divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti), veniva resa nota alla Procura Generale dello Sport, che, con nota del 17 dicembre 2018, provvedeva all’invio degli atti di indagine alla Procura Federale FIGC.
L’attività inquirente della Procura FIGC si avviava il 25 gennaio 2019 mediante iscrizione del procedimento nel Registro della Procura Federale e si concludeva, a seguito di due proroghe concesse dalla Procura Generale il 25 marzo 2019 (per giorni 40) ed il 30 aprile 2019 (per ulteriori giorni 20), con avviso di conclusione delle indagini del 1° luglio 2019, a cui faceva seguito il deferimento del 20 gennaio 2020 di numerosi tesserati e affiliati alla FIGC.
In particolare, l’odierno ricorrente, nella stagione sportiva 2016 – 2017, calciatore tesserato per la società S.S.D. Avis Pleiade Policoro s.r.l., veniva deferito per “la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonchè dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2016 - 2017, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nel territorio di Reggio Calabria e nelle zone limitrofe, nell’ambito dell’organizzazione a capo della quale vi era il sig. I. D., ricevendo dai giocatori dallo stesso procacciati il pagamento delle puntate e rimettendo le somme così ottenute al sig. I. D., trattenendo per sé la provvigione pattuita”.
2. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con decisione depositata il 24 giugno 2020 e pubblicata sul sito federale il 25 giugno 2020, con Comunicato Ufficiale n. 144/TFN-SD 2019/2020, così disponeva in ordine alla posizione del sig. Levato: “Provata è anche la partecipazione del sig. Marco Levato, all’epoca dei fatti calciatore del SSD Avis Pleiade Policoro Srl affiliata alla FIGC, alla raccolta di scommesse illegali. Dalle intercettazioni telefoniche emerge sia che il deferito ha raccolto una scommessa di € 5.000,00, sia numerose contestazioni in ordine al pagamento delle provvigioni e alla raccolta di giocate live, sia le modalità di pagamento delle giocate”. Il TFN lo condannava così all’“inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, oltre all’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00)”.
Vale precisare sin da subito che l’odierno ricorrente non partecipava al giudizio di primo grado in quanto, a sua detta - come si vedrà infra -, pur avendo ricevuto avviso di conclusione indagini presso l’indirizzo di residenza (non essendo in quel periodo tesserato con alcuna società sportiva), non gli era stato notificato l’atto di deferimento.
Ricevuta, tuttavia, notizia della predetta sanzione, il sig. Levato proponeva, dunque, reclamo dinanzi alla Corte Federale di Appello.
L’odierno ricorrente eccepiva, in via preliminare, l’“Estinzione del procedimento per violazione dei termini di cui all'articolo 110 CGS”, perché lo stesso avrebbe dovuto concludersi entro novanta giorni dall’esercizio dell’azione disciplinare.
Sul punto, la Corte di Appello affermava che “L’eccezione è inammissibile e, comunque, priva di pregio giuridico. L’eccezione, difatti, risulta formulata per la prima volta in sede di appello. […] attesa la novità dell’eccezione, visti gli artt. 101, comma 3 e 115, comma 3, CGS, il Collegio non può che prendere atto del fatto che la stessa è inammissibile. L’eccezione di estinzione del giudizio sarebbe stata, comunque, infondata. E ciò sotto un duplice profilo. L’art. 24, comma 3, dello Statuto FIGC prevede che «Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché, nelle materie di cui all’art. 25, il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l’immediata decadenza degli stessi». Orbene, in primo luogo non risulta, né è stato chiesto a questa Corte di accertare, facendo uso dei propri poteri istruttori, che i provvedimenti di sospensione dei termini processuali assunti dal Presidente federale non siano stati, effettivamente, ratificati dal Consiglio federale. Peraltro, il reclamante Sig. Marco Levato trascura di considerare che si tratta di provvedimenti d’urgenza assunti, alla luce delle disposizioni di cui ai decreti legge n. 6 del 2020 e n. 11 del 2020, nonché dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 aprile, 10 aprile e 26 aprile 2020, in materia di salute pubblica, per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per contenerne gli effetti negativi anche nell’ambito della giustizia sportiva. Trascura, altresì, di considerare - il reclamante - che il Presidente della Corte federale d’appello ed il Presidente del Tribunale federale nazionale, alla luce dei provvedimenti d’urgenza - di contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 - adottati dal Governo anche in materia di giustizia, ed alla luce dei provvedimenti emessi dal Presidente federale, hanno emesso loro autonomi provvedimenti di sospensione dei termini processuali (cfr. es. decreti Presidente Corte Federale d’Appello 9.3.20, 23.3.20, 6.4.20, 15.4.20, 5.5.20). In ogni caso, il reclamante non deduce di aver autonomamente impugnato le suddette delibere di sospensione dei termini del processo sportivo ritenute viziate ed invalide, né lo ha comunque fatto in questa sede, congiuntamente alla proposizione del reclamo avverso la decisione del TFN, ovvero con motivi aggiunti. Pertanto, allo stato, le indicate delibere del Presidente federale sono, comunque, valide ed efficaci ed il reclamante non può ammissibilmente ed utilmente chiedere, in questa sede, di considerarle tamquam non esset”.
Il sig. Levato eccepiva, altresì, la decadenza dall’esercizio dell'azione disciplinare, essendo il relativo procedimento viziato a causa del mancato rispetto del termine di cui all'articolo 119, comma 3, CGS, per l’iscrizione nell’apposito registro delle notizie di illecito acquisite dalla Procura Federale.
La Corte riteneva anch’essa la censura inammissibile in quanto tardiva, nonché “priva di pregio giuridico, atteso che, alla fattispecie, non è applicabile, ratione temporis, il combinato disposto di cui agli artt. 44 e 119, comma 3, del nuovo codice di giustizia sportiva e che la (applicabile) previgente disciplina non prevedeva alcun termine entro cui iscrivere la notitia criminis nel registro di cui trattasi (peraltro, per inciso, la giurisprudenza della Corte federale aveva avuto modo di pronunciarsi nel senso della non perentorietà dei termini che disciplinano le fasi del procedimento che si svolge dinanzi alla Procura federale). Non venendo in rilievo, dunque, l’art. 119 del vigente codice di giustizia sportiva, questa Corte è esonerata anche (nell’ipotesi in cui fosse rimasto accertato che l’iscrizione de qua è avvenuta dopo il termine di giorni trenta previsto dal vigente codice di giustizia sportiva) dalla individuazione degli effetti procedimentali e/o processuali della eventuale tardiva iscrizione, posto che la disposizione di cui all’anzidetto art. 119 CGS invocata dal reclamante non dispone espressamente al riguardo e non potendo, dunque, escludersi che la sanzione - per il caso di eventuale tardiva iscrizione nel registro - sia non già quella della inammissibilità o improcedibilità del deferimento, quanto - ad esempio - quella della inutilizzabilità degli atti di indagine svolti oltre il termine di cui all’art. 119, comma 4, CGS”.
Con una terza censura di carattere preliminare, veniva eccepita la mancata comunicazione del deferimento e, per l’effetto, l’inefficacia - nei confronti dello stesso - degli atti del procedimento.
La Corte, sempre ritenendo l’eccezione inammissibile, poiché nuova, la giudicava “infondata, atteso che il deferimento risulta essere stato notificato personalmente al Sig. Marco Levato per compiuta giacenza”.
Nel merito, la Corte, con la decisione quivi impugnata, accoglieva parzialmente il reclamo, annullando la sanzione della preclusione e rideterminava la sanzione nella “inibizione anni 5 (cinque) oltre all’ammenda di € 25.000,00”.
