LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 109 LND del 30.09.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Michael TRAINI/S.S.D.CHIETI F.C.ARL

 

RICORSO DEL CALCIATORE Michael TRAINI/S.S.D.CHIETI F.C.ARL

Il calciatore Michael  Traini,   C.F. TRN MHL 88L22 H294D,   rappresentato e difeso  dall'Avv.  Federico Schiavoni del  Foro di Teramo ricorrente

contro la S.S.D,  Chieti F.C.  1922 a R.I., in persona  dei Presidente  pro tempore, P. IVA 01553530682, con sede in Chieti, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Torino-Rodriguez del Foro di Pescara;

resistente

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1) Con ricorso/reclamo del 5 novembre 2020 notificato il 19 novembre 2020, il calciatore Sig. Michael Traini esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2019/2020 con la società di calcio  SSD  CHIETI    FC   1922  A RL, militante  nel  campionato di serie D, e di aver sottoscritto un  accordo   economico con la stessa, ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, delle N.O.I.F..

Detto accordo prevedeva che la società provvedesse a corrispondere al Traini, a far data dal 12/09/2019   e fino al 30/06/2020, un compenso globale annuo  lordo di Euro  30.658,00;

La nota situazione emergenziale sanitaria determinata dal diffondersi del COV1D-19, ha comportato la sospensione dei campionati di calcio, compresi quelli dilettantistici, in data  9 marzo 2020.

L'art. 218 del decreto "Rilancio", poi,  ha riconosciuto agli  organismi federali di determinare l'eventuale interruzione dell'attività sportiva anzitempo e la F.I.G.C., di  concerto con la L.N.D., Comunicato Ufficiale n. 197/A del 20.05.2020 ha decretato la sospensione dell'attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020.

L’Associazione Italiana Calciatori si è, invece, opposta alla chiusura anticipata dell’attività dilettantistica, esprimendo voto contrario alla richiesta di interruzione dei campionato dilettantistici, determinata poi, di fatto, da una decisione assunta unilateralmente dall’organo rappresentativo delle società.

In tale stato di cose il Traini ha comunque proseguito a svolgere, per l'intera durata dell'accordo economico, l’attività sportiva cui era tenuto, in attesa che si riprendesse il  campionato. A fronte di ciò la SSD  CHIETI  FC 1922  A RL si è limitata a corrispondere al calciatore - per la stagione sportiva contemplata dall’accordo concluso - la somma  di euro 17.648,45, restando perciò il Traini ancora creditore, in virtù dell’accordo menzionato, del residuo importo di euro 13.009,55. Il reclamante precisava di essere rimasto a completa  disposizione della società fino al 30 giugno 2020, in virtù dell’accordo concluso, mai contestato dalla società, neppure quanto all’aspetto economico.

Faceva presente, poi, per correttezza, di aver percepito le indennità governative per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 per complessivi euro 2.400,00, la cui natura integrativa o sostitutiva o di “mero aiuto” non ritiene, peraltro, del tutto chiara.

In considerazione di quanto esposto, il Sig. Michael Traini concludeva perché la Commissione   Accordi  Economici voglia: In via principale, condannare la società SSD CHIETI FC 1922 A RL, in persona del legare rappresentante pro tempore, al pagamento della totale somma dovuta e pari ad euro i3.009,55  in favore del calciatore TRAINI MICHAEL e/o nella minor  misura  che si riterrà equa e di giustizia. In via subordinata,  condannare la società  SSD CHIETI  FC 1922 A RL  al  pagamento  della rimanente  somma di euro 6.277,95 in favore del calciatore  TRAINI MICHAEL,  in virtù del protocollo di intesa AIC/LND   e/o la maggiore  e/o minore somma  che si riterrà di giustizia.

2) Con memoria del 18.11.2020 si costituiva nel procedimento la SSD  CHIETI  FC 1922 A RL, impugnando e contestando l'ammissibilità e la fondatezza, in fatto ed in diritto, della rappresentazione  offerta dal Traini e chiedendo il rigetto delle domande proposte.

