FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 34/DCF del 08.10.2020 – Gara A.S.D. CALCIO POMIGLIANO – S.S.D. ROMA CALCIO FEMMINILE SRL
SSDARL OROBICA CALCIO BERGAMO - SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE
Il Giudice Sportivo, visto il rapporto dell’Arbitro circa la gara SSDARL Orobica Calcio Bergamo (successivamente denominata Orobica)- SSDARL Brescia Calcio Femminile (successivamente denominata Brescia), letto il reclamo (pervenuto a mezzo PEC in data 29 marzo 2021 – ore 11,04) con il quale la Società Orobica ha chiesto: in via principale di non omologare il risultato della gara SSDARL Orobica Calcio Bergamo - SSDARL Brescia Calcio Femminile disputatasi il 28 marzo 2021 valevole per la settima giornata del girone di ritorno del Campionato Nazionale Femminile di Serie B Stagione sportiva 2020/2021 e, conseguentemente, ordinare la ripetizione della stessa gara; in via subordinata disporre la ripresa della gara dal minuto di interruzione con assegnazione del possesso del pallone in favore dell’Orobica nella posizione in cui la squadra ospitante aveva ottenuto il possesso palla prima dell'errato fischio sanzionatorio. Chiedendo, infine, ove non emergano gli errori tecnici attribuiti all'arbitro, che gli atti vengano trasmessi alla procura federale della F.I.G.C. per gli accertamenti e le indagini di competenza; acquisita la seguente documentazione: rapporto dell’Arbitro; supplemento del rapporto dell’Arbitro trasmesso con e-mail del 29 marzo 2021; letta la memoria della Società Brescia pervenuta a mezzo PEC il 1 aprile 2021 alle ore 19,03 (fuori termine ma ininfluente ai fini della decisione) con la quale si contestava quanto riferito nel reclamo; ritenuta la documentazione disponibile sufficiente per assumere le decisioni in ordine alla gara di stretta pertinenza di questo Giudice; atteso che dal Rapporto dell’Arbitro nulla emerge in merito all’episodio reclamato e che, in audizione telefonica, l’Arbitro sosteneva l’insussistenza di qualsiasi errore tecnico, inviando un supplemento nel quale dichiarava che “Al 26 minuto del secondo tempo una calciatrice della società Orobica effettua un passaggio in direzione di una sua compagna, la giocatrice n. 16” il supplemento prosegue affermando che “la calciatrice n. 16, nel momento del passaggio si trovava in posizione di fuorigioco e venendo a contatto con una calciatrice di una squadra avversaria l’AA1 segnalava correttamente alzando la bandierina la punibilità della posizione di fuorigioco. Nell’immediatezza però essendo il pallone arrivato tra le mani del portiere, sia io che l’AA1- che abbassa la bandierina - concediamo il vantaggio alla squadra Brescia Femminile lasciando proseguire il gioco. Il portiere della società Brescia Femminile, numero 28, notando la segnalazione con la bandierina dell’AA1, lascia il pallone sul terreno di gioco per riprendere con un calcio di punizione indiretto, a seguito dell’infrazione di fuorigioco. Appena il pallone viene lasciato a terra, la calciatrice avversaria numero 9 della società Orobica Calcio Bergamo cerca di impossessarsi del pallone. In questo momento decido di fischiare il precedente fuorigioco valutando il fatto che il vantaggio concesso prima non si sia mai effettivamente concretizzato”; rilevato che il video delle immagini riprese durante la gara, prodotto dalla reclamante a proprio favore, non sarebbe utilizzabile ai fini del reclamo, posto il principio che non si verte in un caso di totale mancanza di percezione, da parte dell’Arbitro, della condotta oggetto della prova stessa, ossia fatti non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo; di maggior rilievo, il video non può essere utilizzato, in quanto tale mezzo di prova non è previsto per dimostrare la circostanza che il Direttore di gara abbia commesso un errore tecnico, in applicazione del CGS art. 61 comma 6; ritenuto, pertanto, che dalla documentazione acquisita (sia pure con una ricostruzione dei fatti non nitida) non emerge il verificarsi di un errore tecnico da parte dell’Arbitro, peraltro, decisivamente, smentito dallo stesso Direttore di gara; rilevato che le circostanze lamentate dalla Società Orobica Calcio Bergamo investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’Arbitro e/o devolute all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco e, come tali, rientranti nell’alveo della sua esclusiva competenza, rispetto ai quali questo Organo di Giustizia Sportiva non può giudicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65, comma 1, lett. a) del C.G.S.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito, il ricorso presentato dalla Società SSDARL Orobica Calcio Bergamo, omologa il risultato della gara SSDARL Orobica Calcio Bergamo – SSDARL Brescia Calcio Femminile con il punteggio di 0-1. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.