F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0034/CFA pubblicata il 05 Novembre 2021 (motivazioni) – sig. Fabian Ruiz Pena-sig. Cristiano Giuntoli-S.S.C. Napoli S.p.A.-Procura Federale

Decisione/0034/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0036/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mauro Mazzoni – Presidente

Maria Barbara Cavallo – Componente (relatore)

Luca De Gennaro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0036/CFA/2021-2022 proposto dai sig.ri Fabian Ruiz Pena, Giuntoli Cristiano e dalla società S.S.C. Napoli S.P.A.

contro

la Procura federale per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – n. 35/TFN-SD del 27.9.2021

visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 28 ottobre 2021 Maria Barbara Cavallo e uditi l’Avv. Grassani per i Sig.ri Fabian Ruiz Pena, Giuntoli Cristiano e per la società S.S.C. Napoli S.P.A. e l'Avv. Pasero per la Procura federale

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO             

1.Il reclamo in oggetto è stato presentato nell’interesse del sig. Fabian Ruiz Peña, del sig. Cristiano Giuntoli e della S.S.C. Napoli s.p.a. avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare n. 35/tfn-sd del 27 settembre 2021 nel procedimento disciplinare instaurato dalla procura federale sub prot. n. 1158/624pf20-21/gc/gb del 20 agosto 2021, che ha irrogato le seguenti condanne:

- per il sig. Fabiàn Ruiz Peña, euro 12.000,00 (dodicimila/00) di ammenda; - per il sig. Cristiano Giuntoli, euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda;

- per la società SSC Napoli Spa, euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda.

2. Con l’atto del 20 agosto 2021, la Procura Federale (PF) ha deferito al Tribunale Federale Nazionale (TNF) il sig. Fabian Ruiz Peña, calciatore della SSC Napoli, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca in vigore, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo del 2015 (in seguito: Regolamento SPS) all’epoca vigente, per non aver rilasciato un contratto di rappresentanza al Sig. Alvaro Torres Calderon in relazione alla trattativa ed al contratto stipulato con la SSC Napoli in data 6 luglio 2018 e depositato presso la Lega Serie A, né di aver verificato che il proprio Agente avesse depositato presso la FIGC il mandato conferito in Spagna.

Ha altresì deferito il Sig. Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo della SSC Napoli, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca in vigore, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo all’epoca vigente, per aver svolto trattative con l’Agente Alvaro Torres Calderon, sfociate nella firma del contratto in data 6 luglio 2018 tra il calciatore Fabian Ruiz Peña e la SSC Napoli, senza che il Sig. Alvaro Torres Calderon potesse rappresentare il calciatore in assenza di contratto di rappresentanza, né previa verifica del deposito presso la FIGC del contratto rilasciato in Spagna.

Infine, ha deferito la SSC Napoli Spa per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca vigente, oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del CGS, per le condotte poste in essere dai Sigg.ri Fabian Ruiz Peña e Cristiano Giuntoli, rispettivamente calciatore e Direttore Sportivo della predetta società.

3. Il TFN ha emesso la condanna oggi contestata dopo aver valutato gli atti istruttori formati dalla PF e dagli interessati nell’ambito del procedimento disciplinare instaurato nei confronti dei soggetti sopra citati, tenuto conto delle memorie difensive depositate in fase giudiziale, nelle quali i deferiti hanno prospettato l’esistenza di un contratto di mandato esclusivo biennale concluso tra il calciatore e il Sig. Calderon e sottoscritto a Siviglia (Spagna) in data 2 novembre 2017, nonché di un contratto di rappresentanza tra la SSC Napoli e il Sig. Calderon, stipulato in data 25 giugno 2018, avente ad oggetto la conclusione di un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Fabian Ruiz Peña e il suo tesseramento. A corredo di tale contratto vi era una dichiarazione di trasparenza nella quale tanto i contraenti quanto il calciatore davano atto che il Sig. Calderon rappresentava, nella vicenda, sia la SSC Napoli che il calciatore.

Su questi presupposti, i deferiti hanno ritenuto che il calciatore non fosse tenuto ad osservare la normativa in materia emanata dalla FIGC, rivolta esclusivamente ai calciatori tesserati presso la FIGC, in quanto, all’epoca, non era tesserato per la stessa FIGC ma per la Federazione Spagnola e che, comunque, nel caso di specie, la funzione dell’esistenza del mandato del calciatore al Sig. Calderon era ampiamente assolta dall’esplicito richiamo, nel contratto di rappresentanza tra SSC Napoli e il Sig. Calderon, al contratto con il calciatore.