Rilevava, eccependolo, che per accordi intercorsi con l'atleta il rimborso di spesa ricomprendeva pure quelle di vitto e alloggio, sostenute, perciò, dalla società  in nome  e per conto dei calciatore, che ne ha beneficiato. La società, inoltre, nelle sue difese richiamava i provvedimenti governativi susseguitisi nel tempo  e successivi alla sospensione del campionato originariamente disposta dal CONI con provvedimento  del 09.03.2020: provvedimenti con i quali è stata disposta la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati, nonché delle sedute di allenamento degli atleti – professionisti e non – all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

La SSD Chieti eccepiva, quindi, che il legale rappresentate della società, tenuto conto della normativa governativa e delle conseguenti ordinanze   regionali, dal  7 marzo 2020,  giorno in cu è stato effettuato dalla    squadra l’ultimo allenamento, con ordine di servizio n. 006/2020 ha  disposto il blocco di tutti gli allenamenti, sia di gruppo  che individuali, a  tempo indeterminato, così come di ogni altra attività da parte di tutti i tesserati compresi gli allenamenti individuali da svolgersi nei luoghi di residenza dei tesserati.

In considerazione di ciò, in data 30.04.2020 veniva comunicata al Traini Michael, a mezzo lettera raccomanda a.r. da questi regolarmente ricevuta, la sospensione del   contratto per  prestazione   sportiva   dilettantistica ai  sensi  e per gli effetti di cui all'art. 1256 c.c.., stante l’intervenuta impossibilità per l’atleta di rendere la sua prestazione. In virtù di ciò e dei provvedimenti governativi intervenuti, la società eccepiva pure il fatto che dovesse ritenersi non dovuta la corresponsione del compenso, costituente la controprestazione, facendo presente che la sospensione della prestazione sarebbe venuta meno solo a far data dalla possibilità di ripresa dell’attività sportiva dilettantistica.

Successivamente la società, in data 01.06.2020, manifestava la volontà di ritenere cessato il rapporto in essere con il Traini e di non dovere alcuna somma allo stesso.

Precisava. Pi, la SSD Chieti, eccependolo, che oltre ad aver versato l’importo lordo di euro 18.500,00 per i ratei di compenso relativi ai mesi da settembre 2019 a fino al 07.03.2020, ha pure erogato  - di fatto a favore e vantaggio del Traini -  l'ulteriore importo di euro 5.573,56 per spese di vitto ed alloggio e sanitarie,  non autorizzate dalla società, e delle quali il calciatore aveva beneficiato. Con il risultato, quindi, che la SDD Chieti avrebbe erogato a favore del tesserato un importo complessivo di euro 24,073,56, ben superiore rispetto a quello che ha egli dichiarato di aver percepito.

La resistente contestava, poi, quanto sostenuto dal Traini nel richiamare la dichiarazione rilasciata dal sig. Alessandro Grandoni  in ordine alle attività di allenamento, in quanto lo stesso Grandoni aveva  risolto consensualmente  il rapporto   professionale  con la  Società a far data dal 7 marzo 2020.

Rilevava, infine, la difesa di parte resistente, che la  FIGC, in data 10.06.2020 ha, deliberato di   "concludere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate   dalla  Lega Nazionale Dilettanti,  sia a  livello nazionale che  territoriale, relative  alla stagione sportiva  2019/2020", così decretando, di fatto, per il Traini l'impossibilita  di eseguire la prestazione  contrattualmente assunta e dovuta; senza che, quindi, nulla fosse dovuto al medesimo Traini, anche in applicazione dell’eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c., che la società ha inteso sollevare in via alternativa e/o gradata.

Quanto, infine, alla domanda proposta in via subordinata dal Traini, la società eccepiva di aver espressamente dichiarato, con comunicazione a mezzo PEC del 03/11/2020 di non aderire all'intesa raggiunta tra la rappresentanza delle Società con  quella dei calciatori, intendendo legittimamente  perseguire il fine della risoluzione contrattuale, essendo venuto  meno   lo scopo   dell'accordo   economico del 12/09/2019. Proprio la mancata adesione  della SSD  Chieti  FC1922 A RL al protocollo d'intesa del  22/10/2020, determinerebbe l’inammissibilità  della domanda del Traini.

