F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 49/TFN – SD del 27 Ottobre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 1991/766pf20-21/GC/ac del 29 settembre 2021 nei confronti del Sig. Massimiliano Cassaro – Reg. Prot. 34/TFN-SD

Decisione/0049/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0034/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Amedeo Citarella – Componente;

Valentina Ramella – Componente (Relatore);

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 21 ottobre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.1991/766pf20-21/GC/ac del 29 settembre 2021 nei confronti del Sig. Massimiliano Cassaro,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 29.9.2021 il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il signor Massimiliano Cassaro, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’Albo tenuto presso il Settore Tecnico FIGC, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. e dell’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC per aver prestato attività calcistica a favore della Società Sport Club Molassana Boero A.S.D. 1918 durante i corsi di tecnica calcistica organizzati dal Sig. Marco Bracco e tenutisi, quanto meno, in data 17 e 24 aprile 2021, nonché per analoghi a favore della Società S.C.D. Ligorna 1922 per analogo corso tenutosi in data 6 aprile 2021, nonché a favore della Società A.C. Internazionale Genova per analoghi corsi tenutisi nel mese di aprile 2021, in costanza di tesseramento per la stagione 2020-2021 per la Società Rapallo Ruentes 1914 Rivarolese.

Nei termini di rito il deferito depositava memoria difensiva sottolineando, in principalità, l’assenza di rilevanza disciplinare della condotta contestata ed eccependo, in via subordinata, l’invalidità del deferimento per assenza nel procedimento di litisconsorti necessari rispetto all’ipotesi accusatoria.

Il dibattimento

All’udienza del 21.10.2021, il rappresentante della Procura Federale insisteva nel deferimento, chiedendo l’irrogazione della sanzione di cui al verbale.

La difesa del deferito illustrava ulteriormente l’eccezione in rito e le motivazioni di cui alla memoria in atti, concludendo per la ritrasmissione degli atti alla Procura Federale per l’integrazione del contraddittorio e, in ogni caso, per il proscioglimento.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, sentite le parti comparse, osserva.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione processuale sollevata dalla difesa che ritiene sussistere un’ipotesi di “invalidità” del deferimento (cfr. mem. sub par. B). Per la difesa gli atti dovrebbero essere restituiti alla Procura Federale per la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dei rappresentanti delle Società indicate nell’incolpazione, senza il concorso dei quali la condotta contestata non potrebbe ritenersi realizzabile.

Va sul punto anzitutto osservato che il Codice di giustizia sportiva riserva al Procuratore Federale l’esercizio dell’azione disciplinare mediante l’atto di deferimento, ove all’esito delle indagini esperite questi non si determini a richiederne l’archiviazione.

Il Codice non prevede alcuna sanzione, tantomeno di improcedibilità o nullità, per il caso in cui il deferimento non sia stato disposto, per qualunque ragione, nei confronti di tutti i soggetti ipoteticamente concorrenti nella medesima violazione, tantomeno un potere del Tribunale di sindacare o integrare le scelte della Procura.

L’assenza ipotetica nel procedimento di taluno dei concorrenti in una violazione prevista dal Codice non può neppure essere ricondotta alla violazione dei principi del processo sportivo di cui all’art. 44 C.G.S., non incidendo detta assenza nè sul diritto di difesa rispetto alla violazione contestata, nè sul contraddittorio tra accusa e difesa o su altro principio tra quelli specificamente richiamati.

Per ciò solo, dunque, l’eccezione proposta risulta palesemente infondata.

Con riguardo al caso di specie, va poi aggiunto che quella contestata è una violazione propria del tecnico, consistente nell’aver svolto attività tecnica in favore di società diversa da quella per la quale è tesserato, in violazione dell’art. 40 del relativo Regolamento.

Detta condotta non prevede necessariamente il concorso di altri soggetti, atteso che è ben possibile che la società beneficiaria dell’attività del tecnico già tesserato non abbia diretta conoscenza della relativa situazione.

Da ciò deriva l’irrilevanza, ai fini della valutazione della posizione del deferito, dell’assenza di altri soggetti nel presente procedimento.

Peraltro, dagli atti acquisiti emerge anche come l’attività di indagine della Procura Federale abbia compreso l’audizione dei rappresentanti delle varie Società, dal che si desume che la relativa posizione sia stata comunque valutata.

Nel merito, va osservato che dagli atti allegati al deferimento emerge la partecipazione del deferito, allenatore di base iscritto all’Albo tenuto presso il Settore Tecnico FIGC e tesserato per la Società Rapallo Ruentes 1914 Rivarolese, ad alcuni corsi di tecnica individuale per giovani calciatori, in costanza di detto tesseramento, a far tempo dal mese di gennaio 2021.

