F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 058/CSA pubblicata il 05 Novembre 2021 – F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.-Calc. Bruzzaniti Giovanni
Decisione n. 058/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 043/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino Presidente
Maurizio Borgo - Componente
Mauro Sferrazza - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 043/CSA/2021-2022 proposto dalla F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 69/DIV del 12 ottobre 2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.10.2021, Mauro Sferrazza e uditi gli Avv.ti Alex Casella e Christian Peretti per la parte reclamante; Sentite le spontanee dichiarazioni del calciatore Sig. Giovanni Bruzzaniti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta, in esito alla gara Pro Vercelli c. Feralpisalò, disputatasi il 9 ottobre 2021, dal Giudice sportivo della Lega Pro.
Il suddetto G.S. ha così motivato il proprio provvedimento:
“per aver, al 45° più 7° del 2° Tempo Regolamentare, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, a seguito di una sua decisione, correndo verso di lui, avvicinandosi minacciosamente allo stesso, tentando per due volte di tirargli il braccio e pronunciando più volte parole offensive nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione”.
Parte reclamante, in sede di preannuncio di reclamo, ha ritualmente chiesto gli atti relativi al procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto, tempestivamente, pervenire i motivi di reclamo.
Parte reclamante contesta la determinazione della sanzione, che ritiene mancare «di proporzionalità ed adeguatezza» e difettare nella «concreta considerazione di alcuna circostanza attenuante».
Dato atto della «infelice condotta del proprio tesserato» la società reclamante deduce come «la stessa sia avvenuta per frustrazione e nel mezzo della trans agonistica, allorquando la partita volgeva di fatto al termine (si era al 98° minuto di gioco) ed il risultato era ormai certo stante le due reti di differenza tra le squadre in campo». Orbene, la reclamante ritiene che detta circostanza, unitamente all’elemento della «giovanissima età del calciatore - appena 21enne», possa essere adeguatamente valorizzata da questa Corte ai fini della rideterminazione e del contenimento della squalifica.
In tal ottica evidenzia, la reclamante, come il G.S. abbia qualificato «la condotta del Bruzzaniti quale <gravemente antisportiva> ex art. 36 co. 1 lett. B C.G.S. Del pari, ha riferito che la squalifica per n. 4 giornate fosse stata determinata in applicazione <degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione>. Ne discende che parrebbe esser stata operata un’equivalenza tra una presunta continuazione e le attenuanti ritenute applicabili nel caso de qua».
Il Pro Vercelli contesta «qualsivoglia continuazione nel comportamento perpetrato dal tesserato, posto che il medesimo cercava di attirare l’attenzione dell’arbitro, infelicemente toccandogli un braccio e nel contempo rivolgendosi al medesimo in male modo, si osserva come tale azione possa rientrare nella sua interezza nella fattispecie di cui all’art. 36 co. 1 lett. B», con la conseguenza che «la contestazione della congetturata continuazione, operata dal G.S.», sarebbe «errata ed infondata».
Del resto, prosegue la reclamante, «nella disposizione dedicata alle circostanze aggravanti non è menzionata una norma analoga (a quella delle attenuanti, n.d.r.), che potrebbe, in presenza di <ulteriori circostanze>, provocare un incremento della pena finale. Il G.S. ha ritenuto applicabile una circostanza attenuante ma erroneamente ha ritenuto di equipararla ad una ipotetica continuazione.
Tale operazione di bilanciamento è errata. Il C.G.S. prevede tale ipotesi nella sola ipotesi di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti. In estrema ipotesi, potrebbe tenersi conto di un’eventuale recidiva – proprio perché menzionata nell’art. 12.
Atteso che il G.S. riconosce la sussistenza di un’attenuante (seppur senza precisarla) è logico ed evidente che la previsione della squalifica per n. 4 giornate è sbagliata.
Tale numero di giornate è invero la previsione base – senza diminuzioni – prevista dall’art. 36 co. 1 lett B.
La sanzione dovrebbe quantomeno prevedere una riduzione a n. 3 giornate».
