LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 109 LND del 30.09.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Simone BRUGALETTA/S.S.D.CHIETI F.C.1922 ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Simone BRUGALETTA/S.S.D.CHIETI F.C.1922 ARL

Con reclamo regolarmente trasmesso alla società S.S.D. Chieti F.C. 1922 a.r.l. in data 21/12/2020, il calciatore Brugaletta Simone esponeva di aver sottoscritto, per la stagione sportiva 2019/2020, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale lordo di Euro 21.000,00 con decorrenza dal 24/07/2019. Deduceva che, a seguito della sospensione dei campionati, anche dilettantistici, a far data dal 10/03/2020 – divenuta poi definitiva con la pubblicazione del C.U. n. 214/A del 10/06/2020 – determinata dalla emergenza epidemiologica da “Covid 19”, per l'intera durata dell'accordo economico anzidetto aveva continuato a svolgere regolarmente la propria attività sportiva, anche con allenamenti individuali. Precisava inoltre di aver percepito la minor somma di Euro 12.660,00, nonostante avesse adempiuto a tutti i suoi obblighi di calciatore.

Il reclamante, pertanto, chiedeva il riconoscimento del proprio credito residuo quantificato, in via principale, in Euro 8.340,00 o, in via subordinata, in Euro 3.540,00, pari all'80% del quantum pattuito, detratta l'indennità governativa percepita a marzo 2020 per Euro 600,00, in applicazione del “Protocollo d'Intesa” tra AIC/LND del 22/10/2020.

La società anzidetta, regolarmente costituitasi in giudizio in data 07/01/2021, contestava la pretesa creditoria del reclamante deducendo, in primo luogo, l'infondatezza della domanda in considerazione della risoluzione dell'accordo economico concluso con il suddetto calciatore in data 24/07/2019 per intervenuta transazione e/o rinuncia ad ogni pretesa, come rassegnata da quest'ultimo con dichiarazione liberatoria del 10/03/2020 e/o comunque per l'impossibilità definitiva dell'atleta, a far data dal 09/03/2020, di rendere la prestazione dovuta. In subordine, deduceva di nulla dovere al reclamante, anche in applicazione dell'istituto dell'eccezione d'inadempimento (art. 1460 c.c.), evidenziando infine la mancata adesione della SSD Chieti F.C. 1922 arl al “Protocollo d'intesa” del 22/10/2020.

In data 23/02/2021 il calciatore in menzione depositava memorie integrative in risposta alle memorie difensive della società resistente, la quale a sua volta replicava mediante deposito – in data 06/04/2021 – di memorie difensive integrative, contestate infine dal reclamante con ulteriori memorie dell'08/04/2021.

In particolare, con la memoria del 07/01/2021 il calciatore disconosceva espressamente la propria firma apposta in calce alla dichiarazione liberatoria datata 10/03/2020, come depositata dalla società resistente, in cui dichiarava di non avere nulla a pretendere da quest'ultima. Circostanza poi confermata dal predetto anche in sede di udienza del 15/04/2021.

Per tale motivo, la Commissione Accordi Economici presso la LND trasmetteva gli atti alla FIGC Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali.

La Procura Federale, acquisita ed esaminata tutta la documentazione agli atti, ed assunte altresi a verbale le dichiarazioni rese dai tesserati Prospero Antonio (Segretario società Cepagatti), Mergiotti Antonio (Presidente società Chieti), Venneri Andrea (calciatore società L'Aquila), Ricci Daniele (calciatore societtà L'Aquila), Milizia Matteo (calciatore società Spoltore), Brattelli Brian (calciatore società Delfino Flacco Porto) nonché quella dell'odierno reclamante Brugaletta Simone, rassegnava le seguenti conclusioni: - tutti i calciatori escussi hanno dichiarato che, verso la metà di dicembre 2019, la società resistente, tramite il Segretario sig. Prospero Francesco, ha tentato di far firmare le liberatorie ai calciatori i quali, dopo aver sottoscritto il documento (almeno in quattro) ed aver appreso da un compagno di squadra che si trattava della liberatoria relativa alla s.s. 2019/2020, hanno ripreso il documento firmato e l'hanno strappato; - anche il calciatore Brugaletta Simone – nonostante una discrepanza temporale – ha confermato detta circostanza, evidenziando ancora una volta in sede di audizione di non aver firmato alcuna liberatoria; - questa circostanza veniva poi confermata in toto dallo stesso Segretario, sig. Prospero Francesco, il quale ha riferito di essere stato chiamato un sabato mattina, mentre i calciatori erano sul terreno di giuoco del campo S. Anna per la rifinitura tattica della domenica, dal Presidente, Sig. Mergiotti Antonio, che gli ha consegnato una cartella contenente documenti da far firmare ai calciatore, senza dirgli tuttavia di cosa si trattava né lo stesso Segretario, a suo dire, ha chiesto spiegazioni in merito al contenuto dei documenti da sottoporre ai calciatori; - il Presidente della società resistente, sig. Mergiotti Antonio, nell'audizione resa, ha smentito totalmente quanto riferito sia dal Segretario che da tutti i calciatori sentiti, sostenendo di non aver mai consegnato al Segretario la cartella contenente le liberatorie. Ha aggiunto inoltre di aver inviato tramite raccomandata, in data 20/04/2021, alla Commissione Accordi Economici la liberatoria in originale del calciatore reclamante; viceversa, con mail del 10/06/2021, il Segretario della Commissione, sig. Ciuffa Enrico, ha comunicato alla Procura Federale che la liberatoria anzidetta, fatta pervenire alla Commissione, è quella già agli atti, non esistendo alcun'altra liberatoria in originale; - infine, al termine dell'audizione resa, il calciatore Brugaletta Simone apponeva, su un foglio bianco, sei firme in forma estesa e abbreviata che, da un esame comparativo – seppur non effettuato da un perito calligrafico – apparirebbero difformi da quella apposta dal predetto calciatore sulla quietanza liberatoria.

Ciò opportunamente premesso, rileva tuttavia la Commissione che, in data 09.09.2021, i difensori di fiducia delle parti – avv.ti Anna Piras ed Ernesto Torino Rodriguez – hanno depositato una nota sottoscritta congiuntamente con la quale hanno comunicato l'avvenuto perfezionamento di un accordo conciliativo tra le parti, secondo i termini ivi esposti, chiedendo pertanto che venga dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

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