F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/TFN-SVE del 29 Ottobre 2021 (motivazioni) – ASD Portuense Etrusca / USD Olimpia Quartesana – Reg. Prot. 12/TFN-SVE

Decisione/0027/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0012/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;

Giuseppe Lepore – Componente;

Cristina Fanetti – Componente;

Roberta Landi – Componente;

Gino Scaccia – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 22 ottobre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. FIGC 952758) contro la società USD Olimpia Quartesana (matr. FIGC 67397) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23 settembre 2021 (premio di preparazione del calciatore Bacilieri Matteo n. 13.3.2002 – matr. FIGC 5.776.370 – ric. 72),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 19 maggio 2021, l’ASD Portuense Etrusca adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna dell’USD Olimpia Quartesana al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore Bacilieri Matteo.

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 2/E del 23 settembre 2021, la Commissione Premi respingeva il ricorso sul presupposto che l’ASD Portuense Etrusca, alla data di sottoscrizione del vincolo, svolgeva attività di puro settore giovanile e, pertanto, non aveva diritto al premio.

Avverso tale delibera l’ASD Portuense Etrusca ha proposto rituale impugnazione evidenziando: a) che il diritto al premio di preparazione matura in capo alla società nel momento in cui si esercita l’attività di formazione e non, come sostenuto dalla Commissione Premi, con l’instaurazione del vincolo pluriennale; b) che la disciplina da prendere in considerazione per la regolazione della fattispecie sarebbe l’art. 96 NOIF nel testo antecedente l’intervento riformatore del 1° luglio 2019, non potendo il nuovo testo essere applicato in via retroattiva, in forza del generale principio di irretroattività delle leggi di cui all’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile; c) che, nel testo previgente applicabile ratione temporis, l’art. 96 NOIF riconoscerebbe il premio di preparazione “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, senza delimitarlo, come il testo in vigore dal 1° luglio 2019, alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”.

L’USD Olimpia Quartesana ritualmente notiziata del reclamo, ha depositato controdeduzioni, peraltro fuori termine.

La vertenza, discussa con le parti costituite in modalità di videoconferenza nella riunione del 22 ottobre 2021, veniva trattenuta in decisione.

Il reclamo dell’ASD Portuense Etrusca è infondato e va pertanto rigettato.

La delibera della Commissione Premi è esente da vizi ed i motivi di impugnazione risultano infondati.

Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 51/TFN-SVE del 24 giugno 2021).

Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito.

A nulla rileva, dunque, che la modifica dell’art. 96 NOIF del 1° luglio 2019 – come fondatamente sostiene la ricorrente – non possa applicarsi in via retroattiva alla fattispecie in giudizio. Ciò che unicamente rileva è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Portuense Etrusca, all’atto della costituzione del vincolo pluriennale, era affiliata al solo settore giovanile e scolastico e non alle leghe indicate nella tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. Ne consegue che la decisione della Commissione Premi è immune da vizi e da ritenersi corretta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, all’esito della Camera di  consiglio, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Portuense Etrusca e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gino Scaccia                                                           Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 29 ottobre 2021.            

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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