Per queste ragioni, stante l’abilitazione del Calderon a svolgere attività di rappresentanza, nessuna responsabilità poteva imputarsi al sig. Giuntoli, parte della trattativa in qualità di DS della SSC Napoli, e chiaramente neanche al Napoli, stante anche l’esistenza di un precedente del tutto analogo, riguardante il contratto tra l’Udinese Calcio Spa e il calciatore Marcano, per il quale la CASF non ha ritenuto di inviare alla Procura Federale i relativi atti.

 Il TNF ha invece ritenuto applicabile il Regolamento anche ai calciatori non tesserati FIGC – per l’intera fase della trattativa –, ha ritenuto che l’interesse della FIGC sia quello del deposito del contratto e non solo della sua comunicazione o notizia e quindi non fosse rilevante l’esistenza di un contratto di rappresentanza tra la SSC Napoli e il calciatore.

4. Il reclamo si fonda in sintesi sulle seguenti prospettazioni:

- ripropone la tesi, già affrontata in primo grado, dell’esistenza di un contratto di rappresentanza tra procuratore e società volto al tesseramento del calciatore e con annessa dichiarazione del calciatore di essere a conoscenza che il procuratore agiva nell’interesse di entrambi;

- prospetta l’inapplicabilità del Regolamento procuratori sportivi a calciatori non tesserati con la FIGC;

- prospetta l’eccessiva gravosità di una disciplina che imponga il deposito dei contratti di rappresentanza ogni qual volta ci sia una trattativa e in particolare sottolinea il contrasto tra la tesi della PF e l’art. 5.5. del Regolamento, essendo praticamente impossibile il deposito – entro 20 giorni – di un contratto di rappresentanza per ogni trattativa avviata da un procuratore per un suo assistito sulla base di un precedente accordo di rappresentanza quale quello esistente tra Fabian Ruiz e il suo procuratore

- nel merito, ha ribadito che per analoga vicenda svoltasi tra il calciatore dell’Udinese Darwin Daniel Machis Marcano (nel giugno 2018 tesserato in Spagna) avente ad oggetto la trattativa con l’Udinese  Calcio e con il patrocinio del medesimo agente, il cui contratto di rappresentanza con il calciatore non era stato depositato, non era stata avviata alcuna indagine.

5. La causa è stata discussa dai procuratori delle parti e dai difensori della PF all’udienza del 28 ottobre 2021, tenutasi da remoto in video conferenza ed è passata in decisione.

6. La tesi centrale della difesa dei soggetti deferiti è l’inapplicabilità, alla vicenda de quo, del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, entrato in vigore il 1° aprile 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Detto Regolamento è stato adottato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio a seguito dell’abolizione da parte della FIFA della licenza già prevista per gli agenti di calciatori (e del connesso “Regolamento Agenti di Calciatori” della FIGC) e la ratio dello stesso, ricavabile dall’esame della disposizioni regolamentari rilevanti in concreto, è fondamentale per comprendere le ragioni della presente decisione.

Il Collegio, infatti, ritiene che il Regolamento SPS sia applicabile anche ai calciatori non tesserati presso la Federazione ma che interagiscano con l’ordinamento federale a mezzo di procuratori sportivi che si qualifichino, legittimamente, come tali.

Il presupposto del Regolamento è, infatti, la circostanza dell’avvenuta liberalizzazione della professione di procuratore sportivo ma non può trascurarsi quella, altrettanto rilevante, che l’attività di calciatore professionista è notoriamente poco collegata alla “nazionalità” e, soprattutto in ambito europeo, è estremamente libera.

Lo scopo del Regolamento SPS del 2015 (come pure dei successivi) è quindi quello di evitare che proprio la liberalizzazione della professione di Procuratore Sportivo possa comportare, per la Federazione, la perdita del controllo dell’attività, e questo sia al fine di monitorare i compensi nel rispetto dei limiti dell’art. 6 del Regolamento, sia di evitare i conflitti di interessi di cui all’art. 7, e, in generale, per consentire il rispetto di garanzie minime per l’attività del calciatore, che dalla liberalizzazione dell’attività procuratoria non deve subire alcun tipo di danno (significativo al proposito è l’art. 5.1.)