Detti corsi, realizzati da vari enti di promozione sportiva riferibili al signor Marco Bracco, tra i quali la A.S.D. Open Sport, risultano essere stati svolti presso i campi di varie Società, nonchè pubblicizzati in locandine, anche sui social, nelle quali il signor Cassaro era espressamente indicato tra i “tecnici” che avrebbero assistito i giovani calciatori.

Lo stesso deferito, peraltro, ha ammesso la circostanza nel corso dell’audizione del 18.6.2021, specificando tuttavia di aver svolto l’attività contestata nella diversa qualità di tesserato per la A.S.D. Open Sport del citato Bracco e non per conto delle Società ospitanti.

Per quel che rileva in questa sede risulta provato che il signor Cassaro abbia partecipato a corsi di tecnica individuale calcistica rivolti a giovani calciatori tesserati per due società affiliate FIGC, la Sport Club Molassana Boero A.S.D. 1918 e la A.C. Internazionale Genoa.

Quanto allo Sport Club Molassana Boero, è stata acquisita in atti la locandina dei corsi nella quale, oltre all’indicazione del deferito tra i “tecnici” messi a disposizione per l’evento, campeggia lo stemma della Società e non vi è alcuna indicazione alla possibilità per ragazzi “esterni” alla stessa di potevi partecipare.

L’evento, inoltre, è stato ampiamente pubblicizzato sulla pagina facebook della Società, con immagini ritraenti il deferito nel corso dell’attività, nonchè commenti dai quali si desume con chiarezza che l’attività tecnica svolta fosse rivolta ai relativi tesserati (ad es. “Con piacere possiamo confermarvi che da sabato prossimo (…) i tesserati della Scuola calcio Molassana Boero delle leve … potranno partecipare agli stages…”).

Sentito in data 9.6.2021 (cfr. verb. cit.), il Presidente della Società ha peraltro confermato che i suoi giovani tesserati avevano partecipato ai corsi organizzati dal signor Bacco, precisando che l’iniziativa era nata dalla volontà dei genitori dei ragazzi che avevano espresso la volontà che i loro figli potessero svolgere l’attività sportiva anche “con un allenatore esterno”. Ha quindi aggiunto che i corsi si sono tenuti in data 17 e 24 aprile 2021 e che per la realizzazione degli stessi egli ha avuto rapporti unicamente con Bracco e l’ente allo stesso riferibile, senza contatti con i relativi collaboratori.

Quanto alla A.C. Internazionale Genoa, in sede di audizione, il suo Presidente ha confermato l’organizzazione di “lezioni di tecnica individuale per i nostri tesserati presso il nostro campo, tra il mese di aprile e maggio” (cfr. verb. 10.6.2021), aggiungendo di aver pensato di offrire loro in tal modo un’opportunità e che a dette lezioni aveva partecipato il signor Cassaro (individuato come “Max”).

Le evidenze sopra richiamate consentono di affermare che nelle occasioni citate l’odierno deferito abbia svolto attività tecnica in favore di società affiliate alla FIGC, contravvenendo al disposto dell’art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico che vieta, nel corso della medesima stagione sportiva, di “svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse”.

Sul punto è destituita di fondamento l’argomentazione difensiva per cui l’attività del Cassaro sarebbe stata svolta non quale tesserato FIGC ma quale tesserato della A.S.D. Open Sport, non affiliata alla FIGC ma facente parte degli Enti di Promozione Sportiva del CONI.

E ciò per l’ovvia ragione che, indipendentemente dall’ente organizzatore dell’evento e dalla legittimità degli eventi da questo realizzati, l’attività tecnica del deferito si è rivolta ed è stata effettuata in favore di almeno due affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, situazione nella quale sussisteva in capo al (solo) tecnico tesserato il vincolo di cui alla norma regolamentare richiamata e che è stato così più volte violato.

Per tali motivi va affermata la responsabilità del deferito per le violazioni allo stesso ascritte con riguardo all’attività svolta nell’ambito dei corsi in favore della Sport Club Molassana Boero A.S.D. 1918 e la A.C. Internazionale Genoa.

Diversamente, ritiene il Tribunale non raggiunta la prova della responsabilità del Cassaro con riferimento all’ultima condotta oggetto di deferimento, relativa al corso tenutosi presso il campo della S.C.D. Ligorna 1922.

Sul punto, ancorchè risulti che effettivamente il deferito, anche per sua stessa ammissione, preso parte all’iniziativa, dalle dichiarazioni del legale rappresentante della Società e dalla documentazione da questi depositata, emerge unicamente la concessione del campo ad uno degli enti riferibili al signor Bracco, senza alcun coinvolgimento della Società. Anche la locandina dell’evento in questione depone in tal senso, poiché riporta espressamente la possibilità di partecipazione all’evento come riferita genericamente a tesserati FIGC “e non”.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene equa la sanzione della squalifica nella misura di cui al dispositivo.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del Sig. Massimiliano Cassaro la sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 27 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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