DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 169 del 04.11.2021 – Delibera – GARA DEL 09/10/2021: 360 GG – AOSTA CALCIO 511

GARA DEL 09/10/2021: 360 GG – AOSTA CALCIO 511

Reclamo proposto dalla Società: Aosta Calcio 511

Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in oggetto, rileva: Con il ricorso in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.10 comma 6 lettera a del C.G.S., per aver schierato nella gara in epigrafe i calciatori Caballero Orejuela Ignacio, Munoz Sarriegui Inaqui, Mazzoleni Dos Santos Guilherme, che non avevano titolo a partecipare all’incontro in quanto non residenti in Italia in quella data. Sostiene la reclamante, infatti, che i suddetti atleti alla data di disputa della gara risiedevano all’estero, precisando che sarebbero stati violati dalla convenuta i limiti di partecipazione dei calciatori per il campionato di Serie A2 introdotti col C.U. n.1 del 01-07-2021 in base ai quali: “Nelle gare dei Campionati di Serie “A2”, comprese le eventuali gare dei Play Off e Play Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 febbraio 2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.”, di qui la richiesta di comminatoria in danno della convenuta. Riguardo a tale pretesa, lo scrivente Giudice Sportivo, pur prendendo atto delle motivazioni della parte ricorrente, non può non rilevare come le stesse non siano suffragate da alcuna prova documentale a sostegno della veridicità delle proprie affermazioni.

Si rammenta che il vigente codice di Giustizia Sportiva prevede ai sensi dell’art.67 che il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova. Inoltre ai sensi dell’art.62 i procedimenti relativi alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonché di atti ufficiali trasmessi da organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati, precisando appresso che quando il procedimento è stato attivato su iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti. Nel caso di specie, limitarsi a sostenere, come ha fatto la ricorrente, che i calciatori Caballero Orejuela Ignacio, Munoz Sarriegui Inaqui, Mazzoleni Dos Santos Guilherme alla data della disputa dell’incontro non fossero più residenti in Italia, senza documentarne adeguatamente la circostanza, non consente allo scrivente Giudice Sportivo di valutare favorevolmente la veridicità della pretesa. Al contrario dagli accertamenti esperiti presso il competente ufficio tesseramenti i calciatori di cui trattasi sono risultati residenti in Italia, e precisamente Caballero Orejuela Ignacio residente in Monserrato (CA) dal 10/09/2021, Munoz Sarriegui Inaqui residente in Monserrato (CA) dal 10/09/2021 e Mazzoleni Dos Santos Guilherme residente in Roma dal 07/09/2012, tutti, quindi, residenti in Italia in epoca antecedente alla disputa dell’incontro richiamato in oggetto, disputatosi il 09 ottobre 2021. Ne consegue, pertanto, che gli stessi hanno preso parte alla gara in posizione regolare all’incontro in epigrafe.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 073 del 13/102021 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro 360 GG FUTSAL - AOSTA CALCIO 511 6- 0; b) la tassa di reclamo viene addebitata.

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