Il deposito dei contratti di rappresentanza presso la FIGC ai sensi dell’art. 5.5. del Regolamento non può, dunque, che rispondere a questo tipo di obiettivi, nell’ottica della trasparenza di cui all’art. 8 del Regolamento SPS, trasparenza che verrebbe meno laddove la normativa de quo fosse applicabile solo ad alcuni dei soggetti interagenti con l’ordinamento federale.

7.1. Ed infatti, come peraltro già evidenziato dalla decisione del TNF qui contestata, e contrariamente alla tesi dei reclamanti, in nessun parte del Regolamento vi è il riferimento all’applicabilità del medesimo ai soli calciatori o procuratori tesserati in Italia.

Si consideri che, ai sensi dell’art. 1 Regolamento SPS:

  • per Calciatore si intende “un calciatore professionista, tesserato o che intende tesserarsi come professionista con un Club”;
  • per Società Sportiva o Club: si intendono “le società sportive professionistiche affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio o ad altra Federazione affiliata alla FIFA. Per FIGC, FIFA e UEFA si intendono, rispettivamente, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Federazione internazionale delle federazioni calcistiche, e la Confederazione europea delle federazioni calcistiche europee”.

È quindi evidente che il Calciatore può essere tesserato, o in fase di tesseramento, con un qualsiasi Club affiliato non solo alla FIGC ma anche ad altre federazioni.

Per Contratto di Rappresentanza o Mandato: si intende “il contratto con durata non superiore a due anni stipulato e sottoscritto da un Procuratore Sportivo, con un Club o un Calciatore, o con entrambi, per le finalità di cui al presente regolamento, che sia redatto secondo il facsimile di cui all’allegato A o contenga i requisiti minimi previsti dal presente regolamento.”

Da questo si deduce che il Contratto di Rappresentanza non ha collegamenti con il tesseramento presso la FIGC, e che il Procuratore Sportivo può essere qualsiasi soggetto che, in tale veste, agisca nell’ambito dell’ordinamento sportivo collegato al mondo del calcio.

D’altra parte, per Procuratore Sportivo si intende “il soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati.”

Da tale definizione si comprende che il Procuratore può avere qualsiasi nazionalità e assistere calciatori di qualsiasi nazionalità.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 2, si stabilisce che “il Regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza da parte di un Procuratore Sportivo a favore di una Società Sportiva e/o di un Calciatore, finalizzati: - alla conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva; - alla conclusione di un trasferimento di un Calciatore tra due Società Sportive.”

In nessun passaggio della norma si fa riferimento alla necessità di tesseramento presso la FIGC del Procuratore Sportivo o del Calciatore.

Il par. 3.1 prevede che le Società Sportive e Calciatori possono avvalersi dei servizi di un Procuratore Sportivo per la stipula dei loro contratti di prestazione sportiva o per gli accordi di trasferimento da altro Club o verso altro Club, o per la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva, a condizione che il Procuratore Sportivo selezionato sottoscriva il Contratto di Rappresentanza e sia iscritto nel Registro, e che i Contratti di Rappresentanza siano ritualmente depositati preso la FIGC.

Tuttavia, la regola della previa iscrizione nel Registro FIGC è vincolante solo per coloro che “risiedano legalmente in Italia” (art. 4.1), ben potendo essere conferito il mandato a Procuratori Sportivi non residenti in Italia “ a condizione che gli stessi comprovino l’iscrizione presso altra Federazione affiliata alla FIFA e che i relativi Contratti di Rappresentanza siano ritualmente depositati presso la FIGC“(4.10).

Le regola base, pertanto, è quella del deposito di qualsiasi contratto di rappresentanza, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, a nulla rilevando la nazionalità del Calciatore o del Procuratore né la circostanza che detto contratto sia stato stipulato all’estero.

8. Tutto ciò è ancora più chiaro avuto riguardo a due documenti.

8.1. In primo luogo, al “Commentario Figc al regolamento per i servizi di procuratore sportivo”, del 13 maggio 2015, depositato in giudizio proprio dai reclamanti (doc. 10 prod. CFA), il quale con riferimento all’art. 5 (Contratto di Rappresentanza) rispetto alla domanda “ il Calciatore può sottoscrivere un solo Contratto di Rappresentanza alla volta, ma è possibile che si faccia rappresentare - nello stesso contratto – da più procuratori o ovvero da una società di procuratori ?”, risponde testualmente che “il Contratto di Rappresentanza può prevedere un mandato congiunto a più soggetti, autonomi o associati tra loro in diverse forme. Il limite riguarda il Contratto di Rappresentanza vigente, che potrà eventualmente essere revocato o comunque risolto, ma mai concorrere con altro contratto nello stesso periodo di validità o di vigenza.”

Quest’ultima precisazione, a parere del Collegio, ben evidenzia l’obiettivo che si vuole raggiungere imponendo il deposito di qualsiasi contratto sottoscritto tra calciatore e agente, prescindendosi dalla nazionalità dell’uno o dell’altro o dalla circostanza del pregresso tesseramento presso la FIGC.

E questo perché con la deregulation dell’attività, il mondo dei procuratori di calcio è diventato ancor più complesso, come testimonia la risposta, contenuta nel citato Commentario, al quesito riguardante la conoscibilità dei Procuratori Sportivi stranieri autorizzati ad operare in Italia: è la stessa FIGC, dopo aver riconosciuto che “si tratta di uno degli aspetti di più complessa soluzione del nuovo sistema” in quanto “ il venir meno di un sistema di licenze centralizzato con gli organi disciplinari e i regolamenti della FIFA sovraordinati rispetto agli organi e ai regolamenti nazionali, pone il tema del coordinamento delle attività dei procuratori sportivi nello scenario del calcio globalizzato”, ad affermare di “stare valutando le modalità con cui procedere ad un riconoscimento dei procuratori sportivi esteri, con modalità di iscrizione semplificata per coloro già iscritti presso Federazioni che abbiano adottato gli standard minimi della FIFA (…).”

8.2. In secondo luogo, al documento che ne è logica e successiva emanazione, già depositato dai ricorrenti in primo grado (doc. 3 prod. TNF) e richiamato dalla Procura federale nel corso della discussione del reclamo. Si tratta del “Comunicato ufficiale n. 1/ps (decisioni della commissione procuratori sportivi)”, il quale, “ visto l’art.4.10 del citato Regolamento”, delibera che “ il Procuratore Sportivo non residente in Italia, che sia iscritto come agente o intermediario presso altra Federazione Nazionale e non intenda eleggere domicilio presso un Procuratore Sportivo già iscritto presso la FIGC, per operare nell’ambito della FIGC medesima dovrà: depositare presso la FIGC contratto di rappresentanza in lingua italiana o in una delle lingue ufficiali FIFA accompagnato dalla Dichiarazione delle persone fisiche, allegando documento comprovante l’iscrizione all’albo e/o registro di altra Federazione estera che abbia adottato gli standard minimi FIFA previsti per il regolamento degli intermediari, oppure prova documentale di essere già titolare di qualifica di Agente FIFA e ricevuta di versamento dei soli diritti di segreteria”.

In sostanza, l’obbligo di deposito del contratto è stato sancito in via interpretativa ed era cogente per i procuratori stranieri che operassero in Italia.

9. Se questa è la ratio che ispira il Regolamento, è corretta l’interpretazione data dalla Procura Federale, che, conformemente ai documenti interpretativi del medesimo, lo ha ritenuto applicabile anche al caso oggetto del presente giudizio.

Infatti, non si vede quale impedimento possa esservi al deposito di un contratto di rappresentanza tra un procuratore, ancorché straniero, e un calciatore, ancorchè non tesserato in Italia ma in trattative con un club italiano.

Il deposito del contratto, infatti, all’epoca dei fatti, costituiva una forma di pubblicità dell’attività svolta idonea a consentire le verifiche previste dal Regolamento sull’attività del Procuratore.

L’effetto paradossale ampiamente illustrato dalla difesa dei reclamanti non solo nell’atto di appello, ma anche durante la discussione svolta davanti a questa Corte – e cioè l’impossibilità di rispettare l’art. 5.5. del Regolamento (deposito entro 20 giorni dalla firma) per tutti i contratti di rappresentanza firmati da calciatori non tesserati – viene meno laddove si applichi al caso concreto una interpretazione che tenga conto della già ribadita necessità di deposito di qualsiasi tipo di contratto di rappresentanza firmato da soggetti che, per qualsiasi ragione, interagiscano con l’ordinamento federale, ivi compresi i Procuratori non iscritti nel registro di cui all’art. 4 o quelli che, pur essendo iscritti, ricevano il mandato ad operare per effetto di contratti della tipologia di quello firmato da Fabian Ruiz Peña, ossia validi per tutto il mondo e per un periodo di tempo più o meno lungo. Una sorta di procura generale ad operare per conto del calciatore, che però nel momento in cui concretizza in una trattativa specifica con un Club soggiace alle medesime regole alle quali soggiacciono contratti di rappresentanza di tipo diverso, sottoscritti, eventualmente, per la specifica trattativa.

