LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 135 LND del 02.11.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Pietro BALISTRERI/S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Pietro BALISTRERI/S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l.

Con ricorso notificato tramite raccomandata A.R. in data 26/08/2020  il signor BALISTRERI PIETRO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società S.S.D. MARSALA CALCIO a r.l. un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020, sottoscritto in data 7.08.2019 e depositato presso il competente ufficio Interregionale tesseramento in data 31.10.2019, avente ad oggetto un importo pari ad € 30.000,00.

Il calciatore ricorrente, dichiarando di aver già percepito la somma di euro 7.500,00 chiedeva, in via principale, la condanna della società al pagamento della somma di € 22.500,00; in via di subordine, la condanna della società alla minor somma di € 18.000,00; in via ulteriormente subordinata, la condanna per un importo pari ad € 16.500,00, quest’ultima spiegata in applicazione del protocollo L.N.D. / A.I.A.C.

La società si costituiva nei termini, producendo un ulteriore e successivo accordo datato 07.01.2020, sostenendo vi fosse la sottoscrizione del calciatore e avente, in tesi, efficacia novativa del rapporto.

Con successiva memoria il ricorrente disconosceva la sottoscrizione apposta  sul “secondo” accordo economico del datato 7.01.2020, insistendo per le conclusioni già rassegnate.

All’esito dell’udienza tenutasi in data 8.04.2020, la Commissione, constatato il disconoscimento del calciatore, rimetteva il fascicolo alla Procura F.I.G.C. per gli accertamenti di competenza in merito alle contestate falsità documentali riguardanti l’accordo del 7.01.2020.

L’interpellato organo Federale ritrasmetteva gli atti senza tuttavia nulla precisare in merito all’avvenuto esercizio di una delle attribuzioni contemplate dall’art. 32-ter C.G.S.

All’udienza del 15.09.2021 la trattazione della vertenza è stata differita per asserito impedimento del difensore della resistente, comunicato in limine; alla successiva adunanza del 6.10.2021, le parti hanno partecipato alla discussione, producendo anche memorie.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento con riferimento alla seconda domanda subordinata, azionata in virtù del primo accordo economico e precisata come da protocollo L.N.D. / A.I.A.C.  Infatti, la società resistente ha allegato la novazione del rapporto per effetto del secondo contratto, senza tuttavia documentare l’esistenza di un accordo economico valido e astrattamente idoneo a produrre tale effetto, tale non essendo certamente quello datato 7.01.2021 perché, in ogni caso, tale documento non risulta registrato presso il competente ufficio Interregionale di tesseramento, con conseguente inammissibilità della relativa produzione ai sensi dell’art. 25-bis, co. 3, Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la SSD MARSALA CALCIO A R.L al pagamento in favore del sig. BALISTRERI PIETRO della somma  di euro 16.500,00,  nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F. Dispone la restituzione della tassa versata dal ricorrente, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo:lnd.amministrazione@figc.it  

Trasmette gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. per il seguito di competenza.

 

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