FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 33/DCF del 12.10.2021 – Gara F.C. JUVENTUS SPA – SSDARL NAPOLI FEMMINILE
Gara F.C. JUVENTUS SPA - SSDARL NAPOLI FEMMINILE
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la società SSDARL NAPOLI FEMMINILE ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 306/A del 18 giugno 2021 (Regolamento campionato Serie A TimVision D.C.F.) che alla lettera A – punto 7 - “Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici che abbiano i requisiti specifici indicati;
rilevato che dal rapporto di gara e dalla distinta ufficiale della società SSDARL NAPOLI FEMMINILE risultano schierati nella distinta di gara solo numero dieci calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate” (n. 5 Di Marino Paola, n. 14 Colombo Sofia, n. 16 Goldoni Eleonora Maria, n. 24 Corrado Erzen, n. 17 Acuti Arianna, n. 19 Porcarelli Maddalena, n. 23 Toniolo Martina, n. 30 Severini Emma, n. 34 Capitanelli Ilaria, n. 91 Imprezzabile Francesca);
rilevato che “è proprio l’indicazione in distinta di un numero di calciatrici “non formate” superiore alle 9 consentite, a creare i presupposti per l’irrogazione della sanzione della perdita della gara” (C.S.A. Decisione n. 10 del 30/102020), come stabilito per la violazione delle norme del C.U. 306/A del 18 giugno 2021, che alla lettera A – punto 7 prevede, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva
considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato F.C. JUVENTUS SPA - SSDARL NAPOLI FEMMINILE 2-0, pertanto la violazione dovrà essere sanzionata con un’ammenda
delibera di infliggere:
a) Alla società SSDARL NAPOLI FEMMINILE l’ammenda di € 2.000,00 b) al Dirigente Accompagnatore Ufficiale VIGLIOTTI Gianmaria l’ammonizione c) alle calciatrici le sanzioni inserite nel prosieguo del Comunicato Ufficiale.