3. A sostegno del ricorso presentato dinanzi a questo Collegio, il ricorrente ha presentato i seguenti motivi di ricorso.
I) “Violazione dell’art. 110 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC: mancata rilevabilità d’ufficio della nullità dell’estinzione del procedimento disciplinare. Violazione dell’art. 24 comma 3 dello Statuto FIGC: mancata ratifica di provvedimenti presidenziali. Contraddittorietà della motivazione”;
II) “Violazione dell’art. 142.3 CGS FIGC letto in combinato disposto con l’art. 38 CGS FIGC previgente versione. Violazione articolo 140 del codice di procedura civile. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: notifica per compiuta giacenza del deferimento al Signor Marco Levato”;
III) “Violazione e falsa applicazione articolo 44 comma 6 CGS FIGC. Violazione e falsa applicazione articoli 123 e 125 CGS FIGC (32 ter previgente Codice): mancata rilevabilità di ufficio inosservanza termini perentori. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: improcedibilità/estinzione del procedimento disciplinare”;
IV) “Violazione del principio dello standard probatorio del “confortevole convincimento” e dell’onere della prova nell’ambito del processo sportivo. Violazione dei principi della presunzione di innocenza e del giusto processo. Violazione ed errata applicazione dei principi giuridici in materia di intercettazioni telefoniche: violazione del diritto di difesa e della parità delle armi. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: irrilevanza/inutilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Codice FIGC (già art. 6). Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”;
V) “Violazione degli articoli 9 e 24 del CGS FIGC. Violazione del principio del favor rei di cui all’art. 2 c.p. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: applicazione dell’art. 9.3 del CGS FIGC”;
VI) “Violazione del principio di proporzionalità”.
Ha concluso il ricorrente chiedendo al Collegio di Garanzia “- di accogliere il presente ricorso e di annullare la decisione impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione di 5 anni di inibizione e all'ammenda pari ad € 25.000,00 irrogate a suo carico, per la violazione di norme di diritto stante l'omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, le denunciate violazioni di legge, la denunciata contraddittorietà della motivazione, nonché l'erronea applicazione del principio di proporzionalità della sanzione; - per l'effetto, di eliminare le sanzioni dell'inibizione e dell'ammenda comminate a suo carico e di disporre il suo proscioglimento da ogni addebito, oppure di rinviare la causa alla Corte Federale d'Appello FIGC, enunciando il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà attenersi per eliminare le sanzioni irrogate; - nella denegata ipotesi in cui non venisse disposto il suo proscioglimento, di limitare la sanzione a suo carico al di sotto dei minimi edittali previsti o, in via alternativa, di riformare la sanzione inflitta dalla CFA FIGC nella misura minima ritenuta di giustizia non superiore al minimo edittale; in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio adito ritenesse necessari ulteriori accertamenti di fatto su un punto decisivo della controversia non motivato dalla CFA FIGC e/o in merito alla contraddittorietà della motivazione e/o delle denunciate violazioni di legge e/o della violazione del principio di proporzionalità della sanzione, di annullare la decisione impugnata limitatamente a tale motivo per le violazioni anzi indicate e, per l'effetto, di rinviare la causa alla CFA FIGC, enunciando il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà attenersi nel riformulare in melius la sanzione irrogata e annullata”.
4. La FIGC, con una memoria di puro stile depositata il giorno prima dell’udienza, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato. Nella medesima udienza di discussione del 7 ottobre 2021, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni e la Procura Generale dello Sport si è rimessa al Collegio per le valutazioni sulla ammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Questo Collegio ritiene che l’ordine di trattazione del presente ricorso non possa prescindere dalla preventiva analisi della censura sub motivo II dello stesso.
