F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 056/CSA pubblicata il 05 Novembre 2021 – A.S.D. Team Altamura
Decisione n. 056/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 047/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Stefano Agamennone - Componente (relatore)
Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 047/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Team Altamura in data 14.10.2021,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale della LND, C.U. n. 29 del 13.10.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21 ottobre 2021, l’avv. Stefano Agamennone;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.S.D. Team Altamura, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Alessio Ziello, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND (cfr. Com. Uff. n. 29 del 13.10.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Audace Cerignola/Team Altamura del 10.10.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per aver colpito a gioco fermo un calciatore avversario con una gomitata alla schiena”
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta.
La società Team Altamura ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa, rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.
Secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta. Evidenzia la società Altamura nel proprio reclamo l’assoluta mancanza di vis lesiva da parte del calciatore squalificato, perché lo stesso non avrebbe avuto alcun intento lesivo dell’incolumità fisica dell’avversario. Il comportamento del sig. Ziello sarebbe da collegare a due episodi violenti dei quali sarebbero stati vittime i suoi compagni di squadra. Lo Ziello, nell’intervenire in loro soccorso, avrebbe appoggiato le mani (non il gomito) sulla schiena dell’avversario, la cui caduta sarebbe avvenuta in conseguenza del parapiglia venutosi a creare.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.
Il Sig. Giuseppe Rispoli, arbitro della gara Audace Cerignola/Team Altamura del 10.10.2021, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando di non aver ravvisato violenza, ma vigoria, nel colpo inferto da parte del calciatore espulso.
Ai fini della decisione della presente controversia, non si può, quindi, che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.
Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare conseguentemente a questa Corte eccessivamente afflittiva.
Infatti, il gesto del calciatore dell’Altamura, come confermato dal direttore di gara nel corso della sua audizione, non aveva alcun intento violento e non ha arrecato danno alcuno al calciatore della squadra del Cerignola.
Per tale motivo la condotta del calciatore della società reclamante deve essere considerata gravemente antisportiva e non anche violenta.
Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società A.S.D. Team Altamura deve essere quindi accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Agamennone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce