DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 897 del 16.03.2021 – Delibera – GARA DEL 13/02/2021: ASD BERNALDA – ASD FUTSAL REGALBUTO

GARA DEL 13/02/2021: ASD BERNALDA – ASD FUTSAL REGALBUTO

Reclamo proposto dalla Società: ASD Bernalda

Il Giudice Sportivo; Esaminato il ricorso in oggetto osserva: La Società ASD Bernalda chiede la ripetizione dell’incontro in oggetto per presunto errore tecnico del direttore di gara, il quale, a detta della ricorrente, avrebbe inopinatamente escluso dai partecipanti al gioco il calciatore Ghislandi Marvin Raphael. Il motivo risiede nel fatto che il suddetto atleta, all’atto dell’appello pre-gara, indossava un paio di occhiali da vista che la società istante sosteneva fossero specifici occhiali da vista idonei alla pratica sportiva; l’arbitro non era dello stesso avviso ed ammetteva il calciatore sul terreno di gioco purchè all’atto di essere impiegato non indossasse detti occhiali, cosa che non avveniva. Da qui la richiesta di ripetizione dell’incontro per ingiusto depauperamento da parte dell’arbitro del potenziale atletico della compagine. Dal supplemento di referto, appositamente richiesto, il direttore di gara specifica che all’atto del riconoscimento degli atleti, constatava che gli occhiali in contestazione erano normali occhiali da vista con montatura rigida e lenti di vetro ai quali era stato attaccato un filo sulle due astine per farli sorreggere dietro la testa. A giudizio insindacabile del direttore di gara si trattava pertanto di occhiali che potevano facilmente rompersi e creare danni fisici allo stesso calciatore o agli altri atleti, ragion per cui non si consentiva che venissero indossati durante l’incontro. La società ricorrente dichiara che il calciatore in questione aveva già preso parte ad altre gare indossando i medesimi occhiali ed allega alle sue motivazioni la ricevuta d’acquisto dei suddetti occhiali presso un ottico belga il quale certifica che sono idonei alla pratica sportiva. Da un indagine effettuata presso il sistema informatico, il suddetto atleta risulta tesserato presso il ASD Bernalda dal 28gennaio 2021. Precedentemente alla gara in contestazione ha preso parte ad una sola partita per la quale non risultano sul referto arbitrale osservazioni di sorta. Considerato che il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova e che i provvedimenti adottati dal direttore di gara rientrano fra gli atti devoluti alla sua esclusiva discrezionalità così come previsto dall’art.65, lett. d del C.G.S., lo scrivente Giudice Sportivo ritiene che l’istanza di parte attrice non meriti accoglimento. Sicuramente il calciatore Ghislandi Marvin Raphael sarà in possesso di specifici occhiali idonei alla pratica sportiva, ma è acclarato dal referto arbitrale che per l’incontro in questione, non ne avesse la disponibilità. Infatti sempre nel supplemento arbitrale l’arbitro specifica che aveva concesso il tempo di attesa alla Società ASD Bernalda affinchè il calciatore potesse regolarizzare il proprio equipaggiamento, invito declinato dai dirigenti della società.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 651 del 16/02/2021 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro ASD Bernalda – ASD Futsal Regalbuto 3 - 3. b) La tassa di reclamo viene addebitata.

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