Il sig. Levato lamenta, come cennato, l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia con riguardo alla mancata notifica dell’atto di deferimento. La censura, già sollevata in seconde cure, è stata dichiarata inammissibile dalla CFA in quanto formulata per la prima volta in appello ed in ogni caso infondata. Tale infondatezza è stata motivata con la laconica motivazione: “il deferimento risulta essere stato notificato personalmente al Sig. Marco Levato per compiuta giacenza”.
Il motivo di ricorso sul punto, relativamente al vizio di omessa/insufficiente motivazione, è fondato.
Ebbene, questo Collegio rileva che l’eccezione formulata dal ricorrente in appello e quivi reiterata, lungi dal poter essere considerata inammissibile, involve una circostanza - quella della mancata notifica del deferimento - di dirimente importanza per le sorti dell’azione che ha innescato il procedimento disciplinare per cui è causa, il quale, ove fosse confermata la mancata notifica dell’atto in parola, dovrebbe essere dichiarato estinto per violazione delle norme che regolano l’“Azione del procuratore federale”.
Ora, se l’accertamento documentale circa l’effettiva notificazione dell’atto di deferimento è precluso in questa sede in quanto comporterebbe una nuova rivalutazione dei fatti, questo Collegio può, tuttavia, come ben noto, verificare se il Giudice del merito abbia motivato la propria decisione in modo illogico, contraddittorio, ovvero lacunoso (in argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 22 marzo 2019, n. 22; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 12 gennaio 2018, n. 3; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 13 giugno 2017, n. 44; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 29 dicembre 2016, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 20 ottobre 2016, n. 50; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 gennaio 2016, n. 4; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 9 dicembre 2015, n. 64; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 3 dicembre 2015, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 24 novembre 2015, n. 58).
Invero, il sindacato sull’”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” consente al Collegio di Garanzia non soltanto di verificare che di nessun fatto decisivo sia stato omesso l’esame, ma anche di sindacare la sufficienza della motivazione sul piano logico e formale. La sufficienza della motivazione va apprezzata sul piano qualitativo sotto i profili della congruità e adeguatezza, da cui discende che l’incompatibilità logica degli argomenti utilizzati dal Giudice di merito a sostegno delle sue conclusioni, qualora non riguardi profili di semplice dettaglio, è censurabile per insufficiente motivazione, ex art. 54 CGS (in argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 13 giugno 2017, n. 44; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 20 ottobre 2016, n. 50; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 29 dicembre 2016, n. 63; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 24 novembre 2015, n. 58; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 9 dicembre 2015, n. 64; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 gennaio 2016, n. 4).
Così ragionando, la riportata motivazione della CFA appare lacunosa rispetto alla specifica censura sottopostagli. Infatti, a fronte di specifica doglianza, la CFA - che pur aveva contezza della mancata partecipazione dell’odierno ricorrente al giudizio di primo grado - avrebbe dovuto premurarsi di verificare se effettivamente l’atto di impulso processuale della Procura fosse giunto nella sfera di conoscenza del sig. Levato ed accertarsi, mediante il conforto documentale, che la notifica si fosse perfezionata.
In conclusione, ed in ossequio al principio della ragione più liquida, il rilievo di cui sopra deve ritenersi avere valore assorbente rispetto ad ogni ulteriore argomentazione e, pertanto, rende allo stato inutile la trattazione delle ulteriori questioni (in argomento, Cass. Sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.”; sull’applicabilità di tale principio al processo sportivo, Collegio di Garanzia, decisioni nn. 15/2016, 83/2017 e 10/2018).
In questo senso, il Collegio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rinvia alla Corte di Appello Federale affinché, in diversa composizione, motivi in ordine alla effettiva, corretta notificazione al sig. Levato dell’atto di deferimento, secondo le norme che regolano la disciplina delle notificazioni.
PQM
Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione
Accoglie il ricorso per quanto in parte motiva esposto e, per l’effetto, rinvia alla Corte Federale d’Appello della FIGC.
Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 7 ottobre 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Marcello de Luca Tamajo
Depositato in Roma, il 18 ottobre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face