FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 015/AA del 20/07/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MORLINO BARGELLINI S.S.D. PETRARCA Calcio A 5 S.R.L

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 617 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo MORLINO, Daniele BARGELLINI e della società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO MORLINO, in qualità di Presidente e legale rappresentante la SSD Petrarca Calcio a 5 S.r.l. , in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 2, comma 3, dello Statuto Federale e all’art. 91, comma 1 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2020-2021, imposto al tecnico Daniele Bargellini di non convocare il calciatore Giovanni Nicolazzi in occasione delle gare di campionato Under 19 disputate dalla Petrarca Calcio a 5 nei giorni 7.03.2021, 28.03.2021, 30.03.2021 e 7.04.2021, nonostante lo stesso si fosse regolarmente allenato ed in assenza di qualsiasi insorgenza di natura tecnica, per ragioni ritorsive nei confronti del genitore del calciatore a causa di una controversia insorta all’esito di contratti di sponsorizzazione sottoscritti dalla Ditta Bernardinello Engineering S.p.a. e AFRA S.r.l., entrambe riconducibili al sig. Federico Nicolazzi, provocando al suddetto calciatore una illegittima limitazione nello svolgimento della propria attività sportiva e causando allo stesso un danno psico-fisico a causa dell’evidente ingiustizia posta in essere ai suoi danni, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. A) e C), del Codice di Giustizia Sportiva;

DANIELE BARGELLINI, tesserato in qualità di allenatore per la SSD Petrarca Calcio a 5 S.r.l., in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 2, comma 3, dello Statuto Federale e agli articoli 19, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2020-2021, su espressa indicazione del Presidente la predetta Società sig. Paolo Morlino disposto, senza alcuna contestazione e/o dissenso, di non convocare il calciatore Giovanni Nicolazzi in occasione delle gare di campionato Under 19 disputate dalla Petrarca Calcio a 5 nei giorni 7.03.2021, 28.03.2021, 30.03.2021 e 7.04.2021, nonostante lo stesso si fosse regolarmente allenato ed in assenza di qualsiasi insorgenza di natura tecnica, per ragioni extrasportive riconducibili ad una controversia insorta tra la Società e il genitore del suddetto calciatore sig. Federico Nicolazzi all’esito di contratti di sponsorizzazione sottoscritti dalla Ditta Bernardinello Engineering S.p.a. e AFRA S.r.l., entrambe riconducibili al sig. Federico Nicolazzi, provocando al suddetto calciatore una illegittima limitazione nello svolgimento della propria attività sportiva e causando allo stesso un danno psico-fisico a causa dell’evidente ingiustizia posta in essere ai suoi danni, venendo meno ai suoi doveri di lealtà, correttezza e probità;

S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo MORLINO, dal Sig. Daniele BARGELLINI e dal Sig. Luca SADOCCO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 S.R.L.; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paolo MORLINO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Daniele BARGELLINI e di € 1500,00 (mille cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 S.R.L.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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