9.1. A parere della Corte, l’obbligo di deposito del contratto di rappresentanza deve avere riguardo al momento in cui l’attività svolta assuma formalmente rilievo per l’ordinamento federale.

Nel caso concreto, è incontestato che in data 2 novembre 2017 il calciatore Fabian Ruiz Peña abbia instaurato un rapporto di rappresentanza con il proprio agente, Alvaro Torres Calderon, il quale agiva per il tramite della You First Sports Futbol España S.L. conferendogli mandato per una rappresentanza esclusiva in tutto il mondo.

È quindi del tutto incontestato che tale contratto è stato firmato otto mesi prima del tesseramento avvenuto presso la FIGC, e che l’art. 5.5. Regolamento non poteva applicarsi facendo riferimento a quel contratto tenuto conto della data della stipula.

A ben vedere, nel deferimento la PF si riferisce alla violazione dell’art. 3 Regolamento “per non aver rilasciato un contratto di rappresentanza al Sig. Alvaro Torres Calderon in relazione alla trattativa ed al contratto stipulato con la SSC Napoli in data 6.07.2018 e depositato presso la Lega Serie A” e per non aver verificato “che il proprio Agente avesse depositato presso la FIGC il mandato conferito in Spagna.”

La Procura, del tutto correttamente., ha operato una applicazione sostanziale del Regolamento, attribuendo all’art. 3 una valenza onnicomprensiva di qualsiasi attività svolta da Procuratori sportivi, sicchè il riferimento all’art. 5.5. è del tutto inconferente e per tale motivo non è stato oggetto di esplicita disamina da parte del TNF.

Lungi dall’essersi verificata una omissione nella motivazione della decisione appellata, è evidente che anche il giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fossero deroghe né di tempo né di nazionalità al principio generale, ben espresso dal Regolamento, dell’obbligo di deposito del contratto di rappresentanza laddove, per effetto di questo, siano state condotte trattative successivamente sfociate nel tesseramento di un giocatore appartenente a altra federazione.

Volendo individuare un dies a quo per il deposito del contratto, esso non può che essere identificato non certo con la data della stipula del medesimo, ma con la data in cui detto contratto è diventato “rilevante” per l’ordinamento federale e quindi, in concreto, con il 25 giugno 2018, che è la data in cui la SSC Napoli Spa ha conferito mandato al sig. Calderon (che, all’uopo, si era anche registrato presso la FIGC) “ per l’opera di assistenza e rappresentanza relativamente i) al tesseramento del Calciatore con la SSC Napoli Spa nel corso della prima finestra di tesseramenti prevista dalla FIGC per la stagione sportiva 2018-2019 e nel rispetto della normativa FIGC e FIFA in materia; ii) alla stipula, nel rispetto delle norme e regolamenti FIGC, FIFA e statuali, di un contratto di prestazione sportiva ex L. 91/1981, con il Calciatore, nonché di un contratto di cessione del diritto di utilizzazione dell’immagine ed una scrittura integrativa e specificativa del contratto di lavoro sportivo validi fino al 30 giugno 2023”.

Parimenti, nella stessa data, allegata al Contratto di Rappresentanza, le parti hanno sottoscritto la cd. Dichiarazione di Trasparenza, depositandola presso la FIGC, con la quale il Sig. Alvaro Torres Calderon, il Calciatore e la SSC Napoli Spa riconoscevano che, nelle trattative tra la Società e l’Atleta, l’Agente Sportivo agiva nell’interesse di entrambi i contraenti.

Orbene, la circostanza che la parti abbiano conferito incarico congiunto all’Agente Sportivo, ratificandone l’operato, non esimeva il calciatore e il dirigente della SSC Napoli dal depositare anche il contratto di rappresentanza tra calciatore e procuratore, che ben poteva essere quello firmato il 2 novembre 2017 come pure uno stipulato ad hoc per la trattativa italiana.

La circostanza che ciò non sia avvenuto e che sia stata considerata sufficiente la “dichiarazione di trasparenza” sopra indicata, è il fatto che la PF ha correttamente valutato come violativo del Regolamento, il quale, senza eccezione alcuna, contempla la necessità che siano censiti i rapporti tra calciatori e procuratori o tra procuratori e squadre, a maggior ragione se, come risulta dai documenti e come pure indicato dalle parti, il sig. Calderon si era persino registrato ufficialmente nel registro ex art. 4 Regolamento al fine di concludere la trattativa tra il suo assistito e il Napoli Calcio.

