LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 135 LND del 02.11.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro MARCHETTI/SSD ARL FBC MESSINA

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro MARCHETTI/SSD ARL FBC MESSINA

Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici il 30.06.2021 e trasmesso a mezzo del servizio postale o PEC a FC MESSINA SSD in data 30.06.2021, il sig. MARCHETTI Alessandro, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la società FC MESSINA SSD un accordo economico. In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 30.650,00 per la Stagione Sportiva 2019/2020 dal 1.8.19 al 30.6.20, in favore del calciatore Marchetti, a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

In data 9.3.2020 il Campionato è stato sospeso a causa della pandemia: la società ha corrisposto al calciatore l’importo di euro 21.000,00 e il calciatore ha percepito l’indennità governativa per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2020.

Il ricorrente chiede in via principale che la società sia condannata al versamento dell’importo di euro 7.250,00 a saldo di quanto dovuto, tenuto conto delle somme versate dal C.O.N.I.

In via subordinata, chiede che la società sia condannata al versamento dell’importo di euro 2.920,00, sulla base dell’applicazione del Protocollo di intesa AIC/LND.

Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell’udienza del 6 ottobre 2021.

L’associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all’udienza, nella quale il ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione dell’associazione, benché ritualmente intimata,

dichiara la contumacia della stessa e dichiara accertata l’esistenza del credito del sig. Marchetti, essendo stato documento l’accordo economico per la Stagione 2019/2020 per l’importo di euro

30.650,00, oltre oneri per la regolarità contributiva; ritiene di accogliere la domanda formulata dal ricorrente in via subordinata;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la società FC MESSINA SSD al pagamento in favore del sig. Alessandro Marchetti della somma di euro 2.920,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it  

Ordina alla società FC MESSINA SSD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F. 

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