Con un secondo motivo di gravame la società reclamante deduce erronea qualificazione della condotta quale gravemente antisportiva.
«In verità», evidenzia la società Pro Vercelli, «stante la mancanza di qualsivoglia violenza nel contatto, come desumibile dal referto arbitrale la stessa potrebbe ritenersi meramente ingiuriosa ed irriguardosa, e come tale punibile con n. 2 giornate di squalifica ex art. 36 co. 1 lett. B.
La mancanza di violenza nell’azione del Bruzzaniti, posto che si è limitato a tirar il braccio del direttore di gara denota un’assenza di intenzionalità di recar nocumento».
Da ultimo, la società reclamante «pone in luce il ravvedimento del giovane calciatore autore della biasimevole condotta.
Bruzzaniti chiede di poter rendere una breve dichiarazione innanzi codesta On.le Corte onde rammostrare il di lui pentimento per l’oltraggiosa azione posta in essere nei confronti del Sig. arbitro, nonché per porgere le scuse per tale condotta offensiva nei confronti dell’arbitro».
Così, quindi, chiede e conclude la reclamate F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.
«IN VIA PRINCIPALE: ridurre la squalifica irrogata al tesserato Bruzzaniti Giovanni a n. 2 giornate in ragione dell’applicazione delle plurime circostanze attenuanti esposte in narrativa;
- IN VIA SUBORDINATA: rideterminare la squalifica irrogata in n. 3 giornate;
- IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA SUBORDINATA: disporre la squalifica di 2 giornate con l’applicazione della sanzione pecuniaria pari ad € 500,00».
Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 22.10.2021, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Alex Casella, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità insistendo per la rideterminazione della sanzione.
Il ricorso è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento, per i seguenti motivi.
La motivazione della decisione del Giudice sportivo appare conforme alle risultanze in atti. Il direttore di gara così scrive nel proprio referto di gara: «con il pallone non in gioco e a seguito di una decisione arbitrale (espulsione del compagno di squadra) si avvicinava minacciosamente verso di me e tentava per ben due volte di tirarmi il braccio (prima il sinistro, poi il destro) nel tentativo di farmi girare verso di lui e subire le sue proteste. Nello stesso momento inveiva verso di me pronunciando per più volte le seguenti parole: “ma che cazzo fai”».
Orbene, non nutre dubbio alcuno, questa Corte, che il G.S. ha correttamente qualificato la condotta per cui è giudizio come gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro. Il calciatore di cui trattasi tenta per ben due volte di tirare il braccio dell’arbitro, utilizzando, nel contempo, linguaggio e gesti ingiuriosi od offensivi. A tale qualificazione corrisponde la sanzione base della squalifica di quattro giornate effettive di gara, ai sensi della previsione di cui all’art. 36, comma 1, lett. B, CGS, che così recita:
«1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a)per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;
b)per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico».
Tale sanzione (base), nel caso di specie, ben avrebbe potuto essere aggravata, atteso che il complessivo comportamento irriguardoso tenuto dal calciatore Giovanni Bruzzaniti nei confronti del direttore di gara si connota anche per il fare, reiterato, tanto minaccioso, quanto offensivo.
È presumibile, tuttavia, ritenere, atteso l’espresso riferimento del provvedimento del G.S. alle circostanze attenuanti ed alla continuazione, che tale aumento di pena sia stato, appunto, assorbito dalla ritenuta continuazione. In altri termini, la connotazione, minacciosa e/o ingiuriosa, che caratterizza il comportamento del calciatore di cui trattasi, è stata valutata quale mera “continuazione” rispetto alla condotta già di per sé gravemente antisportiva e non già quale ulteriore atteggiamento da valorizzare ex se ai fini di un aumento di sanzione.
Complessivamente, dunque, considerata la condotta in esame la sanzione della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara appare del tutto congrua. Per l’effetto, il reclamo non può trovare accoglimento e merita rigetto.
P.Q.M.
respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Sferrazza Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce