F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51/TFN – SD del 03 Novembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2124/109pf21-22/GC/gb del 4 ottobre 2021 nei confronti del Sig. De Sarlo Antonio e della società Imolese Calcio 1919 Srl – Reg. Prot. 35/TFN-SD

Decisione/0051/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0035/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Giuseppe Rotondo – Vice Presidente;

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore);

 Amedeo Citarella – Componente;

Valentina Ramella – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 28 ottobre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2124/109pf21-22/GC/gb del 4 ottobre 2021 nei confronti del Sig. Antonio De Sarlo (n.q. di Amministratore Unico e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società Imolese Calcio 1919 Srl e n.q. di socio, Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società ADJ 13 Promotion Srl, acquirente del 100% delle quote dell’Imolese Calcio 1919 Srl, all’epoca dei fatti, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse dell’Imolese Calcio 1919 Srl), e della società Imolese Calcio 1919 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Procuratore Federale, con atto prot. 2124/109pf21-22/GC/gb del 4 ottobre 2021, preceduto da rituale comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS, ha deferito innanzi a questo Tribunale i seguenti soggetti:

- De Sarlo Antonio nella duplice qualità di amministratore unico e legale all’epoca dei fatti, della società Imolese Calcio 1919 S.r.l., nonché di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società ADJ 13 Promotion S.r.l. acquirente del 100% delle quote dell’Imolese Calcio 1919 S.r.l. per la violazione:

A) nella prima delle due qualità sopra indicate, degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società Imolese Calcio 1919 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. Procura Federale (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento al sig. De Sarlo Antonio nella qualità di socio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società ADJ 13 Promotion S.r.l. acquirente del100% delle quote sociali dell’Imolese Calcio 1919 S.r.l., una attestazione bancaria, inerente ai “requisiti di solidità finanziaria” conforme alle previsioni dell’art. 20 bis, comma 3, lett. A1), punti ai), aii) e contenente la dichiarazione di cui al punto aiii), e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva affinché il sig. De Sarlo Antonio ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali dell’Imolese Calcio 1919 S.r.l.; B) nella seconda qualifica rivestita, degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. per aver depositato, una attestazione bancaria, inerente ai “requisiti di solidità finanziaria” non conforme alle previsioni dell’art. 20 bis, comma 3, lett. A1), punti ai) e aii) e priva dell’attestazione di cui al punto aiii), con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art.20 bis, comma 3, delle N.O.I.F.;

- la Società Imolese Calcio 1919 S.r.l.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento dei legali rappresentanti al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento dell’acquirente delle quote dell’imolese Calcio 1919 S.r.l., al momento della commissione dei fatti nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata nonché a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del C.G.S..

La fase istruttoria

Il procedimento è stato aperto su segnalazione del Presidente Federale del 27 agosto 2021 con la quale è stato trasmesso l’esito del parere reso dalla commissione consultiva nominata ex art. 20 bis commi 5 e 6  delle NOIF per l’accertamento  della sussistenza dei requisiti richiesti in capo agli acquirenti di quote o azioni societarie delle società di calcio professionistiche, per effetto dell’acquisizione dell’intero capitale sociale della società Imolese Calcio 1919 S.r.l  da parte della società ADJ 13 Promotion S.r.l. della quale l’odierno deferito è amministratore unico e legale rappresentante.

La Commissione, in particolare ha rilevato che la società Imolese Calcio ha prodotto, a comprova dei requisiti di solidità finanziaria previsti dall’art. 20 bis delle NOIF, una lettera della Banca Popolare di Bari, filiale di Battipaglia del 22 luglio 2021, che non risultava conforme a quanto richiesto dalla normativa federale con riferimento in ordine al terzo comma, lettere ai) e aii) del cennato articolo, nonché priva dell’attestazione di cui al terzo comma, lettera aiii), volta a garantire il merito creditizio degli acquirenti in relazione all’attività professionale o di impresa dagli stessi svolta.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale ha ritualmente notificato la comunicazione di conclusione indagini a seguito della quale nessuno degli odierni deferiti ha inteso presentare memoria ovvero essere audito ed ha proceduto a notificare il deferimento in oggetto.

La fase predibattimentale

Per i ricorrenti, si è costituito nei termini l’Avv. Cesare Di Cintio il quale, con un’unica memoria difensiva, ha evidenziato l’assenza di alcuna condotta illecita del proprio assistito.

In particolare ha ripercorso i fatti di causa, evidenziando, che le condotte contestate si sostanzierebbero, nell’assenza dell’attestazione relativa al cd. “merito creditizio” che avrebbe dovuto essere resa dall’istituto di credito.

Dopo aver affermato che non sono richieste specifiche modalità per il cennato adempimento, ha sottolineato che, nel caso di specie, dopo aver più volte sollecitato l’istituto bancario ancor prima della sottoscrizione dell’atto di cessione delle quote societarie e, successivamente in data 20 luglio 2021, il Signor De Sarlo riceveva una comunicazione telefonica dalla banca nella quale gli veniva precisato che la dichiarazione sarebbe stata resa, ma che non avrebbe riportato espressamente nulla sul merito creditizio trattandosi implicitamente di una conseguenza logica di quanto riportato nella dichiarazione presentata e che per ragioni interne, previste nei protocolli della banca stessa, non si era potuto procedere con la sottoscrizione della dichiarazione nelle modalità richieste dalla FIGC.

Secondo la difesa la circostanza che la banca abbia dichiarato che il soggetto è classificato come adempiente e che opera su conti correnti attivamente e senza anomalie, confermerebbe la sussistenza del merito creditizio.

Dopo aver ripercorso il significato, anche giuridico del “merito creditizio” e la sua genesi a livello europeo ha insistito sulla libertà concessa dall’ordinamento alle singole banche relativa alle modalità con le quali valutare la meritorietà o meno di un cliente. Ha invocato, poi, al riguardo, la circostanza che l’istituto bancario, ad ottobre, ha proceduto a rilasciare la dichiarazione nelle modalità richieste dalla FIGC, la qual cosa dimostrerebbe l’affidabilità del proprio assistito.

Ribadendo, pertanto, che il documento rilasciato a luglio possedeva tutti i requisiti richiesti dalla normativa federale, ha posto l’accento anche sulla condotta tenuta dalla società acquirente che ha attuato ogni strumento idoneo ad ottenere il documento richiesto dalla FIGC e che il mancato rilascio è stato determinato esclusivamente dai protocolli interni della Banca.

Con riferimento, poi, alla condotta contestata al De Sarlo in qualità di amministratore della Imolese S.r.l., ne ha evidenziato la palese contraddittorietà in quanto, secondo quanto riportato in deferimento, risponderebbe nella duplice veste di soggetto.  Ha, infine ed in subordine, invocato la valutazione delle condotte tenute nel caso concreto al fine di debitamente modulare l’irrogazione delle eventuali sanzioni onde limitarne la portata.

Il dibattimento

Alla riunione del 28 ottobre 2021, il rappresentante della Procura Federale, dopo aver evidenziato la ratio della contestazione formulata al De Sarlo con riferimento al duplice ruolo rivestito, ha insistito per l’accoglimento del deferimento, chiedendo l’irrogazione della sanzione di sette mesi di inibizione a carico del Sig. De Sarlo Antonio e di due punti di penalizzazione a carico della società Imolese S.r.l..

L’Avv. Di Cintio, per i deferiti, ha illustrato quanto già ampiamente dedotto in memoria, concludendo come in atti.

La decisione

Il Tribunale ritiene che gli odierni deferiti vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento nei termini di seguito esposti.

Come già ampiamente statuito da questo Tribunale con la recentissima decisione n. 42 del 4 ottobre 2021, una fra le ragioni che hanno condotto il legislatore federale a modificare, nei termini attuali, la disciplina sugli obblighi di comunicazione degli acquirenti di partecipazioni sociali è quella di rendere le verifiche più rapide ed efficaci.

Tale finalità è chiaramente indicata anche nel comunicato ufficiale n. 221/A che sul punto afferma “… considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell’ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti…”.

In tale ottica, l’art. 20 bis delle NOIF non lascia alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti e un predefinito quadro sanzionatorio che consegue anche per effetto del mancato rispetto della tempistica ivi indicata.

L’art. 20 bis comma 4, infatti recita testualmente “…La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”.

Fa da eco la successiva disposizione prevista al comma 5 dell’art. 20 bis che non consente alla Commissione consultiva ed al Presidente Federale di esaminare e prendere in considerazione i documenti pervenuti dopo la scadenza del “primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4”.

Il quadro così delineato si chiude con le previsioni sanzionatorie di cui all’art. 32, comma 5 e 5 bis del CGS FIGC.

Ciò premesso, il Collegio rileva che, come correttamente rilevato dalla Commissione consultiva di cui all’art. 20 bis comma 5 delle NOIF il Sig. De Sarlo ha depositato, con riferimento ai requisiti relativi alla solidità finanziaria, un documento sicuramente non rispondente a quanto richiesto dalla normativa federale.

Infatti, in primo luogo la lettera della Banca Popolare di Bari – Filiale di Battipaglia del 22 luglio 2021 non contiene l’attestazione riguardante la circostanza di non aver intrattenuto con l’acquirente o con società allo stesso riconducibili rapporti non classificati a sofferenza (bad loans).

Al riguardo, sul punto specifico, la dichiarazione della banca testualmente recita “…che il Sig De Sarlo intrattiene rapporti con il nostro istituto rapporti dal 12 gennaio 2021, rapporto non classificato ad inadempienza probabile (unlikely to pay)”.

Da un lato la sostanziale differenza fra rapporti ad inadempienza probabile e quelli a sofferenza (caratterizzati da un livello più elevato di rischio), dall’altro la evidente poca chiarezza dell’affermazione sopra indicata induce a ritenere non ottemperata la condizione di cui all’art. 20 bis comma 3 lett. ai) delle NOIF.

Sotto altro profilo è del tutto carente la dichiarazione di cui alla successiva lett. aii) dell’articolato normativo.

Quanto, infine alla dichiarazione circa la sussistenza del cd. “merito creditizio”, sulla quale si è incentrata la difesa dei deferiti, non può condividersi la tesi secondo la quale, sulla scorta di quanto asseritamente sostenuto dalla banca dichiarante, la sussistenza di un rapporto di conto corrente in basi attive, privo di anomalie, implicherebbe automaticamente il godimento di merito creditizio dell’acquirente.

Dalla semplice lettura dell’art. 124 bis del Testo Unico Bancario appare evidente che l’obbligo del finanziatore di valutare il merito creditizio deve basarsi su una serie di informazioni adeguate che non possono basarsi esclusivamente sulla mera esistenza di un conto corrente attivo; non a caso il legislatore ha addirittura autorizzato il finanziatore a consultare banche dati pertinenti, al fine di evitare, casi di sovraindebitamento del soggetto finanziato.

Ritiene, pertanto, il Collegio che, sotto diversi profili, l’odierno deferito non abbia ottemperato agli obblighi imposti dalla disciplina federale.

Non rilevano, in questa sede i rapporti intercorsi fra la banca dichiarante ed il deferito al fine di ottenere la richiesta dichiarazione, né la circostanza che la banca, nei propri protocolli interni non prevedesse la predisposizione di siffatte dichiarazioni.

Il Collegio evidenzia che le dichiarazioni richieste non sono contenute in moduli prestampati della FIGC ma sono espressamente richieste, nei termini tassativamente ivi indicati, dalla normativa federale; sotto altro profilo rileva che la medesima dichiarazione è stata fornita, senza alcuna evidente contestazione, sia da altro istituto bancario sia, sebbene tardivamente, dalla stessa banca, sintomo evidente che non vi fosse alcun elemento particolare ostativo al suo rilascio.

Attesa la tassativa indicazione delle disposizioni federali sopra citate, non può prendersi in considerazione la dichiarazione della banca datata 12 ottobre 2021 e depositata in giudizio dalla difesa in quanto palesemente tardiva rispetto alla tempistica di cui all’art. 20 bis delle NOIF, avendo la normativa federale dato rilevanza non solo all’aspetto sostanziale ma anche a quello formalistico procedurale, in ragione anche delle specifiche conseguenze sanzionatorie legate al mancato adempimento nei ristretti termini previsti.

Dalla condotta costituente illecito, come sopra delineata a carico del De Sarlo, ne deriva, per espressa previsione normativa, la responsabilità della società Imolese S.r.l., che deve intendersi propria, essendo la società specificamente destinataria della tassativa sanzione prevista dalla normativa federale, con assorbimento in essa della responsabilità oggettiva, pure contestata dalla Procura Federale.

Con riferimento, infine, alla responsabilità del De Sarlo nella qualità di amministratore unico del sodalizio societario, il Collegio pur condividendo, in linea di principio le esaustive argomentazioni già esposte nella recentissima pronuncia n. 42 del 4 ottobre 2021 di questo Tribunale, ritiene, per la specificità del caso, di non condividere l’impianto accusatorio formulato nei confronti del deferito, chiamato a rispondere nella duplice veste di socio acquirente e di amministratore della società calcistica acquisita, ponendosi, le condotte a lui contestate, in posizione antitetica nella concausazione dell’illecito, non potendosi pertanto, ipotizzare che il De Sarlo possa essere chiamato a rispondere per non aver vigilato su una attività che egli stesso avrebbe dovuto porre in essere.

Né appare configurabile la sussistenza, all’interno dell’ordinamento sportivo, di un obbligo di segnalazione a non meglio individuati “organi di competenza”, non essendo tipizzato uno specifico obbligo di denuncia (che nel caso di specie, fra l’altro, striderebbe inevitabilmente con il brocardo di matrice penalistica “nemo tenetur se detegere) e non rilevando, in questa sede, eventuali obblighi comunicativi di matrice civilistica.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene che debba trovare applicazione la fattispecie sanzionatoria residuale di cui all’art. 32 comma 5 del CGS FIGC.

Infatti le previsioni sanzionatorie di cui all’art. 32 comma 5 bis hanno ad oggetto l’assenza dei requisiti di onorabilità, la non veridicità delle dichiarazioni previste dall’art. 20 bis comma 2 lett. D1) e il mancato rispetto del termine dei 15 giorni per l’invio della documentazione richiesta.

La fattispecie illecita in oggetto non rientra in alcuno dei casi sopra indicati, trattandosi, invece, di documentazione inviata nei termini ma non idonea a ritenere soddisfatti gli obblighi di documentazione richiesti.

Ne deriva che, nel quadro delle sanzioni irrogabili, il Collegio ritiene eque quella di cui al dispositivo anche al fine di effettuare una graduazione delle stesse nell’ambito dei ristretti margini di discrezionalità riconosciuti dal legislatore federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • per il Sig. Antonio De Sarlo, mesi 6 (sei) di inibizione;
  • per la società Imolese Calcio 1919 Srl, ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso                                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 3 novembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 
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