F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18/TFNT del 25 Ottobre 2021 (motivazioni) – Adriana Ivaniuc / G.S. C.F. Caprera – Reg. Prot. 17/TFN-ST

Decisione/0018/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0017/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Domenico Apicella – Componente (Relatore);

Francesco Corsi – Componente;

Filippo Crocè – Componente;

Flavia Tobia – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 18 ottobre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla calciatrice Adriana Ivaniuc (n. 22.9.1997 - matr. FIGC 5.576.951) contro la società GS CF Caprera (matr. FIGC 82347) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,

la seguente

DECISIONE

Svolgimento del giudizio

Con ricorso del 20.09.2021, la calciatrice Ivaniuc Adriana, nata il 22.09.1997 a Crivia (Moldova), tesserata con matr. n. 5576951 per la società GS CF Caprera – sita a La Maddalena (Sassari) -, proponeva ricorso teso a richiedere lo svincolo dalla società per cambio di residenza, ex art. 111 N.O.I.F. Al ricorso la ricorrente non allegava la ricevuta di pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

La stessa chiedeva, poi, di partecipare all’udienza da remoto per essere ascoltata.

La società GS CF Caprera non si costituiva in giudizio e la notifica del ricorso risultava “resa al mittente”.

All’udienza del 18.10.2021 per la discussione del ricorso compariva solo la sig.ra Adriana Ivaniuc.

Preliminarmente, su domanda del Presidente, la sig.ra Adriana Ivaniuc dichiarava di non aver versato il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ed a fronte di tale affermazione si evidenziava alla parte ricorrente la impossibilità di entrare nel merito della trattazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è irricevibile. Invero ai sensi dell’art. 48, comma 2, C.G.S., “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”.

Poiché, per ammissione della stessa ricorrente, il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando pertanto preclusa ogni valutazione nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara l’irricevibilità del ricorso per il mancato versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS - FIGC.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Domenico Apicella                                                 Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 25 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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