LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 135 LND del 02.11.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Stefano MARINAI/F.C.PONSACCO 1920

RICORSO DEL CALCIATORE Stefano MARINAI/F.C.PONSACCO 1920

Con ricorso, ritualmente trasmesso a mezzo del servizio postale alla L.N.D. – Commissione Accordi Economici in data 28 aprile 2021, e in data 24/02/2021 a mezzo p.e.c. alla F.C. Ponsacco 1920 S.S.D., il sig. Stefano Marinai, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la F.C. Ponsacco 1920 S.S.D. un accordo economico. In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 7.600,00 per il periodo compreso tra gennaio e giugno della Stagione Sportiva 2019/2020, in favore del calciatore Stefano Marinai a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver ricevuto dalla società un acconto di euro 2.533,00 e di aver altresì ricevuto euro 600,00 a titolo d’indennità governativa ex art. 96 D.L. 18/2020.

Il sig. Marinai afferma di aver maturato un credito pari ad euro 2.947,00 e conseguentemente chiede che l’associazione sia condannata al versamento del medesimo importo di euro 2.947,00 a saldo di quanto dovuto, tenuto conto delle somme versate.

Il ricorrente non ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

L’associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

All’udienza tenutasi in camera di consiglio del 6 ottobre 2021, la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata,

vista la mancata costituzione dell’associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della F.C. Ponsacco 1920 S.S.D.;  dichiara accertata l’esistenza del credito del sig. Stefano Marinai essendo stato documentato l’accordo economico per la Stagione 2019/2020 per l’importo di euro 7.600,00, oltre oneri per la regolarità contributiva;

evidenzia che parte ricorrente ha correttamente tenuto conto del Protocollo d’Intesa del 25 settembre 2020, considerando l’importo di euro 7.600,00 ridotto nella misura del 20% e così, dall’importo di euro 6.080,00, ha decurtato gli acconti già corrisposti dalla società per euro 2.533,00, nonché l’indennità governativa di euro 600,00 (euro 2.947,00 = 6.080,00-2.533,00600,00).

visto l’inadempimento incontestato quantificato nella minor somma di euro 2.947,00, così come indicato nella parte motiva;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna F.C. Ponsacco 1920 S.S.D. al pagamento in favore del sig. Stefano Marinai della somma di euro 2.947,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite e-mail all’indirizzo cae@lnd.it.

Ordina alla F.C. Ponsacco 1920 S.S.D. di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

 

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