F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 47/TFN – SD del 25 Ottobre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2269/789 pf 20-21/GC/am del 7.10.2021 nei confronti del sig. Michele Dileo e della società ASD Barletta Calcio a 5 – Reg. Prot. 41/TFN-SD
Decisione/0047/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0041/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente;
Giammaria Camici – Componente (Relatore);
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 25 ottobre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2269/789 pf 20-21/GC/am del 7 ottobre 2021 nei confronti del sig. Michele Dileo e della società ASD Barletta Calcio a 5,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 7 ottobre 2021 a carico di:
- Sig. Michele Dileo (dirigente della Società ASD Barletta Calcio a 5), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale N. 1 Div. C5 del 06.07.2020, in particolare per aver permesso, con la sottoscrizione delle relative distinte gara, che la società ASD Barletta C5 schierasse un numero inferiore a 10 calciatori e per aver violato la regola degli 8 calciatori formati obbligatori nelle gare ASD Barletta C5 / Polisportiva Chaminade del 01.05.2021 e Polisportiva Chaminade / ASD Barletta C5 del 05.05.2021;
Società ASD Barletta Calcio a 5, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, nell’interesse della quale ha svolto attività il soggetto sopraindicato al momento della commissione dei fatti.
L’accordo ex art. 127 CGS – FIGC
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS – FIGC vigente, la Procura Federale, il Sig. Michele Dileo e la società ASD Barletta Calcio a 5, hanno depositato accordi rimessi alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udito in udienza l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale, che ha confermato il contenuto del raggiunto accordo;
ritenuta corretta la valutazione dei fatti operata dalle parti ed esaminate le sanzioni ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS, così determinate:
- quanto al Sig. Michele Dileo, sanzione base giorni 60 (sessanta) di inibizione, diminuita in giorni 40 (quaranta) di inibizione;
- quanto alla società ASD Barletta Calcio a 5, la sanzione base di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica ed euro 600,00 (seicento/00) di ammenda, diminuita in punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica ed euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda; comunicato, infine, alla società ASD Barletta Calcio a 5, che l’ammenda dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio giusta bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara l’efficacia degli accordi intervenuti tra le parti e, per l’effetto, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Michele Dileo, giorni 40 (quaranta) di inibizione;
- per la società ASD Barletta Calcio a 5, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 25 ottobre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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