Nell’interesse della società resistente, si concludeva, quindi, perché la Commissione adita, disattese  ogni contraria istanza, eccezione  e ragione, voglia: - nel merito, in via principale, accertare e  dichiarare l'inammissibilità  e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa creditoria azionata, in via principale ed in via subordinata, dal postulante  con la notificazione, in  data 19/11/2020,  del  reclamo   del 03/11/2020,  atteso  che nulla  deve  la Società  resistente al tesserato  Traini  Michael,    essendosi risolto  l'accordo economico del 12/09/2019 per l'impossibilita definitiva dell'atleta, con decorrenza  09/3/2020, di  rendere la prestazione dovuta; - in via gradata,  accertare e  dichiarare l'inammissibilità  e/o l'infondatezza della domanda svolta, in via principale e  subordinata, dal reclamante,  stante la pertinenza dell'eccezione  di inadempimento    sollevata dalla Società  resistente.

3) Il Traini depositava, poi, una memoria integrativa, con la quale prendeva posizione sui vari punti delle difese avverse, contestando in primo luogo il fatto che le spese mediche, di vitto e di alloggio fossero da ritenersi come facenti parte dell’importo corrispettivo pattuito, corrispondendo in sostanza a benefit offerti dalla società agi atleti, senza che possano ritenersi crediti da opporre in compensazione al corrispettivo dovuto.

Eccepiva, poi, di no aver conosciuto l’ordine di servizio n. 006/2020, comunque di contenuto contrastante con quello della dichiarazione rilasciata da “Mr. Grandoni Alessandro”.

Contestava integralmente, inoltre, quanto osservato dalla resistente: sulla efficacia dell'accordo economico a seguito della sospensione/interruzione dell'attività sportiva a causa  del COVID 19; in merito all’applicazione degli  artt. 1256, 1463, 1458 e 1460 c.c.; sul  protocollo di intesa AIC/LND;  sulla circolare LND e sulla comunicazione di mancata   adesione della SSD Chieti FC 1922 ARL.

Quanto, infine, alla precisazione sulla comunicazione di non adesione al protocollo d'intesa AIC/LND datata 03.11.2020 inviata dalla  società,  il Traini ha rilevato  che nella stessa la SDD Chieti ha dato atto dell’esistenza di liberatorie sottoscritte dai calciatori. Evidenziava, inoltre, che tra la documentazione richiesta per la presentazione da parte ella SSD Chieti della domanda  di  ripescaggio  al campionato di serie D per la stagione 2020/2021, veniva  indicata la produzione  di  specifica   liberatoria al 29.02.2020 sottoscritta dal Traini.  Questi, però, ha precisato  di  non aver sottoscritto alcuna liberatoria, chiedendo, pertanto, con apposita domanda alla  Lega   Nazionale  Dilettanti (richiesta del 07.12.2020), il rilascio di specifica copia, se effettivamente esistente.

Il Traini richiedeva, infine, l’ammissione di mezzi istruttori specificamente capitolati.

Tanto premesso, il reclamante precisava, le seguenti conclusioni:

Voglia  l'Ill.ma Commissione Accordi Economici,

In via  principale, condannare   la  società  SSD  CHIETI    FC    1922 A RL   al   pagamento  della  totale somma     dovuta e pari  ad euro    12.158,00 in favore dei calciatore Traini Michael   e/o  nella  minor    misura   che si riterrà  equa   e  di giustizia    (Accordo Economico euro 30.658,00  sottratti euro 18.500,00 ovvero l'importo versato dalla  società comprensivo   delle ritenute fiscali).

in  via    subordinata,     condannare la  società   SSD     CHIETI  FC     1922  A  RL   al pagamento    della rimanente   somma   di euro    5.426,40 in favore dei calciatore Traini Michael, in virtù del protocollo di intesa  AIC/LND   e  dell'impossibilità  parziale della  prestazione  e/o la maggiore  e/o minore somma    che si riterrà di giustizia.

