LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 135 LND del 02.11.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro ESPOSITO/A.S.D. F.C.GIUGLIANO 1928

RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro ESPOSITO/A.S.D. F.C.GIUGLIANO 1928

Ricorso  del calciatore Gennaro Esposito, nato ad Avellino (AV) il  10/07/1984,  residente in Airola (BN), alla Via Fossa  Rena n. 40, cod. fisc. SPSGNR84L10A509P, 

rappresentato e difeso  dall'Avv.  Nicola Paolini del  Foro di Udine

ricorrente

contro

la A.S.D.  F.C. Giugliano 1928, in persona  del Presidente  pro tempore, P. IVA 08990211214, con sede in Giugliano in Campania,

resistente

Con ricorso ritualmente notificato il 28.04/04.05.2021 e depositato mediante trasmissione a mezzo PEC in data 23.06.2021, il ricorrente esponeva:

1) di essere stato  tesserato per la stagione sportiva 2019/2020 con la società "A.S.D.  FC GIUGLIANO 1928",  militante nel   campionato di serie D, con la quale aveva sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F..

2) Detto accordo  prevedeva  un  compenso  globale annuo lordo di  Euro 10.000,00.

3) In conseguenza della nota situazione emergenziale determinata dal diffondersi del COVID 19  e dei provvedimenti conseguentemente emessi dall’Autorità, i campionati di calcio, compresi quelli dilettantistici, hanno subito una sospensione dal mese di  marzo 2020,  per venire, poi, ad essere definitivamente annullati, come da  Comunicato  Ufficiale LND 314 - C.U. 214/A  del 10.6.2020.

4) L’atleta ha comunque sempre prestato regolarmente l'attività sportiva a favore della società, fino al mese di marzo compreso, svolgendo  puntualmente gli allenamenti  con la squadra, mentre successivamente, stante la situazione rappresentata, ha proseguito gli allenamenti, ma in forma individuale e secondo le prescrizioni impartitegli dagli allenatori della società.

5) A fronte dell’accordo intercorso e dell’attività prestata dal calciatore, la A.S.D. FC  GIUGLIANO      1928  gli ha corrisposto, per  la stagione sportiva 2019/2020 l’importo di Euro 5.800,00, restando perciò l’Esposito creditore del residuo importo di  Euro 4.200,00.

6) In virtù del Protocollo d'Intesa AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento  Calcio  Femminile, pubblicato  con Circolare n. 29,  LND -  Protocollo  N.  0003447 -  U - del 22/10/2020,  le parti, in relazione alle modalità di pagamento degli importi previsti dagli accordi  economici per la stagione sportiva 2019/2020, interrotta a causa ed in conseguenza  della predetta situazione emergenziale, hanno previsto che "la Società dovrà  provvedere al   pagamento, entro la data   del 15 novembre   2020,   dell'importo pari all'80% della somma  totale netta  pattuita nell'accordo economico;  per il solo mese di marzo 2020 l'importo previsto sarà determinato  al netto delle imposte  previste  per legge e di quanto  eventualmente   percepito dal  calciatore/calciatrice a titolo di indennità  governativa ex art. 96 del Decreto  Legge 18.3.2020  n.18,  convertito con modificazioni  dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27". In considerazione di ciò, pertanto, il giocatore Gennaro  Esposito sarebbe creditore nei confronti della società della  somma di euro 2.100,00, corrispondente alla differenza tra l'importo dell'80%  da percepire (euro 8.000,00 su  10.000,00), sottratto quanto  già ricevuto dalla società (euro 5.800,00), poiché neppure ha goduto dell’indennità governativa  di euro  600,00 ex  art. 96 D.L. 18/2020.

In considerazione di quanto sopra, non avendo la società provveduto, neppure nel termine del 15  gennaio 2021, come  previsto nella menzionata Circolare n. 29 /2020, al pagamento di quanto dovuto, il Sig. Gennaro Esposito ha concluso perché la Commissione  Accordi  Economici voglia, in via principale e nel merito, condannare la società A.S.D. FC GIUGLIANO 1928 al  pagamento della somma di Euro 2.200,00, calcolata come sopra, in suo favore,  per l'attività sportiva dal medesimo svolta per la stagione sportiva 2019/2020.

7) La A.S.D. FC GIUGLIANO 1928, a mezzo PEC del 27.09.2021, comunicava che il nominativo di Gennaro Esposito non era presente nel suo tabulato del 30 giugno 2021 e di non conoscere il calciatore. Precisava, altresì, di essere stata sottoposta al controllo COVISOD al momento della presentazione della domanda di ripescaggio e che, presentate tutte le liberatorie, le venne richiesta l’integrazione con quelle di ulteriori calciatori, richiesta evasa dalla società. Ad ogni modo la A.S.D. FC GIUGLIANO 1928 dichiarava di “disconoscere” il calciatore Gennaro Esposito, salvo che ci si riferisse ad un accordo economico stipulato per la stagione 2019/2020: ritenendo, comunque, di non essere debitrice di alcuna somma.

8) Successivamente le parti hanno comunicato di essersi accordate con comunicazione trasmessa via Pec in data 5/10/2021.

In considerazione di quanto sopra, quindi, le parti hanno chiesto che venga dichiarata l’intervenuta cessazion  della  materia del   contendere.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,

preso atto di quanto dichiarato dalle parti con nota del 5/10/2021 e tenuto conto dell’intervenuta definizione della vertenza in virtù di accordo raggiunto dalle stesse, definitivamente pronunciando:

1) Prende atto delle dichiarazioni rese dalle parti, degli impegni dalle medesime rispettivamente assunti e dell’intervenuta definizione della vertenza tra le stesse;

2) dichiara cessata la materia del contendere oggetto del presente procedimento arbitrale.

3) dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

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