DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 198 del 11.11.2021 – Delibera – GARA DEL 13/10/2021 : C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL – ITALSERVICE C5

GARA DEL 13/10/2021 : C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL – ITALSERVICE C5

 Reclamo proposto dalla Società: C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2021 per le gare del campionato di Serie A. Nel merito sostiene che, avendo la Italservice C5 presentato all'arbitro una distinta con 13 calciatori, i formati, in virtù delle disposizioni dianzi citate avrebbero dovuto essere minimo 7, pari, quindi, al 50% arrotondato per eccesso degli atleti schierati, mentre quest’ultima avrebbe provveduto a schierare solo n.6 calciatori formati. In particolare la ricorrente lamenta la carenza di formazione riguardo ai seguenti sette atleti della Società antagonista: BOREA (data di nascita 25.04.1971 - tesseramento del 01.10.2021), TONIDANDEL (data di nascita 21.05.1990 - tesseramento del 16.10.2009), SALAS (data di nascita 22.09.1993 tesseramento del 17.11.2011), HONORIO (data di nascita 21.07.1983 tesseramento del 12.12.2003), BORRUTO (data di nascita 07.05.1987 – tesseramento del 10.04.2008). CANAL (data di nascita 25.06.1986 - tesseramento del 30.09.2004). TABORDA (c1ata di nascita 03.09.1986 - tesseramento del 30.11.2007). Con le memorie depositate nei termini in data 8/11/2021, la società convenuta controdeduceva che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, uno dei sette calciatori da quest’ultima additato come “non formato”, il sig. BOREA VINCENZO, in realtà è un calciatore formato in Italia in quanto cittadino italiano dalla nascita e residente in Italia in epoca precedente al compimento del 10 anno di età; a tal fine produceva una copia del documento di identità in corso di validità attestante il luogo di nascita e la nazionalità italiana del predetto calciatore, unitamente ad un suo certificato anagrafico di residenza storico attestante la residenza in Italia dalla nascita ad oggi. Alla luce delle osservazioni e della documentazione prodotta dalla ricorrente il ricorso deve considerarsi fondato e per tale motivo deve essere accolto. Ai sensi del C.U. n1 del 01/07/2021 per calciatori formati, si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017; b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018; c) siano stati tesserati prima del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato; d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.* * N.B In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente, tramite l’area on line, l’attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all’uopo prevista. (Attenzione: si evidenzia che non potranno essere accettate altre forme di consegna o spedizione della richiesta per l’attestazione del titolo di formato).

Alla luce della lettura integrale delle predette disposizioni la società ITALSERVICE PESARO C5 per ottenere l’attestazione del titolo di formato del calciatore BOREA VINCENZO avrebbe anche dovuto assolvere il relativo onere previsto alla lettera d) mediante consegna tramite piattaforma on line, onere che nella caso in esame non risulta essere stato assolto dalla resistente in data antecedente alla disputa della gara in oggetto. Si precisa al riguardo che la certificazione cartacea (copia del documento e certificato anagrafico) prodotta dalla resistente di per se non è idonea a superare l’onere di cui al precedente paragrafo e sanare così a posteriori la posizione del tesserato in questione. In conclusione nel caso di specie, tenuto conto che la compagine della Italservice Pesaro C5 ha presentato all'arbitro una distinta con 13 calciatori, i formati avrebbero dovuto essere minimo 7, pari, quindi, al 50% arrotondato per eccesso degli atleti schierati, ma questo non è avvenuto in quanto in base agli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici solo 6 sono stati i calciatori formati che hanno preso parte all'incontro richiamato in premessa, inferiori quindi al numero minimo previsto specificatamente per le gare di Serie A. Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 87 del 15/10/2021 si decide: - di accogliere il ricorso comminando alla ITALSERVICE PESARO C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - la tassa di reclamo non è dovuta.

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