9.2. In sintesi, non si può ritenere che le parti si siano volutamente assoggettate al Regolamento per una parte e per l’altra parte se ne siano legittimamente tenute fuori.

In questa sede, infatti, ciò che rileva è semplicemente l’avere o meno seguito le regole, a prescindere dalle possibili ragioni soggettive o dalla prospettata, ma errata, circostanza che il Regolamento non si ritenesse applicabile a calciatori non tesserati: è il fatto stesso che le parti abbiano registrato il contratto di rappresentanza tra Società e Agente e che si sia firmata la dichiarazione di trasparenza, a rendere pressoché automatico anche l’obbligo di registrazione di un accordo tra calciatore e procuratore.

Si tratta, a voler dirlo diversamente, di una endiadi, nella quale l’applicazione del Regolamento da un lato, non poteva non imporre la sua applicazione dall’altro.

10. Va ritenuta inconferente la censura relativa alla inapplicabilità dell’art. 2 comma 2 CGS, che è entrato in vigore il 1 luglio 2019 e quindi ben dopo l’entrata in vigore del Regolamento SPS che è del 1 aprile 2015.

L’assoggettabilità delle parti del presente giudizio al principio di cui alla disposizione indicata è comunque sancita dal comma 5 dell’art. 1 bis del Codice di Giustizia sportivo, all’epoca vigente, che vincola alla osservanza delle norme contenute nel Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.

Non vi è dubbio che l’attività di un procuratore sportivo che conduca trattative per un calciatore, ancorchè straniero, con una società assoggettata alla FIGC, quale è il Napoli Calcio, sia rilevante per l’ordinamento federale.

Ma anche a voler aderire alle tesi della difesa dei reclamanti, che prospetta che in base all’art. 3 del contratto firmato da Fabian Ruiz il 5 luglio 2018 costui sarebbe assoggettato alle regole federali solo da quel momento, resta il fatto che ben doveva il contratto di rappresentanza essere depositato in Federazione, anche successivamente.

Il deferimento, infatti, non indica la violazione di un termine di deposito del contratto, ma va a sindacare l’omesso deposito di qualsivoglia accordo procuratorio tra calciatore e agente, in relazione alle trattative e al contratto poi firmato con il Napoli Calcio.

Comunque la si metta, l’omissione c’è ed è insanabile, nonostante la difesa dei reclamanti abbia cercato di ancorarla alla non applicabilità alle parti delle regole federali e in particolare dell’art. 5 5. del Regolamento: se pure fosse vera la tesi proposta, resta il fatto che dopo la stipula del contratto del luglio 2018, nulla ostava al deposito del contratto di rappresentanza precedentemente stipulato.

11. La sentenza del TNF va quindi confermata integralmente, avendo perfettamente essa colto la necessità del deposito del contratto, la impossibilità di equiparazione del contratto di rappresentanza tra la SSC Napoli e il Sig. Calderon con il contratto di rappresentanza tra il calciatore Fabian Ruiz Peña e il Sig. Calderon (richiamando la sottoscrizione da parte del calciatore della dichiarazione di trasparenza nella quale si dava atto che il Sig. Calderon rappresentava, nella vicenda, sia la Società sia il calciatore), la non equipollenza – ai fini del Regolamento- tra la mera “ notizia” del contratto e il suo deposito nelle forme previste dal regolamento medesimo.

La sentenza ha anche messo in evidenza che la trattativa era stata ammessa dal calciatore in fase di audizione e che il mancato deposito è dovuto, probabilmente, a un errore.

Se anche fosse, non vi è modo per questa Corte di ritenere scusabile quanto avvenuto.

Il sistema dei rapporti tra procuratori e calciatori, tenuto conto dell’ormai avvenuta liberalizzazione dell’attività, si basa sul controllo, a valle, della Federazione sui contratti di rappresentanza stipulati: il cardine di tale sistema è, appunto, il deposito obbligatorio di detti contratti, senza eccezione alcuna e con modalità che sono uguali per tutti i soggetti che interagiscono con l’ordinamento federale, a prescindere dal fatto che siano tesserati o no.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Maria Barbara Cavallo                                                   Mauro Mazzoni

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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