(IMPORTO ACCORDO ECONOMICO: euro 30.658,00/80% ACCORDO  ECONOMICO; euro 24.326,40/euro 24.326,40 – euro 600,00  (Indennità   marzo)  = euro 23.926,40  euro 23.926,40 -  18.500,00 Somme    versate  dalla  compagine    sportiva comprensive    delle ritenute  fiscali =  euro 5.426,40).

4) La società resistente provvedeva a sua volta a depositare una memoria integrativa, eccependo in primo luogo l’inammissibilità della memoria integrativa del Traini, in quanto costituente attività non consentita dall’attuale regolamentazione del procedimento davanti alla Commissione Accordi Economici della LND. L'art. 25 bis del relativo Regolamento, infatti, a dire della resistente non contempla  la facoltà per le parti in contesa  di controdedurre con memorie  scritte successive a quelle introduttive del giudizio.

Anche le prove testimoniali ed, in  genere, le istanze istruttorie, ammissibili soltanto in via eccezionale, ex art. 25 bis,  comma 6, debbono   essere  capitolate e/o articolate con gli unici scritti difensivi previsti, ossia quello di cui ai commi 3 e 4 e l'altro disciplinato dal  comma 5.

La società contestava, inoltre, ritenendole del tutto infondate, le ulteriori allegazioni difensive del Traini ed inammissibili anche i mezzi istruttori dedotti, anche per le motivazioni indicate poco sopra.

Definiva, poi, maldestro il tentativo del ricorrente di mettere in dubbio la correttezza della SSD Chieti in relazione alla pretestuosamente apocrifia della sottoscrizione apposta in calce alla liberatoria del Traini.

Nell’interesse della SDD Chieti, quindi, nuovamente si precisavano le collusioni con richiesta della declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza, in  via principale o in via subordinata, del reclamo  avanzato  dalla parte ricorrente.

Successivamente, con provvedimento del 22.04.2021, questa  Commissione Accordi Economici esaminati gli atti ed i documenti depositati dalle parti, ascoltate le stesse, convocate nell’udienza del 8/04/2021, tenutasi da remoto, ed approfondito il tema sollevato dalla parte resistente nella memoria del 19/12/2020 in merito alla liberatoria firmata dal calciatore Traini in data 10/03/2020; tenuto altresì conto del disconoscimento da parte del Traini della firma apposta su detto documento, ha disposto la trasmissione degli atti alla F.I.G.C. Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali, sospendendo ogni decisione in attesa delle conclusioni delle indagini di rito.

Infine, con nota in data 9 settembre 2021 a firma dei difensori costituiti avvocati Federico Schiavoni, per il reclamante,  ed Ernesto Torino Rodriguez per la resistente, le parti, è stato comunicato a questa Commissione che:  la società ha provveduto nelle more a versare al  Sig. Traini l'importo di euro 5.426,00, calcolato  in applicazione  del protocollo d'intesa AIC/LND;

il Traini ha accettato il predetto importo a saldo e stralcio della maggior  somma  richiesta  in via principale e comunque quale importo richiesto in via subordinata con il reclamo  e le successive memorie  difensive; 

la SDD Chieti ha provveduto, inoltre, a versare le spese di difesa  all'Avv. Federico Schiavoni;

il sig Traini e la SSD CHIETI   FC  1922 ARL nulla più hanno da vicendevolmente pretendere a  nessun titolo e ragione.

In considerazione di quanto sopra, quindi, le parti hanno chiesto che venga dichiarata l’intervenuta cessazione  della  materia del   contendere.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, preso atto di quanto dichiarato dai difensori delle parti con la nota del 9 settembre 2021 e tenuto conto dell’intervenuta definizione della vertenza in virtù di accordo raggiunto dalle parti, nonché delle conclusioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, definitivamente pronunciando:

Prende atto delle dichiarazioni rese dalla parti, degli impegni dalle medesime rispettivamente assunti e dell’intervenuta definizione della vertenza tra le stesse;  dichiara cessata la materia del contendere oggetto del presente procedimento arbitrale. Dispone che la tassa versata venga incamerata.

 

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