F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 044/CSA pubblicata il 25 Ottobre 2021-Potenza Calcio S.r.l

 

Decisione n. 044/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 036/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  

Pasquale Marino – Presidente 

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 036/CSA/2021-2022 proposto dalla società Potenza Calcio S.r.l. in data 06.10.2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 58/Div del 5.10.2021 e, segnatamente, avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Matino Emmanuele in relazione alla gara Vibonese/Potenza del 03.10.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;               

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.10.2021, il dr. Carlo Buonauro e udito il Dott. Federico Sibillano per la società Potenza Calcio S.r.l., nonché sentito l’arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Potenza Calcio S.r.l. impugna il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo F.I.G.C. presso la Lega Pro, pubblicato giusta Comunicato Ufficiale n. 58/DIV del 5 ottobre 2021 con il quale veniva irrogata nei confronti del sig. Emmanuele Matino la squalifica per quattro (4) gare effettive “per avere tenuto, al 43° del 1° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, con una testata all’altezza del mento. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta, il tipo di gesto posto in essere, l’aver attinto l’avversario in una zona delicata del corpo, e la circostanza di avere inferto il colpo a gioco fermo e, dall'altra, la mancanza di conseguenze a carico dell'avversario”.

Con il proposto reclamo, la società, previa valutazione della spiegata istanza istruttoria (acquisizione video e audizione dei protagonisti), da un lato, chiede, in via principale, di rideterminare la sanzione nella squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara anche con applicazione di sanzione pecuniaria accessoria, tenuto conto che la condotta non è stata violenta e non ha avuto conseguenze per l’avversario; dall’altro lato, chiede, in via alternativa, di rideterminare la sanzione nella squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara, tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali richiamati.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 15 ottobre 2021, è comparso il difensore della parte reclamante, Dott. Federico Sibillano, che, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

È stato ascoltato da remoto l’arbitro dell’incontro in questione.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni che seguono.

In relazione alla doglianza formulata in via principale, dagli atti del giudizio – apoditticamente contestati nelle loro risultanze e comunque assistiti dalla fede privilegiata del rapporto, con conseguente (parziale) irrilevanza delle spiegate richieste istruttorie - emerge che le condotte contestate discendono dal rilievo storico-fattuale per cui il sanzionato “a gioco fermo, rialzatosi da terra dopo un contrasto di gioco falloso, colpiva con una testata all’altezza del mento un giocatore avversario".

Si aggiunga che, ascoltato l’arbitro (con conseguente superfluità delle ulteriori istanze istruttorie), questi non solo ha ribadito la “chiara volontarietà” del gesto non originato dalla mera dinamica del rialzarsi, ma ha altresì confermato di aver “visto con i propri occhi” il colpo per effetto della testata al mento, escludendo in radice la diversa prospettazione di parte reclamante tesa a negarne l’accaduto.

Orbene, rispetto a tale dato, per un verso, emerge con nettezza la gravità della condotta violenta in ragione della tipologia del gesto e della pericolosità delle sue potenziali conseguenze, con irrilevanza delle (peraltro solo ipotizzate) situazioni di provocazione; dall’altro lato, per il contesto di riferimento (gioco fermo) e gli esiti del gesto (privo di significativi effetti lesivi), si conferma la correttezza dosimetrica della sanzione inflitta. 

In relazione poi alla doglianza formulata in via alternativa, in disparte l’ammissibilità di un confronto tra fattispecie, s’osserva come in concreto non ricorra la medesimezza di situazioni, atteso che, nei precedenti richiamati, le modalità con cui il colpo è stato inferto (gomitata e manata) non risultano commensurabili con la più grave e potenzialmente pericolosa modalità del caso de quo.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Potenza Calcio S.r.l. deve essere respinto.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                                  Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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